Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/06/2017),  n. 15094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9128-2016 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA

35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASS.NE SOC COOP A R.L., in persona del Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

T.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5530/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6/10/2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal sig. A.T. in relazione alla pronunzia Trib. Velletri n. 99/2009, di accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. T.U. e della Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) tra il proprio ciclomotore Piaggio tg. (OMISSIS) di proprietà del padre C. e l’autocarro VW tg. (OMISSIS) di proprietà del T. e condotta dal sig. G.A..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la Cattolica di Assicurazione s.c.a.r.l., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione” dell’art. 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente pone a fondamento della propria censura atti e documenti del giudizio di merito (es., l'”atto di citazione ritualmente notificato”, la prova testimoniale, la CTU medica, le “dichiarazioni presso il Comando di Polizia Municipale di Nettuno” alla sentenza del giudice di prime cure, il “rapporto di incidente stradale da parte dei militi intervenuti”, l’atto di appello, la “testimonianza del sig. C.S., resa all’udienza del 30.5.2006”, la “deposizione puntuale e precisa resa… dal teste D.P.M.”, le dichiarazioni del teste R., il “documento n. 5 allegato alle note 184 c.p.c. di parte attrice”, il “documento n. 4 sempre allegato alle note 184 c.p.c. di parte attrice”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Quanto al 2 motivo va in particolare osservato che laddove si duole che “l’incidente di cui è causa con verosimile probabilità ha leso una speranza futura di guadagno” non risulta dal ricorrente idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “del tutto condivisibilmente il Tribunale ha escluso la fondatezza della pretesa sul presupposto dell’assenza di prova della perdita di una concreta occasione di guadagno, escludendola persino per il futuro stante l’esercizio dell’attività agonistica solo a livello dilettantistico”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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