Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.19/06/2017),  n. 15095

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18117-2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE BRUNO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI

9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA MARIA PALADINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2391/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– B.V. convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Comune di Catanzaro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, causato secondo la prospettazione attorea dal dissesto dell’asfalto;

– nel corso dell’istruttoria l’attore chiese di interrogare un testimone; questi non comparve; il danneggiato chiese di sostituirlo perchè “trascorre lunghi periodi all’estero”; il Tribunale rigettò l’istanza, rinviò per conclusioni e rigettò la domanda perchè non provata;

– la Corte d’appello di Catanzaro rigettò il gravame di B.V. con ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.;

– B.V. ha impugnato per cassazione la sentenza di primo grado, con ricorso fondato su un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso B.V. lamenta la violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c.; artt. 245 e 255 c.p.c.;

– deduce che il Tribunale, dinanzi alla mancata comparizione del testimone regolarmente intimato, non poteva rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ma avrebbe dovuto se del caso far accompagnare il testimone renitente;

– il motivo è manifestamente infondato, anche se la motivazione adottata dal Tribunale deve essere corretta;

– il giudice istruttore, infatti, una volta ammessa la prova e rilevata l’assenza del testimone, non può revocare l’ordinanza di ammissione della prova per questa sola ragione, e poi rigettare la domanda ritenendola non provata: dovrebbe, invece, disporre l’accompagnamento coattivo del testimone, la rogatoria o decidere di recarsi personalmente ad interrogare il testimone;

– tuttavia nel caso di specie fu l’attore a dichiarare in udienza che il testimone intimato non poteva venire perchè residente per lunghi periodi all’estero, e chiese di “sostituirlo”: in tal modo, l’attore tenne una condotta concludente dimostrativa della volontà di rinunciare all’escussione del testimone non comparso;

– correttamente pertanto il Tribunale, negata la sostituzione (istituto non previsto e non consentito), ha rinviato la causa per le conclusioni;

– il ricorso deve pertanto essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– nonostante il rigetto del ricorso, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esenzione dagli oneri fiscali ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 2, lett. (a), e art. 134), va dato atto che non sussistono i presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.V. alla rifusione in favore del Comune di Catanzaro delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2,.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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