Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28501-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., G.M., G.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. SAURO, 16, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO FYRIGOS, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1189/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobili in Roma – microzona (OMISSIS)-, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, come eccepito dall’appellato, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

C.E. si costituisce in appello e nel presente giudizio.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Col primo motivo, si deduce violazione D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata;

2.col secondo motivo, si deduce violazione art. 156 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR pronunciato la nullità della notifica nonostante avesse raggiunto lo scopo, stante la costituzione in giudizio dell’appellato.

3.1 motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, vanno accolti nei termini di cui in motivazione.

Le Sez. Un., con sentenza n. 299/2020, hanno statuito la nullità e non l’inesistenza della notifica effettuata da Agenzia di recapito privata, ed enunciato i principi di diritto secondo cui: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

E’ stato altresì statuito che: va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

Tale accertamento, consentito a questa Corte, in relazione all’error in procedendo dedotto dalla ricorrente, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello.

Dalla verifica del fascicolo di merito, emerge che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 5 settembre 2016, e l’appello, in base alla data risultante dalle controdeduzioni del contribuente del 9 maggio 2017, risulta pertanto non tempestivo, (e non, per le indicate ragioni della data di consegna del 9 marzo 2017 senza firma del contribuente), con conseguente declaratoria di

inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Spese compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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