Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15095 del 02/07/2014

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15095 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 19857-2008 proposto da:
A.A.,

elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avvocato
LIVIA MAGRONE FURLOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati
PODDA OSCAR, MAGRONE GIANDOMENICO, come da
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

B.B., C.C.,
elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO CANESTRELLI, rappresentati e
difesi dagli avvocati LANDI ADOLFO, LANDI ANDREA, come da
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1605/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 11/06/2007;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/03/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Alessandro Tozzi per delega Podda per la ricorrente e
l’avv.to Andrea Landi per i resisteti, che si riportano agli atti e alle
conclusioni assunte:

AURELIO GOLIA, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo.
«Con atto di citazione notificato in data 1.6.2000 la sig.ra A.A.
conveniva in giudikio davanti al Tribunale di Milano il figlio E.E. e la madre C.C.

nella qualità di eredi di D.D., chiedendo la declaratoria di nullità del testamento olografo redatto

dal de cuius, pubblicato in Milano dal notaio Emanuele Ferrati il 13.1.2000,
perché privo di data, e della simulaione della vendita, al nipote E.E., dell’immobile sito in Milano, via Plinio 7 e la conseguente nullità del
nego io dissimulato di donikione per difetto di forma. In subordine, chiedeva
l’accertamento della lesione della quota di legittima spettante all’istante, a seguito
della predetta donnone, anche quale negotium mixtum cum donatione con le
conseguenti statukioni. Instaurato il contraddittorio, i convenuti contestavano il
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Ammesse ed espletate la prova
orale e ctu estimativa dell’immobile di via Plinio 7, il Tribunale di Milano, con
sentenza n. 8810 in data 13.7.2004, depositata in data 16.7.2004 dichiarava la
nullità del testamento olografo, perché privo di data, rigettando le altre domande,
compensando tra le parti le spese processuali. II primo giudice riteneva, tra l’altro,
che la simulckione della compravendita immobiliare potesse essere provata soltanto
per iscritto con la controdichiaraione e non a mem di testimoni e presun.zioni, e
che la compravendita eventualmente dissimulante una donckione ed intesa ad
eludere le dilmskioni sulla riserva di quote del patrimonio ereditario in favore dei
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

legittimati, non poteva essere considerato negozio illecito che rendesse operativa
l’eccezione di cui all’art. 1417 c.c.»
2. La Corte territoriale accoglieva in parte l’appello della signora A.A., ritenendo simulata la vendita, dissimulante una donazione
indiretta, da ritenersi, a sua volta, valida per essere sufficiente la forma

testimoni. Al riguardo, la Corte di merito qualificava terzo la signora
Imelda ai fini della prova della simulazione dell’atto, avendo ella agito
in riduzione della donazione ai fini della reintegrazione della quota di
legittima; riteneva la simulazione della vendita per la mancata prova del
pagamento del prezzo in relazione alle condizioni economiche
dell’acquirente, che aveva all’epoca 22 anni e godeva di una
retribuzione minima, nonché sulla base di alcune dichiarazioni
testimoniali. La Corte territoriale poi qualificava il negozio intervenuto
fra le parti come donazione indiretta «in quanto nel trasferire gratuitamente

l’immobile al nipote si realiva l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro
contestatario» e concludeva che ai fini della validità, quanto alla forma
necessaria, è sufficiente la forma scritta necessaria per il «negoo mez.zo»,
e non già quella richiesta per la donazione (atto pubblico con la
presenza di due testimoni).
3. Impugna tale decisione A.A., che formula due motivi di
ricorso. Resistono con controricorso gli intimati. La ricorrente ha
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: «Impugna:zione ex art. 360,

comma primo, n. 3 c.p.c per avere giudice dell’appello rigettato la domanda di
nullità della donazione in violaone delle norme sulla forma del contratto (art. 782
c.c. e L 16.2.1913, n. 89), ritenendo valido il nego.zio dissimulato con falsa
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richiesta per la vendita, senza la necessità della presenza all’atto di due

appkca.zione dell’art. 1417 c.c. per avere la Corte d’Appello qualificato come
donaone indiretta il negozio dispositivo dell’immobile di Via Plinio 7».
Osserva la ricorrente che la Corte territoriale, avendo qualificato

“donaione indiretta” il negozio di trasferimento dell’immobile, ha errato
nel “confondere” «la simula ione… con la donazione indiretta e il cosiddetto
Si trattava di una donazione vera e

propria e non di una donazione indiretta, che «si configura quando le parti,

per raggiungere l’intento di liberalità, anziché utilivare lo schema nego viale
all’uopo apprestato dalla legge, ossia il contratto di donazione, ne adottano un altro,
caratterkzato da causa diversa (nella specie, contratto di compravendita) con cui
convive la liberalità». Rileva la ricorrente che «nella donazione indiretta
attuata mediante una compravendita (vendo a 100 dò che vale 200) pur
intendendo avvantaggiare l’acquirente, i l contratto stipulato non solo ha la struttura
apparente della vendita, negoio a titolo oneroso, ma resta tale anche
sostanzialmente, con effettivo scambio di presta ioni — anche se non
proporzionate. Al contrario, nella compravendita dissimulante una donazione il
contratto effettivamente voluto dalle parti ha solo causa gratuita poiché non viene
versato alcun preuo». Nel caso in questione, le parti «…”sotto forma di
contratto oneroso, hanno inteso stipulare un contratto gratuito, per cui la
dichiarazione concernente il preuo non corrisponde a realtà”: il negoio intercorso
tra il de cuius ed il nipote è quindi una donaione vera e propria, dissimulata sotto
l’apparenza di una vendita, e come tale nulla per difetto della forma ad
substantiam prevista dalla legge» e cioè «la forma dell’atto pubblico con testimoni
(art. 782 c.c. e L 16.2.1913, n. 89)».
Viene formulato il seguente quesito: «se la donazione immobiliare (ossia

l’atto dispositivo completamente gratuito) dissimulata sotto l’apparenza di una
vendita debba — ai fini della validità — osservare tutte le norme dettate in tema
di donazione (art. 782 c.c. e Legge 16 febbraio 1913 n. 89), non trovando nel caso
appkca5zione la disciplina della c.d donazione indiretta di cui all’art. 809 c. c. »
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negotium mixtum cum donatione».

