Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15094 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8603/2009 proposto da:

TORINO FOOTBALL CLUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso

lo studio dell’avvocato FERZI Carlo, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STANCHI ANDREA NICOLO’, STANCHI VINCENZO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE

Giandomenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAUTRIE’ Paolo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1076/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/11/2008 r.g.n. 756/08;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato STANCHI Andrea Nicolò;

udito l’Avvocato PAUTRIE’ PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Torino Calcio s.p.a., che aveva ottenuto nel campionato di calcio 2004/2005 di serie B la promozione in serie A, venne privata nel luglio 2005 dalla F.I.G.C., a seguito di irregolarità amministrative, del titolo sportivo, consistente, secondo l’art. 52 delle Norme FIGC ne “Il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti delle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”.

Subito dopo, avvalendosi di un lodo sportivo, la società Campo civile Torino s.r.l., costituita alla fine del 2004 (successivamente divenuta, anche per effetto di mutamenti nella compagine sociale, Torino F.C. s.p.a.), ottenne dalla F.I.G.C., ai sensi dell’art. 52, comma 6 delle norme organizzative interne della Federazione (N.O.I.F.), il titolo sportivo per poter iscrivere la propria squadra di calcio al campionato successivo di serie B. Tale art. 52 prevede infatti, per quanto qui interessa, due ipotesi, in relazione alla perdita del titolo sportivo da parte di una società.

La prima ipotesi è contemplata dal comma 3 dell’articolo in esame, – il quale, dopo aver definito al primo comma la nozione di titolo sportivo sopra riportata e disposto al comma 2 che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”, stabilisce che “il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri…: 1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza: 2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.: 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire gli oneri relativi al campionato di competenza…”.

La seconda ipotesi è disciplinata dal comma 6 dell’art. 52, il quale prevede che “in caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1 di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni ovvero da una partecipazione per almeno venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la F.I.G.C., sentito il sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di garanzia per calciatori e allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e di continuità aziendale” (individuata normalmente tra diverse offerenti). “Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette o indirette superiori al 2% del capitale totale..”.

Il presente processo nasce dal fatto che B.P. M., essendo stato dal 1997 dipendente della Torino calcio s.p.a., con mansioni di massaggiatore sportivo addetto alla squadra Primavera fino al 28 settembre 2005, quando era stato allontanato dalla Torino F.C. s.p.a. dal campo sul quale la squadra stava per giocare una partita e successivamente licenziato, con lettera del 10 ottobre 2005, dal liquidatore della Torino calcio s.p.a., evocò in giudizio la Torino F.C. s.p.a. sostenendo l’avvenuta instaurazione con essa di un rapporto di lavoro subordinato, alternativamente: a) per il trasferimento di azienda che sarebbe avvenuto da parte della Torino calcio s.p.a. e b) comunque per avere di fatto operato per la nuova società. Chiese pertanto il relativo accertamento e la dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale intimatogli il 28 settembre 2005, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L..

Mentre il Tribunale di Torino respinse, sotto ambedue i profili indicati, le domande del B., la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 4 novembre 2008 – su appello del B. relativo ad ambedue le causali originariamente azionate -, le ha accolte, ritenendo intervenuto, ai sensi dell’art. 2112 c.c. nel testo risultante dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1 (sostanzialmente riprodotto, per quanto concerne la definizione della fattispecie trasferimento di azienda, nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, comma 1, che ha modificato l’art. 2112 c.c., comma 5), un trasferimento dell’azienda sportiva dall’una all’altra società sportiva.

Al riguardo, la Corte territoriale, dando atto che nel caso in esame si era realizzata l’ipotesi regolata dal comma 6 del citato l’art. 52, la quale prescinde dall’acquisizione dell’intera azienda e dal pagamento dei debiti della precedente società, si è chiesta se ciò sia sufficiente per escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., alla luce dell’evoluzione della nozione di trasferimento di azienda ai fini della tutela dei rapporti di lavoro nella disciplina comunitaria e in quella interna, fino alla nuova formulazione della norma del codice civile ad opera del D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1.

