Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15096 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14423/2009 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA

N. 78, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MARCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FILIBERTO NATALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO, giusta procura notarile

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/06/2008, r.g.n. (128/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 10 giugno 2009, G. A., funzionario dipendente dalla B.N.L. s.p.a. dal 20 luglio 1987 al 2 luglio 2004, chiede, con undici motivi, la cassazione della sentenza depositata il 16 giugno 2008, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di impugnazione del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla B.N.L. con lettera dell’8 giugno 2004, consegnatagli il 2 luglio successivo.

Resiste alle domande la Banca con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso attengono ai seguenti vizi:

1 e 2 – la violazione degli artt. 75, 77, 82, 83, 112, 125 cpv.

c.p.c., art. 2328 c.c., n. 9 e art. 2384 c.c., e il vizio di motivazione in ordine alla regolarità della procura ad litem della convenuta nel giudizio di primo grado, in quanto rilasciata dall’amministratore delegato anzichè dal Presidente di amministrazione, come stabilito dallo statuto della Banca.

All’accoglimento di tale censura, non sanabile, come viceversa ritenuto dai giudici di merito, dalla regolare costituzione della società nel giudizio di appello, conseguirebbe l’accertamento della mancanza di giusta causa del licenziamento, la cui sussistenza era onere della convenuta di dimostrare a seguito di rituale costituzione in giudizio.

Il motivo, che riguardando l’interpretazione del contenuto di uno statuto della società, è riconducibile unicamente ad un vizio attinente la motivazione della sentenza al riguardo, è improcedibile, in ragione della mancata indicazione della collocazione di tale statuto all’interno degli atti di questo giudizio di cassazione, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (cfr., al riguardo Cass. S.U. n. 7161/10 e in motivazione, Cass, S.U. n. 20075/10).

3 – la violazione della L. n. 183 del 1993, art. 1.

Il motivo difetta sul piano della autosufficienza e quindi della necessaria specificità del ricorso per cassazione, recentemente ribadita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel testo introdotto con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 (sull’argomento, cfr., ad es., recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10) in quanto non viene spiegato a cosa in concreto si riferisca.

In via generale e astratta può comunque affermarsi che l’invocato della L. n. 183 del 1993, art. 1, riguarda i requisiti per assicurare la conformità all’originale di una copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato e trasmesso a distanza attraverso mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato e non disciplina certo il caso, che sembra qui ricorrere, in cui venga trasmesso il testo di un atto non sottoscritto, utilizzato poi come traccia o come componente dell’atto del processo, debitamente sottoscritto in originale.

4 – la violazione della L. n. 604 del 1966 e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata tempestiva comunicazione del motivi di licenziamento richiesti nonchè alla sottoscrizione della lettera di contestazione e di licenziamento da parte di soggetto diverso dal titolare del potere gestorio per i procedimenti disciplinari (direttore della divisione risorse umane). Tale violazione non sarebbe sanabile, tanto meno con efficacia retroattiva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, dall’atto di costituzione in giudizio, sottoscritto dal solo difensore.

Il motivo non sviluppa il primo profilo di censura, relativo alla mancata tempestiva comunicazione dei motivi di licenziamento, censura peraltro riproposta col motivo successivo e comunque correttamente respinta col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2851/06) e con congrua motivazione dalla Corte territoriale.

Per il resto il motivo è improcedibile per le medesime ragioni svolte sub 1 e 2, non indicando il ricorrente la collocazione tra gli atti del giudizio di cassazione del regolamento invocato.

5 – la violazione dell’art. 7 S.L. e della L. n. 604 del 1966, art. 2, quanto alla tempestività della contestazione (effettuata dopo un anno dalla notizia della infrazione) e del licenziamento (adottato a distanza di quattro mesi dalla contestazione), rispetto alla sua formazione nonchè quanto alla mancata comunicazione dei motivi.

Nel corpo del motivo il ricorrente censura altresì il fatto che la Corte territoriale non abbia dato rilievo alla circostanza che, sia la lettera di contestazione che quella di licenziamento, gli erano state consegnate con circa un mese di ritardo rispetto alla loro formazione e denuncia ancora una volta la genericità delle contestazioni contenute nella lettera consegnatagli il 22 aprile 2004.

Trattasi di censure da ritenere tutte inerenti ad un preteso vizio di motivazione della sentenza (per cui i quesiti finali devono ritenersi gli indispensabili, ex art. 366 bis c.p.c., momenti di sintesi in ordine a tali censure, da esaminare nei limiti da essi segnati), la quale ha trattato diffusamente tutti gli argomenti al riguardo propostile dall’appellante e ritenuti rilevanti.

A proposito dell’ultima censura di genericità della contestazione disciplinare degli addebiti, va rilevato che la mancata riproduzione o quantorneno la specifica indicazione del contenuto della stessa, in violazione della richiamata regola della autosufficienza, impedisce a questa Corte di valutarne la rilevanza e la decisività.

