Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI
BRUNO 87, presso lo studio dell’avvocato NATOLI GIORGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICILIA REMIGIO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
COMUNE DI BAGNOREGIO, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BAGNOREGIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 89/2006 del GTUDICE DI PACE di MONTEFIASCONE
del 17/01/06, depositata il 14/02/2006;
– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE;
– è presente il P.G. in persona del Dott. Domenico IANNELLI che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – B.M. impugna la sentenza n. 89 del 2006 del Giudice di Pace di Montefiascone del 17 gennaio 2006, pubblicata il 14 febbraio 2006 e non notificata, che rigettava la sua opposizione al verbale, notificatogli in data (OMISSIS), della Polizia municipale del Comune di Bagnoregio per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8. Il ricorso veniva inviato a mezzo posta l’8 luglio 2005.
2. – Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso, perchè proposto oltre il 60 giorno dalla notifica.
3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo denuncia violazione dell’art. 204 bis C.d.S., e L. n. 689 del 1981, art. 22.
Il Giudice di Pace nella sua decisione aveva ritenuto tardiva l’impugnazione, ritenendo proposto il ricorso l’11 luglio 2005, data in cui il ricorso era pervenuto, senza considerare invece che il ricorso risultava essere stato spedito l’8 luglio 2005. Calcolato correttamente il termine, il ricorso doveva considerarsi tempestivo.
Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, non avendo il giudice dichiarato tardivo il ricorso prima dell’udienza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1.
4. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’amministrazione intimata.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6. – Il primo motivo di ricorso è fondato, il secondo resta assorbito.
6.1 – Infatti, come esposto dal ricorrente, il Giudice di Pace ha ritenuto tardiva l’impugnazione, considerando come data di riferimento per il calcolo l’11 luglio 2005, giorno in cui il ricorso era pervenuto, senza considerare invece che il ricorso risultava essere stato spedito l’8 luglio 2005. Va rilevato, in primo luogo, che il ricorso in opposizione avanti al Giudice di Pace può essere proposto anche a mezzo posta (vedi sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, nonchè le successive pronunce di questa Corte al riguardo ad iniziare da Cass. 7018 del 19/08/2005). Quanto poi al momento in cui deve ritenersi compiuto il deposito presso il Giudice di Pace, ai fini della verifica della tempestività della opposizione proposta a mezzo del servizio postale, deve ritenersi che debba farsi riferimento al momento in cui il plico contenete il ricorso viene affidato al servizio postale per la consegna. E ciò in conformità ad una interpretazione costituzionalmente orientata, secondo la quale la parte non può che rispondere delle sole attività che specificamente le facciano carico, restando estranee le ulteriori attività (e tempi) relative ad altri soggetti (ufficiale giudiziario, servizio postale ecc). Al riguardo questa Corte ha di recente (Cass. 2010 n. 5071) affermato che: “Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per Cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.”.
6.2 – Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il pomo motivo, assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Montefiascone), che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010