In particolare, la Corte ha affermato che “occorre chiedersi se l’assegnazione da parte della F.I.G.C. del titolo sportivo perso dal Torino Calcio s.p.a. alla… Torino F.C. s.p.a. configuri un trasferimento di azienda nel senso descritto dall’art. 2112 c.c.” e quindi “se sia sufficiente il passaggio del titolo sportivo ad integrare il trasferimento di azienda”, concludendo in senso affermativo, nonostante l’assenza di trasferimento di beni materiali, in quanto “l’assegnazione del titolo sportivo è soprattutto un trasferimento del patrimonio immateriale della precedente società”, il quale “non ha solo un valore di eredità morale bensì un rilevante valore economico costituito dalla possibilità di sfruttare economicamente la continuità (si pensi alle sponsorizzazioni, ai diritti per le riprese televisive, etc.); non per nulla la nuova squadra ha conservato il nome ed i colori della vecchia e, last but not least, la tifoseria granata ha trasferito la propria passione sportiva, come è dato notorio, alla nuova squadra, pur composta in gran parte da giocatori diversi (sul passaggio dei calciatori – che non è oggetto della presente causa – opera la normativa che consente loro di liberarsi dal vincolo contrattuale con la squadra in casi come il presente)”.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, la Torino Football Club s.p.a. ha proposto ricorso, con un unico articolato motivo, che denuncia il vizio di cui al n. 3 del comma 2 dell’art. 360 c.p.c. e conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

B.P.M. ha resistito con rituale controricorso, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso e ricordando comunque, in via subordinata, che la Corte territoriale non aveva esaminato il motivo di appello fondato sulla deduzione della conclusione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro di fatto tra le parti.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il difensore del controricorrente ha infine presentato in udienza alla Corte brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e l’erronea qualificazione – anche per la violazione degli artt. 2 e 18 Cost. e delle norme che riconoscono l’autonomia dell’ordinamento sportivo e segnatamente della L. 17 ottobre 2003, n. 280, artt. 1 e 2, nonchè per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1362 e segg., nell’interpretazione delle norme N.O.l.F. – del “titolo sportivo di…” di cui al comma 6 dell’art. 52 delle norme organizzative interne della Federazione Italiana Gioco Calcio.

In proposito, la ricorrente contesta che la mera attribuzione del titolo sportivo ad una diversa società ai sensi del sesto comma dell’art. 52 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (titolo costituente una qualità dell’associato rilevante nella misura in cui è riconosciuto dall’organizzazione che lo governa), senza passaggio dei mezzi organizzati per l’esercizio dell’impresa, configuri di per sè un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., sostenendo che la diversa interpretazione della norma di legge operata dalla Corte territoriale finisce per confondere la nozione di entità economica che si trasferisce da un soggetto ad un altro per svolgere una determinata attività economica con la nozione relativa a quest’ultima e quindi comporta la violazione dell’art. 2112 c.c..

Un primo profilo di inammissibilità del ricorso viene proposto dal resistente con riguardo al contenuto del quesito, col quale la ricorrente (in coerenza del resto con quanto illustrato nel ricorso) darebbe per scontato che la decisione impugnata avrebbe ritenuto avvenuto un trasferimento di azienda nonostante la mancanza di passaggio di beni e rapporti dell’impresa precedente.

Sostiene viceversa il controricorrente (e su ciò basa in buona parte anche le proprie difese di merito) che la Corte, sulla scorta delle deduzioni anche documentali dell’originario ricorrente, avrebbe espressamente dato atto che sono transitati dall’una all’altra società una serie di beni immateriali e di rapporti, ciò che avrebbe reso possibile il mantenimento dell’identità della entità trasferita.

Da tale primo profilo di inammissibilità discenderebbe poi la conseguenza che tutto il ricorso – e le singole parti di esso – sposta l’attenzione dal nucleo centrale degli accertamenti dei giudici di merito, svolgendo pertanto considerazioni non pertinenti rispetto al decisum, che sarebbe fondato su accertamenti che non sarebbero stati contestati dalla ricorrente (come ribadito anche in replica alle conclusioni del P.G.).

La complessa deduzione è infondata.

Con essa è reso manifesto il fatto che le parti interpretano diversamente il contenuto della sentenza, della quale ambedue riproducono i passi salienti nei rispettivi atti, per cui questa Corte deve procedere alla individuazione dell’effettivo significato della stessa.

Al riguardo, come emergente dalla parte espositiva della presente decisione, deve ritenersi che, a parte qualche imprecisione nell’esposizione, la Corte territoriale si è chiesta esclusivamente se l’assegnazione del titolo sportivo ad altra società a norma del citato art. 52, comma 6, sia sufficiente ad integrare il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., rispondendo affermativamente, in quanto ha valutato che l’assegnazione del titolo sportivo, in precedenza di pertinenza di una determinata società, ad una diversa rappresenti soprattutto trasferimento del patrimonio immateriale dall’una all’altra società sportiva, patrimonio altresì dotato di un rilevante valore economico. A ciò ha aggiunto, in maniera esemplificativa, che “non per nulla la nuova squadra ha conservato nome e colori della vecchia e, last but non least, la tifoseria granata ha trasferito la propria passione sportiva… alla nuova”.

