Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15097 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15097 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 29896-2008 proposto da:
DI MARCO VINCENZO DMRVCN36L28H501U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 1-E PAL. B,
1.

presso lo studio dell’avvocato NICOLOSI MARCO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014
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contro

COTRAL SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5104/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2007;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 5 dicembre 2007, che ha rigettato l’appello
proposto da Vincenzo Di Marco nei confronti di CO.TRA.L.

società.
1.1. – Nel 1986 la A.CO.TRA.L. – Azienda Consortile Trasporti Laziali – aveva convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Roma il sig. Di Marco deducendo che costui occupava senza titolo l’immobile (casa cantoniera) situato al km. 15,950
di via Flaminia, appartenente al compendio ferroviario della
linea Roma-Civitacastellana-Viterbo che l’A.CO.TRA.L. gestiva
in forza di concessione ministeriale.
Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione.
1.2. – A seguito di declaratoria di incompetenza del Pretore, l’A.CO.TRA.L. aveva riassunto il giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma chiedendo che, previo accertamento della demanialità dell’immobile, il sig. Di Marco fosse condannato a
rilasciarlo e a risarcire i danni prodotti dall’occupazione
dello stesso.
Il convenuto aveva insistito nella domanda di accertamento
dell’avvenuta usucapione della proprietà dell’immobile.
Il processo, interrotto per la morte del procuratore del
convenuto e riassunto dal CO.TRA.L. (già ACOTRAL spa), era de-

s.p.a. per difetto di legittimazione passiva della predetta

finito con sentenza che ordinava al sig. Di Marco l’immediato
rilascio dell’immobile e lo condannava al risarcimento dei
danni da occupazione abusiva.
1.3. – Avverso la sentenza di primo grado, Vincenzo Di

data 19 gennaio 2004.
L’appellante eccepiva preliminarmente la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione, e nel merito chiedeva
il rigetto della domanda attorea e l’accoglimento della riconvenzionale.
Si costituiva la CO.TRA.L. spa ed eccepiva di non essere
legittimata passiva, chiedendo il rigetto del gravame.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’eccezione della società appellata, rilevando che, con atto del 21 marzo 2000, si era realizzata la trasformazione del CO.TRA.L., mediante scissione
totale e contestuale costituzione di due società, la Linee Laziali spa (oggi CO.TRA.L. spa) e la Metroferro spa (oggi Metro
spa). La gestione dei servizi di linea e delle stazioni metroferroviarie faceva capo alla Metro spa, nei confronti della
quale il sig. Di Marco avrebbe dovuto indirizzare le proprie
pretese, anche processuali, dopo che l’originaria controparte
era estinta.
In definitiva, la CO.TRA.L. spa, che aveva ricevuto la notifica dell’atto di appello, non poteva essere considerata

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Marco proponeva appello con atto notificato a CO.TRA.L. spa in

successore universale dell’originaria parte processuale, né
poteva concedersi termine per il rinnovo della notificazione,
ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., in quanto il sig. Di
Marco, nelle conclusioni, aveva chiesto espressamente di «rin-

timato passivo», e non a Metro spa.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il sig. Di Marco, sulla base di quattro motivi.
Il ricorso è stato notificato a CO.TRA.L. spa e CO.TRA.L.
Patrimonio spa, che sono rimaste intimate.
Considerato in diritto
l. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, assumendo che l’appello era stato correttamente notificato
all’originaria parte attrice, il consorzio CO.TRA.L., poiché
nel corso del giudizio di primo grado non era stato dichiarata
l’avvenuta estinzione del consorzio, con conseguente stabilizzazione della parte processuale.
Il ricorrente formula il quesito di diritto, ai sensi
dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis nei seguenti termini: «[se] qualora la morte della parte
sopraggiunga, nel corso del giudizio di primo grado, in epoca
antecedente alla chiusura della discussione, non spiega effetti processuali nei confronti delle altre parti se il suo pro-

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novare la notificazione al CO.TRA.L., attuale soggetto legit-

curatore abbia omesso di dichiarare in udienza, o di notificare alle controparti, l’evento predetto, né gli aventi causa
del deceduto si siano costituiti per proseguire il processo.
Pertanto il processo prosegue nei confronti delle parti origi-

della parte costituita hanno rilevanza processuali solo se dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore».
1.3. – La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di estinzione
della società, deve essere rivolto e notificato ai suoi successori, indipendentemente sia dal momento in cui l’estinzione
è avvenuta, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche
se incolpevole, da parte del soccombente

(ex plurimls, Cass.,

Sez. U., sentenza n. 26279 del 2009).
Con riferimento ai processi introdotti prima della novella
attuata con la legge n. 353 del 1990, che ha modificato l’art.
164 cod. proc. civ. così consentendo la sanatoria dei vizi
dell’atto introduttivo con efficacia ex tunc,

questa Corte ha

affermato che «il dovere di indirizzare l’impugnazione nei
confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta
subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell’evento,
secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto
che propone l’impugnazione, essendo tale interpretazione

