Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15097 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2011/2009 proposto da:

IL MATTINO S.P.A. (già EDIME S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

Marcello, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

nonchè da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IL MATTINO S.P.A. (già EDIME S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8128/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2008 r.g.n. 8665/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato ARMENTANO ANTONIO per delega DE LUCA TAMAJO

MARCELLO;

udito l’Avvocato BALLETTI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 17 novembre 1997 D.C. convenne in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro la datrice di lavoro Edime spa (ora Il Mattino spa) al fine di ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 24 gennaio 1997, deducendo che il licenziamento era stato comminato in violazione della procedura di legge in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223/91, in difetto di giusta causa e/o giustificato motivo, nonchè nell’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 33, comma 4, CCNLG, in relazione in particolare alla mancanza del prescritto requisito contributivo; ed altresì che il recesso era avvenuto in dispregio dell’obbligo di informativa preventiva del Comitato di redazione ex art. 34, commi 2, lett. d), 3 e 4 CCNLG e che doveva dubitarsi della validità dell’accordo del 18.12.1996, con il quale si era convenuta la proroga del ricorso agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 33 CCNLG e 37 legge n. 416/81.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Giudice adito accolse la domanda e la decisione, salva la parziale riforma in tema di accessori sulle retribuzioni dovute fino alla reintegra, venne confermata dal Tribunale di Napoli in sede di gravame, sul rilievo che la lettura dell’art. 21 del Regolamento dell’Inpgi portava ad interpretare l’art. 34 CCNLG nel senso che l’anzianità contributiva minima che consente il licenziamento al raggiungimento di determinate anzianità anagrafiche era solo quella maturata presso lo stesso Inpgi e non anche quella complessiva risultante dal cumulo con i contributi maturati presso diversa gestione previdenziale.

Questa Corte, con sentenza n. 14158/2005, accolse il primo motivo del ricorso proposto dalla parte datoriale, cassando la sentenza impugnata e disponendo che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere ad una lettura dell’art. 33, comma 4, del CCNLG avendo riguardo al suo testo letterale ed ai criteri dettati all’art. 1362 c.c., e segg., nonchè alla disciplina di cui alla L. n. 1122 del 1955, art. 3 e al carattere unitario del trattamento pensionistico risultante da differenti contribuzioni.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 14.11.2007 – 17.1.2008, confermò, con diversa motivazione, l’illegittimità del licenziamento, condannando la parte datoriale al pagamento in favore del lavoratore licenziato delle retribuzioni dalla data del recesso fino a quella del pagamento dell’indennità sostitutiva, oltre accessori, nonchè al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

A sostegno del dedsum, per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– interpretando la disposizione di cui all’art. 33, comma 4, CCNLG alla luce di quanto indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio, requisito-presupposto per l’intimazione del licenziamento è che il giornalista abbia raggiunto un’anzianità contributiva di almeno trenta anni, rilevando a tal fine tutti i contributi previdenziali versati e, quindi, non solo quelli accreditati presso l’Inpgi; tale presupposto sussisteva in fatto nel caso di specie, ricorrendo altresì il possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia;

– doveva escludersi la dedotta nullità dell’art. 33, comma 4, CCNLG per violazione delle disposizioni inderogabili di legge limitative de recesso datoriale, posto che tale disposizione pattizia, nelle ipotesi di esuberi di personale determinate da specifiche situazioni di crisi aziendale, individua, attraverso l’indicazione di determinati requisiti soggettivi, un criterio di scelta dei giornalisti nei cui confronti poter procedere alla intimazione del recesso;

– versandosi pacificamente in tema di licenziamento collettivo e dovendo escludersi che sia rinvenibile nell’ordinamento una disciplina speciale, applicabile ai licenziamenti per riduzione di personale nel settore dell’editoria, sostitutiva della disciplina generale contenuta nella L. n. 223 del 1991, ricorrevano nella specie plurime violazioni delle previsioni di quest’ultima legge (mancato invio alle organizzazioni sindacali della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 2; mancato inoltro della medesima comunicazione all’UPLMO; mancata trasmissione all’UPLMO, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria, contestualmente alla comunicazione di recesso, dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con le prescritte rispettive indicazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 9; mancata dimostrazione dell’avvenuta individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1), con conseguente illegittimità del licenziamento e applicabilità della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, nella pacifica e comunque documentata ricorrenza del requisito dimensionale;

