Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2464/2009 proposto da:
G.M.G., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell’avvocato
MARCONI Claudio, che la rappresenta e difende, giusta procura
notarile in atti;
– ricorrente –
contro
TERRE DELL’ETRURIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FRA PRODUTTORI A
R.L., SOCIETA’ NELLA QUALE E’ CONFLUITA, A SEGUITO DI ATTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE, LA TERRE DI MAREMMA S.C.A.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI PIERA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE CESARIS Andrea, giusta delega
in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 25/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 18/01/2008 R.G.N. 1932/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
Udito l’Avvocato DE CESARIS ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che con ricorso notificato il 16 gennaio 2009, G. M.G. chiede la cassazione della sentenza depositata il 18 gennaio 2008, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatole dalla datrice di lavoro Terre di Maremma s.c.a.r.l. il 28 novembre 2000, con effetto dal 31 marzo successivo;
che la ricorrente sostanzialmente lamenta l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo a fondamento del suo licenziamento, anche alla luce di successive assunzioni da parte dalla cooperativa e sostiene la possibilità del suo reimpiego in azienda;
che la cooperativa Terre di Maremma si difende dalle domande della ricorrente con rituale controricorso;
ritenuta l’inammissibilità del ricorso, in cui non viene indicato il contenuto della decisione impugnata e gli specifici argomenti di essa che sono investiti dalle censure (e anzi in una prima parte vengono piuttosto censurate le tesi difensive della società nel giudizio di merito), non viene specificato se il ricorso investa motivi di diritto (e se si, in relazione a quali norme) o aspetti della motivazione e infine in un abnorme quesito finale non appaiono sufficientemente distinguibili i principi di diritto che si chiede alla Corte di affermare in relazione al caso specifico e gli eventuali vizi di motivazione denunciati;
ricordato comunque che questa Corte afferma costantemente che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., ma deve limitarsi al controllo della effettività del motivo addotto e la sua coerenza rispetto al licenziamento in ordine al quale è invocato nonchè alla verifica della possibilità di reimpiego in mansioni diverse, il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro (cfr., ad es., da ultimo Cass. nn. 3040/11 e 7381/10);
ritenuto che nel caso in esame la Corte ha svolto in maniera congrua il controllo e la verifica ad essa affidata, rilevando: 1) l’effettiva sussistenza di un programma di risanamento economico- finanziario della società, comportante la progressiva riduzione del personale amministrativo, tra cui anche la ricorrente, svolgente mansioni di segretaria, ridotte e redistribuite tra il restante personale amministrativo; 2) l’assenza in azienda di posizioni di lavoro in cui potesse essere utilmente impiegata la professionalità acquisita della ricorrente; 3) la irrilevanza sul piano della valutazione della giustificatezza del licenziamento dell’assunzione nel 2002 di un magazziniere e della stipulazione negli anni successivi di alcuni contratti di collaborazione autonoma, per lo più a termine per l’esercizio di mansioni che la ricorrente non sarebbe stata in grado di svolgere;
che infine, tali valutazioni di merito non possono essere contestate in questa sede con la semplice sovrapposizione ad esse di diverse valutazione della ricorrente, che così finisce per chiedere a questa Corte un inammissibile giudizio di merito di terza istanza;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile con le normali conseguenze in ordine alla spese di questo giudizio di cassazione, effettuato unitamente alla relativa liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 18,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011