Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29057/2018 proposto da:

CARGEAS ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

UGO BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FLAMMIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FRANCHI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CRIPPA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2018 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 2/10/2018, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 194/2018, notificata in data 4/7/2018, CARGEAS Assicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con controricorso notificato il 26/10/2018, illustrato da memoria, resiste l’INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

2. Per quanto ancora rileva, l’INAIL conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo la CARGEAS Ass.ni s.p.a., spiegando azione di surroga ex art. 1916 c.c., per sentire condannare la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di Euro 351,73, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso residuo ancora dovuto dalla compagnia sulla somma di Euro 11.305,82, complessivamente erogata all’infortunato sig. R.C.S., assicurato CARGEAS, in seguito al sinistro in itinere occorso in data (OMISSIS); l’Ente dava atto che l’assicuratrice aveva effettuato lo spontaneo riconoscimento e pagamento di Euro 10.954,00, rifiutandosi invece di rimborsare all’ente le somme dovute a titolo di interessi e spese accessorie sopportate dall’Istituto per l’accertamento dell’indennizzo. La convenuta si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese per carenza di legittimazione attiva e passiva e in quanto, nel merito, infondate.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di Pace di Bergamo, rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione della compagnia convenuta, in accoglimento della domanda attorea, condannava la CARGEAS a corrispondere in favore dell’INAIL la somma di Euro 351,73 a titolo di interessi legali maturati sulla somma erogata dall’attrice al sig. R.C. e di spese accessorie per come documentate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Risulta pregiudiziale il rilievo che il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata nel 2016 dal giudice di Pace avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un importo inferiore a Euro 1100,00 che segna il perimetro in cui la pronuncia viene resa secondo equità. Le tre censure, invero, non rientrano tra quelle che ne consentono l’impugnazione con atto di appello, ovvero “per violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie ovvero i principi regolatori della materia, ex art. 339 c.p.c., comma 3”.

2. Il ricorso è inammissibile ex art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., la sentenza essendo stata pubblicata in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16868 del 07/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12736 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009). Ed invero, il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 40 del 2006, ove si deducano “errores in iudicando”, non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d’impugnazione in tale eventualità devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 – 01).

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese come di seguito liquidate in favore della parte resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 300,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA