Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15097 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13320-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2006 del GIUDICE DI PACE di SANT’ARCANGELO,

depositata il 25/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore dott. Ippolisto PARZIALE;

– è presente l’Avvocato Generale in persona del dr. Domenico

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, Ministero dell’Interno, impugna la sentenza del Giudice di Pace di Sant’Arcangelo n. 10 del 2006, pubblicata il 25 febbraio 2006, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, D.L.R., avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), col quale la Polizia stradale di Potenza accertava a suo carico la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertamento effettuato tramite AUTOVELOX 104/C2.

2. – Il Giudice di Pace riteneva l’apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocità dei veicoli, poichè non sottoposta alla necessaria periodica verifica e taratura.

3. – Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6 nonchè degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S..

4. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

5. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. – Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, perchè passato alla notifica per la notifica il 26 aprile 2007, quando ormai era già scaduto il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. (un anno e 46 giorni). Infatti, la sentenza è stata depositata il 25 febbraio 2006 e il termine lungo veniva a scadere il 12 aprile 2007. La notifica. Come detto, è stata richiesta il 26 aprile 2007 a termine scaduto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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