Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15096 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11554/2007 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORRE DI

PRATOLUNGO 7, presso lo studio dell’avvocato BUONANNI ROSSELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato IANNETTONE Luigi, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1139/2006 del GIUDICE DI PACE di CASERTA del

17.2.06, depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico

IANNELLI che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica

udienza;

in subordine conclude per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – V.P. impugna la sentenza n. 1139 del 2006 del Giudice di Pace di Caserta del 17 febbraio 2006, depositata in data 20 febbraio 2006, con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia, che aveva ritenuto tardivamente proposto il suo ricorso avverso il verbale per la violazione del Codice della Strada conseguente alla violazione dell’art. 171, commi 1 e 2, notificato in data 11 giugno 2004. Al riguardo il Prefetto, pur conteggiando nel termine il periodo di sospensione feriale, aveva considerato il giorno in cui il ricorso era pervenuto a mezzo posta (27 settembre 2004) e non quello in cui il ricorso era stato spedito (25 settembre 2004). Correttamente calcolato il termine di 60 giorni era stato rispettato.

2. Parte ricorrente articola un unico motivo col quale lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace nel considerare non già la data di spedizione ma quella di arrivo del ricorso presso il Prefetto.

3. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza. All’udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso in subordine per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è infondato e va respinto.

5.1 – Occorre osservare., in primo luogo, che la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 7, art. 1) applicabile ai soli termini processuali, ma non anche al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, stabilito dall’art. 203 C.d.S., per proporre ricorso in via amministrativa al Prefetto. Infatti, la lettera e la ratio della L. n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l’istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria (Corte Cost., sentenza n. 268 del – 31993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per l’impugnazione dinanzi al Prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell’infrazione al Codice della Strada, il quale non è un termine processuale, nè è connesso con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. In tal senso questa Corte è ferma nel negare l’applicabilità della L. n. 742 del 1969, art. 1, al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice (Cass., Sez. 1^, 8 ottobre 2008, n. 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;

Cass., Sez. 3^, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l’assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta). Tale orientamento è confermato anche dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, che esclude l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3^, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5^, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6^, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3^, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001;

Cons. giust. amm. Reg. siciliana 14 dicembre 1992 n. 539).

5.2 – Il ricorso avanzato dall’odierno ricorrente al Prefetto era tardivo e la decisione impugnata, quindi, è corretta, se pure adotta/sulla base di una errata motivazione, che in questa sede può essere emendata nel senso indicato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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