– doveva ritenersi che l’obbligo retribuivo in capo al datore di lavoro permanga non già sino alla manifestazione di volontà del lavoratore di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra, bensì fino all’effettiva corresponsione di quest’ultima, nella specie avvenuta in data 8.3.2002;

– andava disattesa la pretesa di detrazione dell’aliunde perceptum in relazione al trattamento pensionistico erogato al lavoratore licenziato poichè:

a) nulla era stato al riguardo dedotto dalla parte datoriale nella memoria difensiva di primo grado, con conseguente decadenza della relativa eccezione;

b) doveva comunque escludersi la detraibilità dal risarcimento del trattamento pensionistico percepito dal lavoratore, non potendo ritenersi tale attribuzione come acquisita al suo patrimonio se non in modo apparente e del tutto precario;

– i crediti del lavoratore sono assoggettabili alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 3.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Il Mattino spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato D.C. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi e depositando memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di legge e di contratto collettivo (L. n. 416 del 1981, artt. 35, 36 e 37; L. n. 223 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni; art. 33, comma 4 e Allegato D del CCNLG ottobre 1995 – settembre 1999), assumendo che la normativa speciale di cui alla L. n. 416 del 1981 e, in particolare, gli artt. 35, 36 e 37 (la cui vigenza, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, era stata confermata dal D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 3, convertito in L. n. 236 del 1993), in combinato disposto con il CCNLG e segnatamente con l’allegato D) dello stesso, era l’unica fonte normativa che disciplinava la materia dei licenziamenti collettivi nel settore dell’editoria, prevedendo apposite garanzie procedi mentali e sostanziali dirette al controllo ed alla gestione degli esuberi con il pieno coinvolgimento del sindacato e, con ciò, realizzando pienamente la ratio sottesa alla disciplina generale dettata dalla L. n. 223 del 1991; derivandone che, nell’ipotesi di crisi aziendale determinante il ricorso alla CIGS ai sensi della predetta L. n. 416 del 1981, agli eventuali conseguenti licenziamenti per riduzione di personale non poteva trovare applicazione la L. n. 223 del 1991.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, u.c., deducendo che l’esercizio del diritto di opzione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, determina, in quanto esercizio di un diritto potestativo del lavoratore che il datore di lavoro può solo subire, la cessazione del rapporto al momento in cui entra nella sfera di conoscenza della parte datoriale, cosicchè, da tale momento, la scelta irrevocabile del lavoratore fa venir meno il nesso sinallagmatico fra prestazione e retribuzione, rendendo immediatamente inesigibile la prima da parte del datore di lavoro e, quindi, non dovuta dallo stesso la seconda; osserva altresì la ricorrente principale che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi l’incostituzionalità della normativa indicata per violazione degli artt. 3 e 41 Cost..

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 437, 416 e 436 c.p.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1, u.c., sostenendo che:

a) l’eccezione dell’aliunde perceptum va annoverata fra le cosiddette eccezioni in senso lato, in relazione alle quali non scatta la barriera preclusiva rappresentata dalla scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio (art. 416 c.p.c.) e neppure il divieto dello ius novorum posto dall’art. 437 c.p.c., cosicchè, non incontrando le relative preclusioni processuali, può essere dedotta per la prima volta anche in appello;