1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Impugnazione ex art. 360,

comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c: viola.zione delle norme sul principio della domanda
(artt. 99, 112 c.p.c.), per avere il giudice dell’appello rigettato la domanda di
nullità della donazione riproposta in appello sull’erroneo rilievo che la relativa
statui.zione del Tribunale non sarebbe stata fatta oggetto di specifico motivo

La Corte d’Appello, in relazione alla domanda di nullità del negozio di
donazione, ha affermato:

«relativamente all’asserita nullità del nego.zio

dissimulato di donaione per difetto di forma, il Tribunale ha affermato, senza
alcun motivo specifico di appello al riguardo, la liceità di tale negozio e inoperante
l’ecceione di cui all’art. 1417 c.c.». Osserva la ricorrente che «la domanda di
nullità è stata esplicitamente riproposta in secondo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Il Tribunale l’aveva rigettata “a monte”, motivando — come si è visto — sulla
questione della prova sulla domanda di simulazione (risolta poi in senso opposto
dalla Corte d’Appello). Quindi l’atto d’appello non poteva fare oggetto d’esame una
“motivazione” che non era stata svolta da parte del Tribunale. Tuttavia, l’atto
d’appello ha ugualmente ribadito i motivi di nullità dell’atto, ancorché
sinteticamente (v. pag. 8: “Ora, l’atto (dissimulato) di donaRione posto in essere tra
le parti è comunque nullo per difetto di forma ad substantiam (art. 782 c. c. e Legge
16 febbraio 1913 n. 89) in quanto stipulato in assenza dei testimoni”».
In ogni caso, «la dedotta nullità comunque potrebbe e dovrebbe essere rilevata

d’ufficio dall’organo giudicante ai sensi dell’art. 1421 c.c in ogni stato e grado del
processo, quando, esattamente come nel caso di specie, il motivo di nullità sia stato
allegato dalla parte interessata, la relativa declaratoria sia stata fatta oggetto di
.specifica domanda, non siano necessari ulteriori indagini di fatti e sulla stessa non si
sia formato giudicato interno».
Viene formulato il seguente quesito: «se la nullità del negozio per vizio di

forma, fatta oggetto di domanda nel corso del giudkio, sia comunque rilevabile
d’iOcio in ogni stato e grado del processo».
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d’appello — rilevabilità d’ufficio della nullità (1421 c.c)».

2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al primo motivo,

restando assorbito il secondo, per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 — Nel caso in questione è risultato accertato che non vi fu alcun
pagamento del prezzo. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto
che intervenne un negozio simulato (vendita dissimulante una

negozio effettivamente voluto dalle parti, non fosse necessaria la forma
prevista dall’art. 782 cod. civ., essendo sufficiente quella prevista per
l’atto di vendita.
Al riguardo, occorre rilevare in primo luogo che la forma richiesta per
la validità della donazione è quella dell’atto pubblico (art. 782 cod.
civ.), redatto con le formalità previste da un notaio (art. 2699 cod. civ.).
La legge notarile al riguardo prevedeva all’art. 48 quanto segue: «Per

tutti gli atti tra vivi, eccettuate le doncrioni e i contratti di matrimonio, la parte o le
parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo
alla assistenza dei testimoni all’atto. Il notaro farà espressa men.zione di tale
accordo in principio dell’atto». A seguito della modifica introdotta dall’art.
12, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246 il testo dell’art. 48 è
del seguente tenore: «1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la

presena di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali
e le loro modifica.zioni e per le dichiarafdoni di scelta del regime di separaone dei
beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e
scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare
espressa menione della presenta dei testimoni in principio dell’atto».
In entrambi i casi, la legge notarile prevedeva e prevede espressamente
la necessaria presenza dei due testimoni per gli atti di donazione.
Quindi, ai fini della validità della donazione occorre l’atto pubblico con
la presenza di due testimoni.
La Corte territoriale ha invece ritenuto che l’atto simulato (vendita)
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donazione), ma ha ritenuto che ai fini della validità della donazione,

integrasse una donazione indiretta, la cui validità è assicurata, quanto
alla forma, dall’adozione di quella necessaria per la validità dell’atto
mezzo (la vendita).
La Corte territoriale ha però egato sul punto, posto che era stata
kA,
e
accertata la simulazione ~luta, nella quale thirkeo negozio voluto

validità del contratto, del rispetto della relativa forma, di cui si è detto,
restando in mancanza tale atto invalido, come dalla ricorrente eccepito
e richiesto.
2.2—Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
3. L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano,
che pronuncerà anche sulle spese.

P.T.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Milano, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 28 marz 014
L’EST EN SORE

IL PRSTE

dalle parti era sA), la donazione. Di qui, la necessità, ai fini della

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