La decisione non muove pertanto dall’analisi dei mezzi e dei rapporti trasferiti (nel senso ampio in cui tale termine risulta chiaramente dall’ultima versione dell’art. 2112 c.c.) nel loro assetto organizzativo preesistente, che anzi incidentalmente per lo più esclude, salvo che per ciò che riguarda il passaggio del titolo sportivo, ritenuto sufficiente al fine di riversare nella nuova società l’entità economica precedentemente gestita dalla società esclusa dal campionato nella sua identità economico-sportiva, ragionando prevalentemente in termini dell’id quodplerumque accidit con riguardo alla vicenda considerata in via generale.

Che è appunto la valutazione che la Torino F.C. s.p.a. contesta in maniera adeguata col presente ricorso e col relativo quesito.

La difesa del B. deduce altresì l’inammissibilità della produzione in questa sede di legittimità di due documenti nuovi da parte della ricorrente, avvenuta in violazione della regola di cui all’art. 372 c.p.c., in quanto non si tratta di documenti necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Trattasi presumibilmente, in mancanza di ulteriori specificazioni, dei primi due documenti elencati in calce al ricorso.

In proposito, si rileva che la produzione del primo in questa sede deve ritenersi inammissibile in quanto non ne viene riferita la rituale produzione nei giudizi di merito e inoltre il documento non è indicato come necessario alla ammissibilità del ricorso medesimo.

Per ciò che riguarda la seconda produzione, la deduzione di inammissibilità è infondata, in quanto il documento è doverosamente indicato, ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 4 c.p.c. (cfr., sull’argomento, Cass. S.U. n. 7161/10), come già prodotto col ricorso introduttivo dell’attore.

Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

A prescindere dalla disciplina del fatto da parte dell’ordinamento autonomo sportivo, che, come rilevato, subordina l’attribuzione del titolo sportivo nell’ipotesi di cui all’art. 52, comma 3, al trasferimento dell’intera azienda dalla precedente società sportiva, da cui viceversa prescinde nell’ipotesi di cui al comma 6 del medesimo articolo, alla quale ultima è riconducibile il caso in esame, nel presente giudizio occorre stabilire, in base alla regola per cui “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (cfr. D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 17 ottobre 2003, n. 280), se nell’ordinamento della Repubblica il fatto dell’assegnazione del titolo come disciplinato dal 6 comma dell’art. 52 delle N.O.I.F., per i presupposti cui è condizionata e per gli effetti che normalmente produce, sia riconducibile alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c., così radicando precisi diritti soggettivi in capo ai lavoratori coinvolti nella vicenda.

Occorre pertanto partire dal testo nella norma codicistica (art. 2112 c.c., comma 5) vigente all’epoca dei fatti, secondo il quale “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità dell’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o del provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato…”.

La norma riprodotta costituisce l’ultimo approdo del legislatore italiano sul piano definitorio nella materia, derivante dalla elaborazione della giurisprudenza comunitaria in ordine alla interpretazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE (frutto anch’essa di una ripetuta riscrittura che ne ha esteso l’originario raggio di azione nel passaggio dal testo della direttiva del Consiglio della Comunità 14 febbraio 1977 n. 77/187/CEE a quello della direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50/CE, infine razionalizzato nella direttiva del 2001) con riguardo al campo di applicazione della stessa, con particolare riferimento alla fattispecie “trasferimento di azienda”.

Tale nozione è definita dal legislatore comunitario del 1998 (art. 1, n. 1, lett. b) nei seguenti termini:

“E’ considerato come trasferimento di azienda ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.

Quanto alla nozione di trasferimento, è noto che la Corte di giustizia, l’ha affrancata nel tempo, nello spirito della direttiva, dalla necessità dell’esistenza di un contatto tra cedente e cessionario, estendendola ad ogni caso di modificazione soggettiva della titolarità dell'”azienda” a prescindere dal mezzo tecnico- giuridico utilizzato per la sostituzione del relativo titolare.

Quanto alla nozione di azienda, ovvero di entità economica che nel trasferimento conserva la propria identità, la Corte di giustizia è pervenuta all’affermazione che “un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata”, in quanto quest’ultima può essere continuata senza conservare la propria identità (cfr., tra le altre, la sentenza 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, o, recentissimamente, 2 gennaio 2011, C-463/09, Clece s.a.).

Pertanto il trasferimento deve riguardare una entità economica organizzata in modo stabile, complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali materiali ed immateriali che consente l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. ad es. la sentenza 24 gennaio 2002 in causa C – 51/00, Temco).

In concreto, l’identità di tale entità economica che si conserva nel trasferimento “emerge da una pluralità di elementi inscindibili tra di loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione di lavoro, i suoi metodi di gestione ed anche eventualmente i mezzi di gestione a sua disposizione” (Corte di giustizia sentenza Clece, cit.), tenendo conto del tipo di azienda che si trasferisce (cfr., tra le altre, la sentenza Temco, cit.).

