Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15096 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19702/2014 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, (OMISSIS), in

persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’Avvocato ANGELO R. SCHIANTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LUCIANO ANCORA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’Avvocato PIERPAOLO NIAGI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LILIA LUCIA PETRACHI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

15/01/2014, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANCORA LUCIANO, difensore del ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

” G.V. chiedeva ai giudice del lavoro di Lecce la condanna della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., di cui era dipendente, al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario dall’1.7.98 per il lavoro eccedente le 36 ore settimanali nonchè al ripristino dell’orario lavorativo di 36 ore settimanali.

L’adito giudice accoglieva la domanda.

Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 29 gennaio 2014.

La Corte, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riteneva infondate le censure mosse nell’appello sulla scorta del costante orientamento espresso da questa Corte in fattispecie del tutto analoghe alla presente e, quindi, rilevava che il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto dai ricorsi gerarchici inoltrati dal dipendente all’azienda il 27.11.1995, il 29.4.2004 ed il 18.11.2008.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società con cinque motivi.

Il G. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello rilevato che il secondo atto interruttivo della prescrizione – individuato nel ricorso gerarchico del 29 aprile 2004 – era intervenuto ben oltre i cinque anni dal primo – costituito dal ricorso gerarchico del 27.11.1995 – con la conseguenza che era stato idoneo ad evitare la prescrizione solo dei ratei compresi nel quinquennio precedente, ovvero quelli fino al 29 aprile 1999 ma non dei ratei anteriori a tale data (il terzo atto interruttivo, quello del 18.1.2008 era stato tempestivo essendo stato posto in essere prima del compimento del quinquennio decorrente dal 29 aprile 2004).

Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta una violazione di legge mentre è inammissibile laddove denuncia un vizio di motivazione alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.) come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014).

Orbene, risulta evidente dalla non contestata cronologia degli atti interruttivi così come sopra riportata che, dopo il primo ricorso gerarchico del 27 novembre 1995, in assenza di atti interruttivi nei successivi cinque anni, è maturata la prescrizione, sicuramente del diritto alla differenze retributive anteriori al 1995 nonchè di quelle anteriori di cinque anni al successivo atto interruttivo del 29 aprile 2004. In altri termini, la Corte di merito avrebbe dovuto, in applicazione degli artt. 2948 e 2945 c.c., dichiarare prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo anteriore al 29 aprile 1999.

Con il secondo motivo si denunzia errore in procedendo e in giudicando laddove la Corte non aveva ritenuto estinto il diritto azionato per prescrizione. Si assume, infatti, che il comportamento tenuto dalla società ricorrente doveva essere qualificato in termini di illecito istantaneo e, quindi, il termine prescrizionale decorreva dal provvedimento del 1994 con il quale era stato interrotto l’uso aziendale.

Il motivo è infondato.

Nel caso in esame vengono richieste differenze retributive. Il fatto costitutivo del diritto azionato – ovvero la retribuzione per il lavoro straordinario svolto oltre le 36 ore – è, dunque, lo svolgimento della prestazione oltre il detto orario. Il termine prescrizionale, quindi, non può che decorrere dalla maturazione del diritto alla retribuzione. (cfr. in casi uguali: Cass. n. 21712 del 14 ottobre 2014; Cass. n. 11316 del 22 maggio 2014).

Il terzo ed il quarto motivo sono stati in svariate pronunce di questa Corte ritenuti infondati sulla scia della decisione delle sezioni unite (sentenza 13.12.07 n. 26107) ribadita anche con riguardo agli ulteriori rilievi contenuti nei motivi all’esame (per tutte vedi di recente 25262 del 15 dicembre 2015). Tale orientamento va in questa sede confermato in assenza della prospettazione di nuove argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già scrutinate nelle precedenti decisioni richiamate.

Infine, inammissibile è il quinto motivo (erroneamente numerato in ricorso come quarto) con il quale si denuncia violazione di legge ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia argomentandosi circa la non computabilità nel TFR dello straordinario dovuto per le ore comprese tra le 36 e la 39.

Ed infatti il motivo risulta del tutto inconferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che in nessuna parte fa riferimento all’inclusione nella base di calcolo del TFR dello straordinario in questione.

Alla luce di quanto esposto, si propone raccoglimento “in parte qua” del primo motivo, il rigetto degli altri e la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarando prescritto il diritto alle differenze retributive richieste con l’originario ricorso per il periodo anteriore al 29 aprile 1999, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rimali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui al ricorso senza indicare alcuna specifica censura al contenuto della riportata relazione che è pienamente condivisa dal Collegio.

Pertanto, va accolto “in parte qua” il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, l’impugnata sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto con decisione nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – dichiarando prescritto il diritto alle differenze retributive richieste con l’originario ricorso per il periodo anteriore al 29 aprile 1999.

Le spese del presente giudizio, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie “in parte qua” il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il diritto alle differenze retributive richieste con l’originario ricorso per il periodo anteriore al 29 aprile 1999; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, cmma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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