Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15094 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1344-2015 proposto da:
LA CASA DI CATTELAN GIORGIO & C. SAS IMMOBILIARE in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PISANELLI

4,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
SCALETTARIS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BANCA MONTI DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del
Responsabile dell’Ufficio Credito e legale dell’Area Territoriale
Antonveneta e come tale legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende

)5 .

4‘,1s/

Data pubblicazione: 17/07/2015

..

unitamente all’avvocato FABRIZIO DEVESCOVI giusta procura in
,

calce alla comparsa difensiva di costituzione;
– resistente sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO

condannando la Casa al rimborso delle spese ed emettendo statuizione
sul contributo unificato;
avverso l’ordinanza n. 6278/2014 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata l’01 /12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /06/2015 dal Consigliere Relatore FRANCESCO MARIA
CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.a.s. La Casa di Cattelan Giorgio ha promosso un giudizio di
sfratto per morosità, davanti al Tribunale di Udine, nei confronti della
s.p.a. Monte dei Paschi di Siena in relazione ad un immobile, sito a
Palmanova, del quale la ricorrente è sublocatrice, mentre la Banca
convenuta è subconduttrice.
La società La Casa è, a sua volta, conduttrice del medesimo immobile,
del quale è locatrice Caterina Flatninio.
A sostegno della domanda ha affermato che la Banca MPS si era resa
morosa nel pagamento dei canoni di sublocazione.
La Banca MPS, nel costituirsi, ha preliminarmente chiesto che il
giudizio fosse sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa
della definizione dell’altro giudizio, promosso dalla locatrice Flamini°
nei confronti della conduttrice (e sublocatrice) società La Casa, per la
dichiarazione di intervenuta scadenza del contratto di locazione del

Rk. 2015 n. 01344 sez. M3 – uci. 11-06-2015
-2-

GIOVANNI RUSSO che ha chiesto il rigetto del ricorso

medesimo immobile, causa pendente davanti allo stesso Tribunale di
Udine.
Il Tribunale, con ordinanza del 10 dicembre 2014, ha accolto l’istanza
ed ha sospeso il giudizio promosso dalla società La Casa, rilevando che
la controversia avente ad oggetto il contratto di sublocazione era

l’udienza di discussione finale.
2. Avverso tale provvedimento di sospensione propone regolamento di
competenza la s.a.s. La Casa di Cattelan Giorgio con atto affidato ad
un’unica censura.
La Banca MPS ha depositato una comparsa difensiva di costituzione.
Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni
chiedendo che il ricorso venga respinto, con condanna della società
ricorrente alle spese.
Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima contest2zione formulata nel ricorso consiste
nell’affermazione secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo in quanto non contiene la precisa indicazione dell’altro
procedimento in attesa della cui definizione è stato sospeso l’odierno
procedimento di sfratto per morosità.
La seconda contestazione — formulata per l’ipotesi in cui la precedente
venga ritenuta superabile — afferma, innanzitutto, che tra le due cause
sopra indicate non vi è identità di parti, il che già di per sé sarebbe una
ragione sufficiente per escludere la possibilità di disporre la
sospensione. La società ricorrente afferma, poi, che il contratto di
sublocazione oggetto del presente giudizio è, a tutti gli effetti, un
contratto di locazione da valutare in via autonoma; fino a quando non
venga meno la disponibilità dell’immobile in capo al sublocatore,
Me. 2015 n. 01344 sez. M3 ud. 11-06-2015
-3-

dipendente dall’altra, per la quale era stato già fissato il rilascio e

questi può disporne e, di conseguenza, fino a quando gode del bene, il
subconduttore è tenuto al pagamento del canone in favore del
sublocatore. Da tali osservazioni deriverebbe che la definizione del
giudizio tra il locatore e il conduttore non può avere un’efficacia
pregiudicante sul giudizio tra quest’ultimo e il subconduttore; e

riconosciuto e sanzionato_
2. Osserva il Collegio che la prima doglianza formulata nel ricorso è
priva di fondamento.
Il provvedimento di sospensione oggetto del regolamento di
competenza, benché motivato in maniera indubbiamente

assai

stringata, tuttavia consente di comprendere quale sia l’altro
procedimento, ritenuto pregiudicante, in attesa della cui decisione il
Tribunale di Udine ha ritenuto di dover sospendere quello presente;
così come consente di comprendere le ragioni giuridiche di detta
sospensione.
3. Ciò premesso, la seconda doglianza formulata con il regolamento è
fondata.
3.1. Ed invero, è certamente esatto affermare che il contratto di
sublocazione dipende dal rapporto principale tra locatore e conduttore
(sublocatore), e in questo senso va letto l’art. 1595, terzo comma, cod.
civ., a norma del quale

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