Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10639/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA

LANZETTA, GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA

CIRIELLO, FRANCESCA FERRAZZOLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO CONGEDO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3558/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

04/10/2013, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e insiste per raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da M.S. nei confronti dell’INPS, accertò che la ricorrente era stata adibita a mansioni corrispondenti all’area C, posizione economica C1, dall’1.1.2003 al 4.11.2009 e, per l’effetto, condannò l’istituto al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 27.5.2005 ed il 4.11.2009, oltre accessori, avendo ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti retributivi afferenti il periodo precedente.

La Corte di Appello di Lecce, rigettando il gravame principale proposto dall’INPS ed accogliendo quello incidentale della M., riformava in parte la decisione del Tribunale condannando l’istituto a corrispondere le differenze retributive sin dal 1.1.2003, oltre accessoti, avendo ritenuta generica e, dunque, inammissibile l’eccezione di prescrizione così come proposta dall’INPS nella memoria di costituzione in primo grado.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato ad un unico motivo.

La M. resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934 e 2946 c.c., nonchè artt. 416 e 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto generica l’eccezione di prescrizione non essendo stata tipizzata secondo le varie ipotesi previste dalla legge, laddove, alla luce della più recente (rispetto a quella richiamata nella motivazione dell’impugnata sentenza) giurisprudenza di legittimità alla parte che intendeva sollevare detta eccezione incombeva solo l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.

Preliminarmente, si osserva che è infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla M. nel controricorso sul rilievo che l’eccezione di prescrizione, comunque, sarebbe inammissibile stante la tardiva costituzione dell’INPS in primo grado, effettuata solo 9 giorni prima della prima udienza fissata dal Tribunale.

In proposito occorre rilevare che la Corte di Appello, nel reputare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS inammissibile perchè generica, implicitamente la ha ritenuta tempestivamente proposta. Ed infatti, la questione della decadenza dalla eccezione ex art. 416 c.p.c., che pure era stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame essendo stata anch’essa oggetto dell’appello incidentale della M. – precedeva logicamente quella relativa alla sua inammissibilità perchè generica, attinente, piuttosto, al modo con la quale era stata proposta. Orbene, in assenza di ricorso incidentale, ancorchè condizionato, sul punto relativo alla ritenuta – sia pure implicitamente – tempestività dell’eccezione e, quindi, sul non essere l’INPS decaduto dal sollevarla, si è formato il giudicato interno (Cass. n. 27866 del 24/11/2008; Cass. n. 6344 del 30/03/2004; Cass. n. 6423 del 08/05/201; Cass. n. 7250 del 23/07/1998) con conseguente preclusione per questa Corte di rilevare la intervenuta decadenza. Ed infatti il giudizio di legittimità non è soggetto alla disciplina, dettata per l’appello, dall’art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l’onere dell’impugnazione gravante sull’intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso (ex multis, Cass. n. 100 del 08/01/2003; Cass. n. 5357 del 13/04/2002; di recente, Cass. n. 7523 del 14/04/2015).

Passando all’esame del motivo ne va rilevata la fondatezza.

Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera, “quaestio juris”, la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione; ne consegue che non incorre nelle preclusioni (nella specie, ex artt. 416 e 437 c.p.c.) la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale (in materia di interessi su somme tardivamente corrisposte a titolo di pensione di invalidità civile), invochi nel corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa. (Cass. n. 1064 del 20/01/2014; Cass. n. 21752 del 22/10/2010; Cass. n. 11843 del 22/05/2007; Cass. Sez. U, n. 10955 del 25/07/2002; tra le varie).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e la decisione del merito della controversia, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto con il parziale accoglimento della originaria domanda nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce del 15.2.2012, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – accoglie in parte l’originaria domanda nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce del 15.2.2012.

Le spese dell’intero processo vengono così liquidate; per il primo grado, si conferma la liquidazione delle medesime così come operata nella sentenza del Tribunale di Lecce del 15.2.2012; quanto al grado di appello le spese vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza; riguardo al presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della M. e vengono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie in parte l’originaria domanda nei termini di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce del 15.2.2012; conferma la liquidazione delle spese, quanto al primo grado, così come operata nella menzionata sentenza del Tribunale di Lecce del 15.2.2012; compensa le spese relative al grado di appello e condanna M.S. al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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