Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FOSDINOVO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CONSERVATORIO 91, presso
lo studio dell’avvocato ALIBERTI GIULIANA, che lo rappresenta e
difende, giusta Delib. 28 marzo 2006, n. 48 e giusta procura alle
liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.W.C.;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 102/2006 del GIUDICE DI PACE di CARRARA,
depositato il 24/02/2006;
– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. Domenico IANNELLI che ha a
concluso per la trattazione del ricorso in P.U. ed in subordine per
l’accoglimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il Comune di FOSDINOVO impugna la sentenza n. 102 del 2006 del Giudice di Pace di Carrara, decisa e depositata il 24 febbraio 2006 e mai notificata, con cui veniva accolto il ricorso proposto dall’odierno intimato, B.W.C., avverso il verbale di accertamento di violazione del 20 giugno 2005 con il quale gli veniva contestata la violazione dei limiti di velocità mediante autovelox. Tra i motivi di opposizione veniva indicata la carenza di omologazione e di taratura, nonchè la mancanza dell’apposita segnaletica e il mancato recapito della documentazione fotografica.
2. – Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che era onere dell’amministrazione produrre la documentazione relativa all’omologazione e alla verifica tecnica di regolare funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata.
3. – Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 145 C.d.S., comma 6, art. 45 C.d.S.,, comma 6, nonchè violazione e falsa applicazione del relativo regolamento, art. 345, comma 1 e 2, art. 192, comma 1, 2 3 e 4, nonchè vizio di motivazione.
Osserva che è sufficiente la omologazione del tipo di apparecchiatura, mentre non è necessaria l’omologazione di ogni singolo apparecchio (Cass 2006 n. 15324). L’apparecchiatura era regolarmente funzionante, come risultava dalle relative attestazioni effettuate dal personale operante prima dell’uso. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè vizio di motivazione, poichè il Giudice di Pace non aveva tenuto conto che le affermazioni contenute nel verbale e relative alla dichiarazione di regolare omologa e di verifica di regolare funzionamento prima del servizio da parte degli agenti operanti avevano assunto la stessa efficacia probatoria del verbale e quindi potevano essere contestate solo con querela di falso. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione, poichè il Giudice di Pace, attraverso un percorso incoerente ed illogico, aveva omesso di dare rilievo alle risultanze documentali.
4. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.
5. Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza e in subordine per l’accoglimento.
6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, manca in atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso a mezzo posta. La notifica non può, quindi, ritenersi perfezionata, nè è applicabile l’art. 291 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 2008 n. 627).
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010