Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29417/2014 proposto da:

L.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

nonchè da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del suo procuratore pro tempore Avv.

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PALOMBI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

L.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1370/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE;

udito l’Avvocato STEFANO PALMA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rinvio a N.R. in attesa

della decisione delle S.U. in subordine per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letti il ricorso proposto da L.G. nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., nonchè il ricorso incidentale di quest’ultima, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara, pubblicata il 2 ottobre 2014;

letti i controricorsi;

rilevato che sulla questione del termine di prescrizione della pretesa creditoria in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento – posta dal secondo motivo del ricorso principale, che potrebbe avere carattere assorbente e pregiudiziale – si registra un contrasto di giurisprudenza, a seguito del quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2016 n. 1799;

ritenuta l’opportunità di differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione delle Sezioni Unite sulla questione tuttora pendente.

PQM

la Corte rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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