Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29417/2014 proposto da:
L.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
e contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimati –
nonchè da:
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del suo procuratore pro tempore Avv.
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PALOMBI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
L.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE giusta procura in calce al
ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1370/2014 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata
il 02/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato CLEMENTINA SETTEVENDEMIE;
udito l’Avvocato STEFANO PALMA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rinvio a N.R. in attesa
della decisione delle S.U. in subordine per il rigetto del ricorso
principale assorbito il ricorso incidentale.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letti il ricorso proposto da L.G. nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., nonchè il ricorso incidentale di quest’ultima, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara, pubblicata il 2 ottobre 2014;
letti i controricorsi;
rilevato che sulla questione del termine di prescrizione della pretesa creditoria in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento – posta dal secondo motivo del ricorso principale, che potrebbe avere carattere assorbente e pregiudiziale – si registra un contrasto di giurisprudenza, a seguito del quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2016 n. 1799;
ritenuta l’opportunità di differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione delle Sezioni Unite sulla questione tuttora pendente.
PQM
la Corte rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016