Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15097 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 18355-2016 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MANZONI 13,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI CERTO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI,

che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 83639/2013 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. BASILE

Tommaso, che chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– G.B. nel 2016 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società HDI Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovutogli, secondo la prospettazione attorea, in forza d’una polizza di assicurazione contro i danni da incendio del veicolo Porsche targato (OMISSIS);

– la società HDI, costituendosi, allegò una serie di circostanze di fatto (tra le quali il rilevante numero di sinistri occorsi al veicolo assicurato) che secondo la prospettazione del convenuto mettevano in dubbio la veridicità dei fatti allegati dall’attore; dedusse altresì di avere, per questi fatti, sporto querela contro ignoti;

– il giudice monocratico del Tribunale di Roma, con ordinanza 13.6.2016, ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che, in seguito alla querela sporta dalla HDI, “appariva opportuno” sospendere la causa, “in attesa della definizione del “giudizio penale”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– G.B. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione, fondato su un motivo;

– la HDI si è opposta all’accoglimento del regolamento di competenza;

– il ricorso è manifestamente fondato: al giudice di merito infatti non è consentito sospendere discrezionalmente il giudizio; la sospensione può essere disposta solo nei casi tassativi di sospensione espressamente previsti dalla legge (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16198 del 26/06/2013);

– nel nostro caso, nè la pendenza d’un procedimento penale, nè la proposizione di una querela costituiscono di per sè cause di sospensione necessaria del giudizio.

PQM

 

(-) ordina la prosecuzione del giudizio;

(-) rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sESTA civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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