b) dopo l’entrata in vigore della L. n. 108 del 1990, che ha novellato la L. n. 300 del 1970, art. 18, le somme corrisposte dal datore di lavoro per effetto della sentenza che riconosce illegittimo il licenziamento e condanna alla reintegra del lavoratore hanno natura esclusivamente risarcitoria e pertanto, come tutte le somme percepite a tale titolo, sono pienamente cumulabili con il reddito da pensione; qualora, poi, non si sia di fatto ripristinato il rapporto di lavoro per effetto dell’esercizio del diritto di opzione a favore dell’indennità sostitutiva della reintegra, non profilandosi un’ipotesi di incompatibilità dello status di pensionato con quello di lavoratore subordinato, le somme percepite a titolo di pensione non sono ripetibili dall’Istituto previdenziale e quindi danno adito alla compensano lucri cum damno.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 33, comma 4, CCNLG e dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, assumendo che, in base all’indicata norma pattizia, non può ritenersi licenziabile il giornalista che, pur vantando complessivamente almeno 30 annualità complessive di retribuzione, abbia maturato presso l’Inpgi meno di 30 anni di contribuzione.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 2119 c.c., nonchè vizio di motivazione, assumendo la nullità, invalidità e inefficacia dell’art. 33, comma 4, CCNLG, in quanto prefigurante la possibilità di esercizio del potere datoriale di recesso pur in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo o, comunque, in deroga alla disciplina di legge limitativa del potere di licenziamento.

2. Il primo motivo del ricorso principale, anche in disparte dai pur sussistenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (omessa trascrizione per intero dell’art. 33 CCNLG; omessa trascrizione degli atti, asseritamente posti in essere nella fattispecie, quali richiamati dall’invocato allegato D del CCNLG), non può essere accolto.

La questione all’esame è stata in effetti già affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che l’ha risolta in senso sfavorevole alla tesi prospettata dalla parte datoriale, affermandosi che deve escludersi che la L. n. 416 del 1981, art. 36, preveda un’ipotesi speciale di licenziamento collettivo, da utilizzarsi al termine del periodo di cassa integrazione previsto dall’art. 35 della stessa legge, e non soggetto ai presupposti, ai criteri, alle modalità e ai termini dettati in via generale dalla L. n. 223 del 1991; al contrario, nel caso di licenziamento di giornalisti per riduzione di personale in aziende editrici che abbiano beneficiato dell’intervento dell’Inpgi per l’erogazione del trattamento speciale di integrazione salariale, si sommano le garanzie previste dalle due discipline, in quanto l’impresa editrice, al pari di un qualsiasi datore di lavoro, dovrà rispettare le previste procedure di intimazione del licenziamento ed i criteri legali di scelta, ed inoltre, a differenza degli altri datori di lavoro, sarà tenuta al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione (cfr, Cass., n. 16126/2003).

Con tale pronuncia è stato infatti osservato che:

– la disciplina della L. n. 223 del 1991, che all’art. 24, in attuazione della direttiva comunitaria n. 75/129/CEE (successivamente modificata ed integrata dalle direttive n. 95/56/CEE e 98/5/CE), ha dettato la disciplina del licenziamento per riduzione di personale è di carattere generale (come sottolineato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2000), essendone prevista l’eccezionale non applicazione solo nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie; il ridetto art. 24 non contiene alcuna deroga espressa per i dipendenti di imprese editrici, nè, segnatamente, per i giornalisti ed, anzi, il comma 3, art. 16 della medesima L. n. 223 del 1991 pone a carico dell’Inpgi l’indennità di mobilità in favore dei giornalisti disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’art. 24, “sicchè può inferirsi che al licenziamento collettivo dei giornalisti si applicano le ordinarie garanzie procedimentali ed i criteri legali di scelta previsti in generale senza che sia fatta alcuna riserva di salvezza di un ipotetico regime speciale di un licenziamento collettivo a garanzie ridotte”;

– all’epoca dell’emanazione della L. n. 223 del 1991, la L. n. 416 del 1981, art. 36, non poteva essere letto come un’anticipazione settoriale e pur imperfetta dell’obbligo di trasporre nell’ordinamento interno la regolamentazione comunitaria, che voleva un apparato di garanzie del licenziamento collettivo, poichè si limitava a prevedere, nei casi di crisi occupazionale dichiarata con provvedimento del CIPI, una garanzia economica (l’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, l’indennità prevista dai contratti collettivi, poi divenuta, L. 10 gennaio 1985, n. 1, ex art. 10, una indennità speciale pari a quattro mensilità di retribuzione) in due ipotesi: nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni ed in quello di risoluzione per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all’articolo precedente; tale garanzia economica specifica si aggiungeva alle normali competenze di fine rapporto e non c’era quindi una disciplina speciale delle dimissioni o del licenziamento;

