Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15098 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7896-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.F.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5779/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali L. n. 331 del 2004, ex art. 1, comma 335, di immobile sito in Roma, da parte di D.F.S.. La CTR, previa riunione dei due atti di appello proposti, constatata la costituzione in giudizio della parte appellata in data 24 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile il secondo appello (1667/17) per violazione del principio del ne bis in idem, e rilevato d’ufficio l’inammissibilità del primo appello in quanto notificato per posta privata, considerata notifica inesistente.
Il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, si deduce violazione di legge ex art. 360, nn. 3 e 4, trattandosi di notifica valida ancorchè per posta privata; Col secondo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 e 291 c.p.c., stante la costituzione dell’appellato, fondati (SSUU 299 del 2020).
I motivi, trattati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.
Le Sez. Un., con sentenza n. 299/2020, hanno statuito la nullità e non l’inesistenza della notifica effettuata da Agenzia di recapito privata, ed enunciato i principi di diritto secondo cui: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata isenza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
E’ stato altresì statuito che: va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
Tale accertamento, consentito a questa Corte, in relazione all’error in procedendo dedotto dalla ricorrente, ha consentito di verificare la tempestività dell’appello.
Dalla verifica del fascicolo di merito, emerge che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 11 ottobre 2016, e l’appello, in base alla data risultante dalle controdeduzioni del contribuente del 24 marzo 2017, risulta pertanto tempestivo, in quanto, in mancanza di ulteriori elementi probatori idonei a comprovare la tempestività dell’appello, risulta proposto nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex. art. 49 e s.s. e art. 327 c.p.c.) sulla base della data di costituzione in appello del contribuente.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020