Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15098 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28339-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ISTRIA 2,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TUCCILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVID BACECCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3578/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 giugno 2015, ha rigettato il gravame proposto da C.S. avverso la sentenza impugnata che, dichiarando la separazione personale dal coniuge P.M., aveva posto a suo carico un contributo di mantenimento in favore della moglie (pari a Euro 3000,00 mensili) e di due figli (pari a Euro 2000,00 mensili).

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la P. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie riguardanti le proprie condizioni reddituali, che sarebbero del tutto inadeguate ad assolvere l’obbligo di pagamento dei contributi di mantenimento posti a suo carico; in particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare un documento, costituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stato prodotto in giudizio a dimostrazione del fatto che egli non aveva redditi.

Il motivo è manifestamente infondato, laddove lamenta il mancato esame di un documento decisivo: la Corte ha rilevato che il C. non aveva prodotto i documenti che gli era stato chiesto di produrre, cioè i modelli fiscali e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attestasse di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma si era limitato a produrre un atto di notorietà, datato gennaio 2014, attestante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e relativo, tra l’altro, ai redditi dell’anno 2013, mentre gli era stato chiesto di documentare i redditi relativi all’anno 2014.

Il secondo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere desunto la prova del reddito del marito dal solo tenore di vita matrimoniale e per avere omesso di considerare che egli era privo di redditi da dieci anni.

Il motivo è inammissibile: il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass. n. 11892/2016). Il vizio dedotto non è configurabile, neppure in astratto, come un’ipotesi di anomalia motivazionale o di totale omissione della motivazione, risolvendosi nella sostanziale richiesta di revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, in ordine alla valutazione della situazione reddituale dei coniugi.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi. Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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