– il D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 3, convenuto, con modificazioni, in L. n. 236 del 1993, ha previsto che le disposizioni di cui alla L. n. 416 del 1981, artt. 35, 36 e 37 e successive modificazioni, mantengono la propria validità, in quanto normativa speciale valevole per il settore dell’editoria, non modificata espressamente dalla successiva L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che nella L. n. 223 del 1991 è da ricercare la “regola” e nella L. n. 416 del 1981, artt. 35, 36 e 37, una disciplina particolare, integrativa o derogatoria; quindi si ha da una parte la “regola” delle garanzie approntate per la fattispecie del licenziamento per riduzione di personale e riguardanti il procedimento ed i criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, nonchè la stessa nozione di licenziamento collettivo; dall’altra parte la “normativa speciale” di una specifica garanzia economica (l’indennità di quattro mensilità di retribuzione, aggiuntiva al TFR) per la fattispecie del licenziamento che segue il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale della L. n. 416 del 1981, ex art. 35; trattandosi all’evidenza di garanzie non incompatibili tra loro, si ha che, nel caso di licenziamento di giornalisti per riduzione di personale in aziende editrici che abbiano beneficiato dell’intervento dell’Inpgi per l’erogazione del trattamento speciale di integrazione salariale, le garanzie suddette si sommano, nel senso che l’impresa editrice, al pari dei datori di lavoro in genere, dovrà rispettare le previste procedure di intimazione del licenziamento ed i criteri legali di scelta, e, inoltre, a differenza degli altri datori di lavoro, sarà tenuta al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione;

– nè può suscitare perplessità interpretativa il D.P.R. n. 268 del 1982, art. 32 (recante disposizioni di attuazione della L. n. 416 del 1981), che, nel dettare norme di dettaglio in ordine al trattamento economico integrativo del TFR, quale previsto dal ridetto art. 36 (nella formulazione originaria), parla di licenziamento “conseguente” al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dalla L. n. 416 del 1981, art. 35, comma 4, poichè dalla mera qualificazione del licenziamento come “conseguente” alla CIGS, non presente nell’art. 36, ma introdotta dalla citata disposizione regolamentare, non può farsi discendere la surrettizia introduzione di una fattispecie speciale di licenziamento collettivo, giustificato dal solo fatto di seguire ad un periodo di integrazione salariale; e comunque, trattandosi di un regolamento di attuazione non autorizzato a derogare alla legge (L. n. 416 del 1981, art. 54), la citata disposizione regolamentare, ove interpretata nel senso di prevedere una fattispecie derogatoria di risoluzione del rapporto, sarebbe illegittima – e quindi da disapplicare (L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E) – nel caso in cui si ritenesse che implicitamente avesse appunto previsto una speciale fattispecie di licenziamento per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici;

– la L. n. 416 del 1981, art. 36, è stato novellato dalla L. n. 62 del 2001, art. 10 (recante nuove norme sull’editoria) e ne è stato confermato il tenore testuale riferito unicamente alle speciali garanzie economiche riconosciute in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, risultando con ciò confermata l’integrazione delle due discipline;

– il descritto approdo esegetico, al quale conducono gli ordinari canoni di interpretazione della legge, risulterebbe comunque obbligato dall’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che vulnererebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) la previsione di un licenziamento collettivo a garanzie ridotte per una determinata categoria quale quella dei giornalisti.

Il testè descritto risultato ermeneutico, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, non risulta contraddetto dalla successiva pronuncia di questa Corte n. 14728/2006, richiamata dalla ricorrente principale, posto che l’affermazione ivi contenuta di non applicabilità, riguardo ai giornalisti professionisti, della L. n. 223 del 1991, deve essere letta (nonostante una forse non felice formulazione della massima ufficiale) in relazione alla tematica nell’ambito della quale è stata enunciata, relativa al provvedimento di collocazione in CIGS e non già specificamente alla disciplina applicabile in caso di licenziamento collettivo.