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narie, in quanto le modificazioni della capacità processuale

l’unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto
di difesa» (Cass., Sez. U., sentenza n. 15783 del 2005). Nondimeno, nel caso di vicende successorie societarie, come nella
specie, il regime di pubblicità legale non consentiva di ipo-

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione
degli artt. 137, 156, 160 e 330 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.
Si contesta che Corte d’appello non abbia rilevato
l’errore materiale che segnava la notifica dell’atto di appello, nella quale era indicata la denominazione della CO.TRA.L.
spa anziché di CO.TRA.L. società consortile.
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
«[se] l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell’atto di citazione in appello, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto
dove abbia determinato una irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai
quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome del convenuto non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione della
parte e la consegna dell’atto sia stata effettuata a persona
cui il consegnatario sia legato da idoneo rapporto; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei con-

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tizzare una ignoranza incolpevole.

fronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente
vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario. L’atto
di impugnazione deve quindi ritenersi correttamente notificato

l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria, con la conseguenza che deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ritualmente citato».
2.1. – La doglianza è inammissibile in quanto non coglie
la ratio decidendi della decisione impugnata, che non risiede
nella omessa notifica dell’appello al consorzio CO.TRA.L., oramai estinto, ma nell’omessa notifica dell’appello alla società succeduta al primo nel rapporto controverso, e cioè a
Metroferro spa (poi Metro spa).
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione
degli artt. 137, 156, 160, 291 e 330 cod. proc. civ., nonché
vizio di motivazione.
Si lamenta che la Corte d’appello non abbia disposto la
rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. civ.
Il corrispondente quesito di diritto è formulato nei seguenti termini: «[se] la nullità della notifica della citazione è rilevabile d’ufficio ed il giudice che ne ravvisi la sussistenza deve ordinare la rinnovazione della notificazione a
prescindere dalla specifica richiesta della parte attrice».

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e la mancata costituzione in giudizio del convenuto non è

3.1. – La doglianza è inammissibile in quanto non censura
la ratio decídendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto inammissibile
l’atto di appello notificato sia a CO.TRA.L. società consorti-

alla prima nel rapporto controverso.
Quanto alla mancata rinnovazione della notifica dell’atto
di appello, a parte il rilievo che in caso di impugnazione
proposta nei confronti di soggetto estinto non è applicabile
la disciplina della contumacia, bensì quella prevista
dall’art. 164 cod. proc. civ., si deve osservare che la motivazione con cui la Corte d’appello ha deciso di non disporre
la rinnovazione della notifica dell’atto di appello è centrata
sulla inidoneità della stessa a sanare il vizio.
4. – Con il quarto motivo, è dedotta violazione degli
artt. 100 e 105 cod. proc. civ., nonché dell’art. 91 cod.
proc. civ. e vizio di motivazione.
La Corte d’appello erroneamente avrebbe ammesso
l’intervento in causa di CO.TRA.L. spa e quindi condannato
l’appellante a rifondere le spese processuali alla predetta
società.
In proposito, il ricorrente ribadisce di non avere evocato
in giudizio CO.TRA.L. spa, bensì il consorzio CO.TRA.L., notificando l’atto di appello al procuratore costituito del consorzio, e di non avere formulato domande nei confronti di

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le, oramai estinta, sia a CO.TRA.L. spa, che non era succeduta

CO.TRA.L. spa, con la conseguenza che la posizione processuale
della predetta società era in tutto assimilabile a quella di
un interveniente autonomo, peraltro carente di interesse. Di
qui la mancanza di giustificazione della condanna alla rifu-

Il quesito di diritto è formulato nei seguenti termini:
«[se] la costituzione nel giudizio di un soggetto non evocato
in giudizio deve essere qualificato quale intervento volontario; [se] non è ammesso l’intervento nel processo di un terzo
ove questo non abbia interesse concreto all’esito della controversia; [se] il principio della soccombenza previsto
dall’art. 91 cod. proc. civ. comporta che la parte non possa
essere condannata a rifondere le spese di giudizio in favore
di colui nei cui confronti non abbia spiegato alcuna domanda
né aveva interesse alla definizione delle domande su cui la
parte è risultata soccombente».
4.1. – La doglianza è infondata.
La CO.TRA.L. spa era un successore del consorzio, sia pure
in riferimento al ramo del trasporto su gomma, sicché la sua
costituzione in giudizio era finalizzata a sentir affermare la
propria estraneità al giudizio, ovvero il proprio difetto di
legittimazione passiva, a fronte di una impugnazione che, pur
se viziata, l’aveva comunque evocata in giudizio.
In questa prospettiva, la decisione della Corte d’appello
in punto di spese processuali risulta immune da censure.

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sione delle spese processuali a favore della CO.TRA.L. spa.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile

2014.

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