Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15098 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21400/2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIULIO SANTAGOSTINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

04/03/2014, depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato DE BENEDICTIS ITALO, difensore del ricorrente,

delega orale dell’Avvocato SANTAGOSTINO GIULIO, il quale si riporta

al ricorso e alla memoria, insiste per PU;

Udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del controricorrente, quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7 marzo 2014, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Vigevano di rigetto della domanda proposta da C.R. ed intesa all’accertamento che il ricorrente presentava handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, con ridotte capacità motorie permanenti e grave limitazione permanente della capacità di deambulazione e, conseguentemente, alla declaratoria del suo diritto alle agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 30, comma 7.

La Corte territoriale, all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, rilevava la insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla norma per poter accedere al beneficio invocato.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il C. affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere la Corte di merito considerato i seguenti elementi di fatto: la valutazione della Commissione medica ASl del 14.4.2010; la valutazione del medico legale dott. Stingo; la certificazione Asl del 13.12.2010.

Il motivo è inammissibile.

Va rilevato, infatti, che ha lo stesso contenuto del motivo di gravame proposto innanzi alla Corte di Appello di Milano ed in relazione al quale era stata disposta una nuova consulenza tecnica. Anche in questa sede, quindi, si continua a lamentare la omessa valutazione dei sopra elencati elementi di fatto senza tenere in alcun conto della motivazione dell’impugnata sentenza che, nel riportare e fare propri ampi passi della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio, evidenzia come il C. era autonomo (“…esegue autonomamente passaggi posturali e deambula con ausilio cautelativo di bastone da passeggio, egli mantiene la patente di guida senza necessità di adattamento tecnico del veicolo (che, infatti, non è da ritenersi allo stato attuale necessaria”) e non configurava una condizione di gravità di handicap così come identificato della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.

Ciò senza considerare l’inammissibilità del motivo anche alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 – come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile all’impugnata sentenza pubblicata dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’arr. 54, comma 3 D.L. cit.) – nella interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014).

E’ stato, infatti, precisato con riferimento allo specifico vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in cui è scomparso il termine motivazione, che deve trattarsi di un omesso esame di un fitto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Le Sezioni unite hanno specificato che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

E’ evidente, quindi, che il motivo all’esame non presenti alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte. Ed infatti si lamenta l’omesso esame di documenti, ovvero di una errata valutazione del materiale probatorio che finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non ammessa in questa sede.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ripropongono, sostanzialmente, le medesime argomentazioni di cui al ricorso sostenendosi che il referto della ASL del 13.12.2010 integrerebbe l’accertamento di un fatto incontrovertibile, in quanto attestato in un atto pubblico, e non un documento la cui valutazione era stata del tutto omessa nella impugnata sentenza.

Orbene, il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione perchè in linea con i precedenti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi e che non risulta in alcun modo scalfito dai rilievi di cui alla detta memoria.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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