3. La questione sollevata con il secondo motivo del ricorso principale è già stata reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e, in senso largamente prevalente, risolta nel senso che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, l’obbligo di reintegrazione gravante sul datore di lavoro si estingue non già nel momento della dichiarazione di scelta espressa dal lavoratore, bensì soltanto nel momento di effettivo pagamento dell’indennità, con la conseguenza che fino a quest’ultimo momento il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (cfr, ex plurtmis, Cass., nn 3380/2003; 11609/2003; 6342/2009).

La ricorrente principale, sul rilievo che con l’esercizio dell’opzione rimane in vita solo l’obbligazione pecuniaria, argomenta invece che il lavoratore avrebbe a disposizione, in caso di ritardo nell’adempimento, i comuni rimedi risarcitori propri dei crediti di lavoro, in primis quelli apprestati dall’art. 429 c.p.c., comma 3.

La giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, ha tuttavia evidenziato, in senso contrario, che il sistema della L. n. 300 del 1970, art. 18, si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse de lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; in altri termini il rimedio risarcitorio del danno sopportato dal lavoratore per il ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempiere l’obbligo indennitario; tale principio, che Cass., n. 6342/2009, cit., chiama “di effettività dei rimedi”, impedisce quindi al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.; non appare quindi necessario stabilire se si tratti di obbligazione con facoltà alternativa, schema che la dottrina dubita poter ricorrere quando la scelta spetti al creditore, potendosi piuttosto ravvisare una dichiarazione di volontà negoziale del lavoratore, i cui effetti sono sottoposti al termine dell’effettivo ricevimento dell’indennità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 24201/2009; 25033/2009).

I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente principale risultano manifestamente infondati alla luce dei già avvenuti pronunciamenti della Corte Costituzionale, che ha avuto modo di precisare, al riguardo, l’inconsistenza del richiamo all’art. 41 Cost., comma 2, che è “…un parametro di valutazione delle leggi regolataci dell’esercizio della libertà di iniziativa privata, e in particolare dei comportamenti degli imprenditori verso i prestatori di lavoro subordinato”, mentre nella specie viene in rilievo una legge “. ..che attribuisce al lavoratore un diritto potestativo contro il datore di lavoro, cioè un diritto che non ha una funzione di conformazione, mediante un obbligo corrispondente, dell’iniziativa economica dell’imprenditore” (cfr., Corte Costituzionale, n. 81/1992) e, in relazione alla prospettata violazione del principio di eguaglianza, che “la posizione delle imprese incluse nell’area della tutela reale dei lavoratori contro i licenziamenti non può essere confrontata con quella delle imprese incluse nell’area della tutela obbligatoria, trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell’impresa più volte ritenuto giustificato da questa Corte” (cfr., Corte Costituzionale, n. 291/1996).

Anche il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.

4. Parimenti infondato risulta altresì il terzo mezzo del ricorso principale.

Come esposto nello storico di lite la questione è stata decisa dalla Corte territoriale sulla base di due distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sè idonea a sostenere la pronuncia sul punto: la prima di natura processuale (intervenuta decadenza per non essere stato al riguardo dedotto alcunchè nella memoria difensiva di primo grado);

la seconda di natura sostanziale (indetraibtlità dal risarcimento del trattamento pensionistico, stante il carattere apparente e precario di tale attribuzione).

La censura svolta avverso la prima delle suddette rationes decidendi è infondata, posto che la rilevabilità anche officiosa dei fatti idonei a ridurre la misura del risarcimento non esclude la necessità della loro tempestiva allegazione ad onere della parte che intenda avvalersene (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5610/2005; 14131/2006;

17606/2007).

Trova pertanto applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 12971/2001; 18240/2004; 13956/2005; 20454/2005).

Per completezza di motivazione va comunque osservato che anche la doglianza proposta avverso la seconda delle suddette rationes decidendi sarebbe risultata inaccoglibile, giusta l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall’interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicchè le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della compensatici lucri cum damno (cfr, Cass., SU, n. 12194/2002; nello stesso senso, ex plurimis, Cass., nn. 2528/2003; 11758/2003).

5. In definitiva il ricorso principale va rigettato, restando assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 3.040,00 (tremilaquaranta), di cui Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre a spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA