Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1410 del ruolo generale dell’anno 2019

proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, (fondazione di

diritto privato; C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del ricorso, dagli avvocati Giuseppe Tinelli, (C.F.:

TNLGPP53E31E506L), e Massimo Ridolfi, (C.F.: RDLMSM73H05H501R);

– ricorrente –

nei confronti di:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3819/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Esatri S.p.A., agente della riscossione per la provincia di (OMISSIS), per tutti gli importi dei crediti iscritti nei ruoli trasmessi all’agente tra il 1998 ed il 1999, rimasti insoluti e non riversati all’ente creditore (per complessivi Euro 45.660,41, oltre accessori,). L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo. Ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso l’ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata all’agente della riscossione ingiunto nelle posizioni giuridiche soggettive per cui è causa).

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che le questioni di diritto poste alla base del presente ricorso sono state già affrontate e decise da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto (ma relative a diverse circoscrizioni territoriali), con esito favorevole per l’agente della riscossione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019, Rv. 653891 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, Rv. 657922 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26531 del 20/11/2020).

Il collegio intende conformarsi e dare piena continuità a detti precedenti, condividendo i principi di diritto in essi affermati.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., c.d. “omissione di pronuncia” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 527, 528 e 529, in relazione al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 19, comma 2, lett. c) e art. 59, nonchè del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, art. 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

I primi tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi viene sostanzialmente fatta valere la medesima censura, sotto diversi profili.

Essi sono infondati.

La ricorrente assume di avere dedotto (sia in primo grado, sia in grado di appello) che i rapporti giuridici con l’agente della riscossione relativi ai crediti iscritti a ruolo negli anni 1998 e 1999 dovevano ritenersi ormai esauriti, con perdita per quest’ultimo del cd. diritto al discarico a causa del mancato tempestivo invio delle comunicazioni di inesigibilità, non potendo i relativi termini ritenersi prorogati ininterrottamente fino al sopraggiungere della L. n. 228 del 2012.

Sostiene che la corte di appello non si sarebbe pronunciata su tale eccezione e comunque che, se anche lo avesse fatto implicitamente, la decisione dovrebbe ritenersi erronea, in quanto viziata da omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e/o da violazione di legge.

2.1 Risulta in proposito assorbente il rilievo dell’infondatezza della questione di diritto posta alla base dei motivi di ricorso in esame.

Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte richiamati in premessa, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di detti termini. Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per le cd. “proroghe specifiche”, relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia – e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, come nella specie – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr., sul punto, in particolare, Cass. n. 11972 e n. 26531 del 2020, in cui è affermato il seguente principio di diritto, cui intende darsi continuità: “in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia – e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla L. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19; ne consegue l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato Decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private “scorporate”, resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine dell’1 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con D.L. n. 282 del 2004″).

2.2 Sebbene quanto appena osservato risulti assorbente ai fini della decisione dei motivi di ricorso in esame, a fini di completezza espositiva può altresì rilevarsi che (come chiarito in Cass. n. 12229 del 2019), per ritenere effettivamente esaurito il rapporto tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, con la perdita del diritto al discarico per quest’ultimo, sarebbe stato comunque necessario l’espletamento ed il completamento (in senso negativo) della “procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli” di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, che richiede la comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione e/o in ogni caso un provvedimento espresso di diniego del discarico da parte dell’ente creditore, contestabile dall’agente della riscossione ed impugnabile davanti al giudice contabile.

In proposito, non potrebbe d’altra parte darsi seguito all’assunto della ricorrente, la quale sostiene che al diniego di discarico sarebbe equipollente l’azione giudiziaria proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario sul merito del rapporto.

Nei precedenti richiamati dalla stessa ricorrente a sostegno di tale assunto (cfr., per tutti: Cass., Sez. U., Ordinanza n. 10132 del 20/06/2012, Rv. 622752 – 01), la giurisdizione del giudice ordinario risulta in realtà affermata, in generale, sulla pretesa del riversamento degli importi esatti e con riguardo alla sola questione della pretesa natura pubblica della Cassa Forense (che è stata negata), non specificamente in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego di discarico, per il quale rileva invece l’espressa previsione della giurisdizione della Corte dei Conti, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, senza che abbia rilievo la natura pubblica o privata dell’ente creditore.

3. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 527 e 529, Decreto Direttore Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, art. 1, D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, art. 3 Cost., art. 35 Cost., comma 1, art. 36 Cost., comma 1, art. 38 Cost., art. 42 Cost., comma 3, art. 97 Cost., comma 2, nonchè art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 527, 528 e 529, Decreto Direttore del M.E.F. 15 giugno 2015, artt. 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, art. 3 Cost., art. 35 Cost., comma 1, art. 36 Cost., comma 1, art. 38 Cost., art. 42 Cost., comma 3 e art. 97 Cost., comma 2 nonchè art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, atteso che con gli stessi viene sostanzialmente fatta valere la medesima censura, sotto diversi e concorrenti aspetti.

Essi sono infondati.

Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla L. 228 del 2012, non potrebbero ritenersi applicabili alla Cassa, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, per quelli di importo superiore).

In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato peraltro chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla Cassa Forense e che tale applicabilità non è irragionevole nè sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato (si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente enunciato in Cass. n. 12229 del 2019: “alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente privatizzato del D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 1, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti – antecedenti al 1999 – introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad Euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura”; analoghe conclusioni sono enunciate in Cass. n. 11972 e n. 26531 del 2020, con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall’ordinamento sovranazionale Europeo).

In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare piena continuità, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.

4. Con il sesto motivo si denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Con il settimo motivo si denunzia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 528 e 529, Decreto Direttore M.E.F. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 119 del 1999, artt. 19 e 20 e dell’art. 2697 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso riguardano la questione della prova dei presupposti per il discarico delle quote dei ruoli oggetto di controversia, ai sensi della L. n. 228 del 2012. Sono motivi logicamente connessi ed interdipendenti e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Anche questi motivi sono infondati.

La ricorrente sostiene in primo luogo (sesto motivo) che la “comunicazione dell’elenco delle quote annullate” ai sensi della L. n. 228 del 2012, sarebbe stata prodotta dall’agente delle riscossione solo in appello, tardivamente ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; in secondo luogo, e in linea logicamente subordinata, che la comunicazione prodotta non sarebbe stata comunque idonea a documentare effettivamente le quote soggette a discarico automatico ai sensi della suddetta legge, in quanto avente in realtà ad oggetto non tali quote ma una mera richiesta di rimborso delle spese delle procedure esecutive poste in essere; infine, in linea ulteriormente subordinata, che la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto automaticamente oggetto di discarico tutti i ruoli relativi a crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, mentre in base alla L. n. 228 del 2012 il discarico non sarebbe previsto per i crediti oggetto di procedure di riscossione ancora in corso, almeno fino all’esaurimento delle stesse.

4.1 Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., è sufficiente ribadire quanto già affermato da questa Corte (cfr., in particolare: Cass. n. 11972 del 2020) sulla possibilità di produzione nel giudizio di appello, da parte dell’agente della riscossione, della comunicazione dell’elenco delle quote annullate, e ciò sull’assunto che essa non avrebbe potuto essere prodotta prima, in quanto, al momento della sentenza di primo grado (nella fattispecie di cui al presente giudizio pronunciata in data 4 giugno 2015), in realtà non era ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo (venuto in essere solo il 15 giugno 2015), che avrebbe dovuto disciplinare le caratteristiche e le modalità di trasmissione di detto “elenco delle quote annullate”.

4.2 Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la questione relativa all’efficacia probatoria dei documenti prodotti, anche in relazione ai crediti superiori ad Euro 2.000,00: la corte di appello ha accertato in fatto, esaminando le prove disponibili e valutando tutti i fatti storici principali dalle stesse emergenti, che tutti i crediti iscritti a ruolo per gli anni 1998 e 1999 oggetto di causa erano stati oggetto della comunicazione di annullamento.

Di conseguenza, le censure in proposito sollevate dalla Cassa Forense finiscono per risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie, che rimane preclusa al sindacato di legittimità (per analoghe conclusioni sul punto, si vedano, in particolare: Cass. n. 12219 del 2019 e Cass. n. 11972 del 2020).

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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