Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15097 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34656/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI

114-B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GUIDI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE LIMBIATE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PASTEUR, 78,

presso lo studio dell’avvocato PIER FRANCESCO TULLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA MARIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2004/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. B.S., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale avente insegna “Nuova Carrozzeria B.”, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2004/2018 della Corte d’Appello di Milano. Resiste, con controricorso, il Comune di Limbiate.

2. Per quanto ancora rileva, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del sig. B., in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, il Comune di Limbiate riceveva l’ingiunzione di versare al ricorrente la somma di Euro 460.685,57 calcolata sulla base del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, per il servizio svolto dall’impresa di rimozione forzata e custodia giudiziaria dei veicoli di cui ai verbali della Polizia Municipale/Polizia Locale del Comune. Nel giudizio di opposizione, il Comune contestava la nullità del rapporto negoziale per mancanza di forma scritta; l’inapplicabilità della normativa indicata dal B.; nonchè la prescrizione dei crediti per i veicoli custoditi dal 1980 al 1998.

3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dava atto che nei “verbali di rinvenimento” dei veicoli non si riscontrava alcun verbale di sequestro o di fermo amministrativo, trattandosi di veicoli rimossi in quanto abbandonati ai quali doveva applicarsi l’art. 159 C.d.S., comma 5; pertanto, revocava il decreto ingiuntivo in quanto indicava una somma determinata su tariffe non applicabili alla fattispecie, nonchè per intervenuta prescrizione rispetto ai crediti afferenti a veicoli detenuti oltre il termine massimo di 180 giorni prescritti. Rimetteva la causa sul ruolo per i dovuti accertamenti istruttori in ordine alle tariffe applicabili. Con la sentenza definitiva, il Tribunale dichiarava intervenuta la prescrizione decennale ordinaria calcolata a ritroso dall’atto di diffida stragiudiziale notificato dal sig. B. al Comune in data 1/10/2004, e determinava il corrispettivo spettante alla società in Euro 16.155,46 oltre IVA. Per l’effetto, condannava il Comune alla corresponsione di tale somma, oltre interessi legali e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

4. Avverso la sentenza definitiva – e, contestualmente, contro quella non definitiva il sig. B., in qualità di titolare della Carrozzeria, ha proposto impugnazione, cui ha resistito il Comune eccependo la nullità del rapporto intercorso. Con la pronuncia in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “Violazione art. 360, n. 3, per falsa applicazione di legge, in merito all’applicabilità, alla fattispecie de quo ed all’attività svolta dal ricorrente, del deposito di cui del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 15, comma 4 (vigente sino al 1.3.1997) contestandone l’efficacia temporale limitatrice di 180 giorni, quale asserito termine massimo di retribuibilità delle prestazioni”. La sentenza di secondo grado viene censurata là dove ha rilevato che il dies a quo del termine di prescrizione coincide con il decorso del tempo massimo di detenzione dei veicoli di 180 giorni previsti dal D.P.R. n. 915 del 1982, art. 15. Di contro, il ricorrente rileva che la norma citata si riferisce ai “centri di raccolta autorizzati” cd. autodemolitori e non, come nel caso di specie, al custode giudiziario affidatario che prende in custodia i veicoli abbandonati fino all’esecuzione delle ordinanze di conferimento ai centri di raccolta dei rifiuti per la distruzione dei predetti veicoli.

1.1. Il primo motivo è infondato.

1.2. La Corte d’Appello, in relazione al contenuto della prestazione resa, ha ritenuto nel caso di specie accertato che si trattasse di veicoli “abbandonati” ex art. 159 C.d.S., in quanto ciò emergeva dai verbali di rimozione riguardanti i veicoli oggetto delle fatture – aventi fede privilegiata in quanto redatti da pubblico ufficiale – ove risultava la semplice “rimozione”, e quindi non sottoposti a sequestro penale, fermo amministrativo o sequestro amministrativo, posto che dai verbali di consegna i veicoli venivano descritti con parti mancanti o solo come pezzi di veicolo trovati abbandonati sulla pubblica via. Cosicchè, in applicazione dell’art. 159 C.d.S., comma 5, che fa espresso rinvio al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 15, ha condiviso i rilievi del Tribunale per cui il dies a quo del termine di prescrizione decennale doveva essere individuato al termine dei 180 giorni prescritti dall’art. 15 citato. Ha concluso, dunque, che al momento dell’atto di diffida stragiudiziale notificato dal B. al Comune in data 1/10/2004 alcuni dei crediti erano già prescritti. In relazione, invece, all’entità degli altri crediti ha ritenuto definitiva la sentenza di prime cure in mancanza di specifico motivo di appello incidentale sulla liquidazione svolta dal Tribunale.

1.3. Nell’articolazione del motivo, si invoca nuovamente la disciplina portata dal D.P.R. n. 571 del 1982, le cui norme vengono trascritte nel ricorso a sostegno della propria tesi. Tuttavia, i rilievi sono del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie per cui è causa, per come ricostruita dal giudice, posto che ex art. 159 C.d.S., comma 5, rinvia al D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915, art. 15, in relazione alle tariffe da applicarsi. A loro volta, gli enti proprietari della strada possono rilasciare autorizzazioni o concessioni ad altri soggetti affinchè esercitino i compiti di cui all’art. 14 C.d.S.. Quindi, la norma, quandanche si riferisca ai centri di raccolta di rifiuti, per espressa disposizione normativa regola anche la fattispecie in cui i veicoli si trovino in stato di abbandono. Pertanto, il giudice di merito ha esteso correttamente al concessionario dei veicoli abbandonati il termine massimo previsto per la detenzione dei rifiuti consistenti in veicoli o parti di essi (180 giorni) e, dal 181esimo giorno ha fatto decorrere il termine di prescrizione decennale per chiederne il corrispettivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione art. 360, n. 3, per violazione di legge e falsa applicazione di legge, in merito alle modalità applicative della prescrizione decennale ex art. 2935 c.c., alla fattispecie de qua ed in particolare sulla decorrenza della prescrizione nel rapporto di deposito e custodia ex art. 1766 c.c.”. Il ricorrente censura la sentenza ove ha ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione decennale in costanza del rapporto di deposito-custodia. Nel caso di specie, l’impresa sarebbe divenuta titolare di un diritto di credito solo da momento in cui i veicoli sono usciti fisicamente dalla depositeria per essere riconsegnati al proprietario o all’autodemolitore. Trattandosi di un rapporto di durata, il termine di prescrizione decennale avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione del rapporto, perchè prima di essa era configurabile solo un’aspettativa di credito non ancora azionabile.

2.1. Il motivo è infondato. La disciplina della rimozione dei veicoli di cui all’art. 159 C.d.S., comporta che essa venga disposta dagli organi di polizia cui spetta l’espletamento del servizio che, in ogni caso, gli enti proprietari della strada possono affidare a terzi stabilendone le modalità. Detto affidamento realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. e il concessionario non può essere valutata alla stregua di un rapporto di natura privatistica tale da ingenerare un corrispettivo commisurato a un contratto misto di trasporto e di deposito nell’interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio il diritto del concessionario alla percezione di un compenso unilateralmente stabilito dalla p.a. mediante approvazione delle relative tariffe, nel caso specifico appositamente normato.

3. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso, ogni altra questione assorbita; condanna il ricorrente alle spese come di seguito liquidate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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