Per quanto riguarda la deduzione relativa alla mancata tempestività della lettera di contestazione e di quella di licenziamento, la Corte territoriale ha dato dettagliatamente conto, in maniera non illogica, delle ragioni della notevole durata dell’indagine preliminare prima e degli approfondimenti poi posti in atto dalla banca, tenuto anche conto della struttura complessa e articolata dei poteri aziendali in materia, della concomitanza delle indagini specifiche con una ispezione di carattere generale che ne ha rallentato lo svolgimento, della delicatezza delle indagini medesime e della difficoltà incontrata nel relativo svolgimento e svalutando circostanze di minore significato.

Il ricorrente pretende ora di riproporre le medesime considerazioni svolte in appello sull’argomento, tacciando di debolezza, incongruenza e illogicità la motivazione della Corte territoriale e sovrapponendo alle relative considerazioni proprie diverse valutazioni, in quanto ritenute maggiormente valide, in tal modo sostanzialmente chiedendo a questa Corte un nuovo inammissibile giudizio di merito di terza istanza.

Il motivo è pertanto inammissibile.

6- Il sesto motivo ripropone sostanzialmente le medesime censure svolte col precedente, rubricandole peraltro correttamente come vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ad esso è già stata data risposta a proposito del precedente motivo.

7 e 8 – coi due motivi in esame il ricorrente deduce la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 1, in relazione alle disposizioni “del C.C.N.L di categoria, in riferimento alla condotta in specifico contestata” nonchè in relazione alle norme procedimentali interne per l’erogazione alla clientela di finanziamenti e tenuto conto delle norme collettive di condotta per i quadri direttivi nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente lamenta in realtà l’erronea valutazione da parte dei giudici di merito delle prove acquisite, che secondo il ricorrente rappresenterebbero una realtà molto più innocente di quella erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale.

L’unico dato reale sarebbe il rapporto affettivo che legava il ricorrente con una delle destinatane del mutuo, lealmente ammesso fin dall’inizio dal G., ma sarebbe escluso dall’istruttoria (che in ciò smentirebbe le generiche affermazione contenute nella sentenza) che egli avesse esercitato una qualche illecita pressione perchè i mutui venissero concessi alla famiglia dell’amica. Nessun danno comunque sarebbe derivato dalla vicenda alla banca.

Anche i motivi in esame sono inammissibili. Essi o meglio esso (in realtà si tratta anche in questo caso di un unico motivo, che investe la motivazione della sentenza in materia di valutazione delle prove) è anzitutto poco comprensibile nella rilevata assenza della specificazione degli addebiti contestati. Il ricorrente supporta inoltre la deduzione di vizio della motivazione della sentenza nella valutazione delle prove, con la mera apodittica affermazione che le prove non sosterrebbero l’assunto della sua illecita ingerenza nella concessione di mutui, senza specificare il contenuto dei documenti (neppure indicati come prodotti in questa sede in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e delle dichiarazioni testimoniali su cui fonda tale affermazione.

9 – la violazione dell’art. 420 cod. civ., comma 5 e il vizio di motivazione in riferimento al provvedimento di ammissione, nonostante l’intervenuta decadenza, della prova testimoniale dedotta dalla parte convenuta.

Anche con le censure in esame, arricchite nel corpo del ricorso con riguardo alla pretesa immotivata e ingiustificata limitazione della prova dedotta in primo grado dal ricorrente e, pare di capire, con la riduzione della relativa lista testimoniale, il ricorso svolge considerazioni in buona parte incomprensibili, sempre in ragione della mancata specificazione degli addebiti, per il resto limitandosi ad affermazioni apodittiche o a valutazioni meramente sovrapposte a quelle operate dai giudici di merito. Sicchè non appare neppure possibile valutare se le denuncie di omessa motivazione in ordine a conseguenti motivi di gravame (comunque non risultanti dalla sentenza e non specificati in ricorso, in violazione della regola della autosufficienza) investano fatti rilevanti e decisivi della controversia.

Il motivo è pertanto anch’esso inammissibile.

10 – Con tale motivo, di vizio di motivazione, il ricorrente riprende le censure di genericità della contestazione degli addebiti, di erronea valutazione delle prove, di mancata acquisizione di alcuni documenti, che i giudici hanno ritenuto irrilevanti.

Il motivo presenta i vizi di non autosufficienza, genericità, mera assertività, mancata indicazione della produzione in questa sede di documenti su cui fonda alcuna censura, sovrapposizione di proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito, che sono stati rilevati nei motivi dal quarto in poi.

11 – Infine con l’ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione “della L. n. 300 del 1970, art. 7, L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 2118 e 2119 c.c., in riferimento alla congruità del licenziamento, tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva in relazione alla condotta in concreto osservata dal lavoratore nell’ambito della vicenda mutui a favore della famiglia L.”.

Come di consueto il ricorrente non indica specificatamente le norme interne e quelle della contrattazione collettiva che invoca e non indica di aver prodotto in questa sede la copia integrale del contratto collettivo su cui fonda la denuncia (cfr., al riguardo, Cass. S.U. n. 20075/10).

Manca infine la formulazione di un quesito di diritto in ordine alle censure di violazione del C.C.N.L., della L. n. 300 del 1970, art. 7 e L. n. 604 del 1966, art. 3.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla B.N.L. s.p.a. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 90,00 per spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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