E’ in particolare in considerazione di quest’ultimo fondamentale dato, relativo alle concrete caratteristiche dell’organizzazione che si trasferisce, che la Corte di giustizia ha ritenuto normalmente necessario per il trasferimento di azienda il passaggio dall’uno all’altro imprenditore del nucleo centrale dei beni materiali e immateriali e dei rapporti organizzati (cfr., ad es. Corte di giustizia 25 gennaio 2001, C-172/99), mentre in casi di attività a bassa intensità organizzativa ha ritenuto sufficiente a realizzare la fattispecie il trasferimento da una società ad un’altra dei soli rapporti di lavoro necessari per lo svolgimento dell’attività (Corte di giustizia 13 settembre 2007 C- 458/05).

In sostanza, se, secondo la direttiva comunitaria, ciò che si trasferisce da un imprenditore ad un altro è una organizzazione di mezzi necessaria per lo svolgimento di una determinata attività economica, la realizzazione della relativa fattispecie legale può comportare accertamenti diversi a seconda del tipo di organizzazione che connota in concreto l’azienda da trasferire.

Come rilevato da una recente dottrina nell’analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia, “seper mantenere l’identità di una entità economica “materiale” occorre il passaggio dei relativi assets, per mantenere l’identità di una entità economica “dematerializzata”, non si può che far riferimento all’unico asset disponibile nelle imprese labour intensive: i lavoratori, ovvero la continuazione dei loro rapporti con il cessionario”.

La giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione della norma citata relativamente alla definizione di trasferimento di azienda, appare sostanzialmente in linea con l’elaborazione della Corte di giustizia, come del resto imposto dal sopraordinato ordinamento comunitario (al riguardo, cfr., anche di recente, Cass. 7 aprile 2010 n. 8262).

Applicando i principi esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il solo fatto della attribuzione alla s.p.a. Torino F. C. di un titolo sportivo abilitante alla partecipazione al campionato di calcio di serie B, a seguito della mancata ammissione al campionato di serie A della s.p.a. Torino calcio, ai sensi dell’art. 52, comma 6 delle norme organizzative interne della federazione calcio non è sufficiente a concretare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., una ipotesi di trasferimento di azienda.

Per una impresa sportiva professionistica iscritta alla F.I.G.C. che partecipa al campionato di calcio di una determinata serie i principali motori del relativo assetto organizzativo, che ne determinano l’identità in un determinato momento storico, sono rappresentati, da un lato, dal “parco giocatori”, con l’insieme di tecnici, allenatori, massaggiatori, etc. che agiscono con una certa denominazione e coi colori di squadra e dall’altro, dal titolo sportivo che le consente di partecipare a quel determinato campionato.

Per poter ritenere realizzata nel settore considerato la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., è pertanto necessario che questo nucleo organizzativo complesso rimanga sostanzialmente identico a se stesso anche presso la seconda impresa.

Nel caso in esame, secondo la sentenza impugnata, il passaggio dei giocatori dalla Torino calcio s.p.a. al Torino F. C. s.p.a. “non è oggetto della presente causa”, così come l’esame dell’eventuale passaggio di tecnici, allenatori, massaggiatori etc.. Viene menzionata la conservazione del nome e dei colori della squadra, che peraltro, di per sè soli e per quanto in precedenza ricordato in via di principio, non possono essere ritenuti idonei a connotare il “cuore” dell’azienda (cfr., per l’ipotesi parallela della cessione della sola testata giornalistica, Cass. 19 agosto 2009 n. 18385 o per quella della mera conservazione della denominazione aziendale, Cass. 9 marzo 2001 n. 3512). Nè risulta dalla sentenza impugnata se vi fossero altri “beni materiali” significativi nell’organizzazione della prima società e se fossero o non transitati presso la Torino F.C. s.p.a..

Quanto poi al titolo sportivo, nel caso in esame non si tratta, come esattamente rilevato dalla difesa della ricorrente, del medesimo titolo, ma di un titolo diverso, radicato, nell’ipotesi di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F., in una dimensione sociale che rinviene le sue radici nella passione sportiva cittadina da non deludere e che abilita la società che ne è la destinataria a partecipare ad un campionato diverso e minore rispetto a quello cui partecipava la società da esso esclusa.

Con tutto ciò che tale diversità, unitamente a quella possibile del “parco giocatori”, significa anche in termini di “avviamento” che dagli elementi indicati trae sostanza, non apparendo affatto scontato che alla nuova società afferiscano le medesime sponsorizzazioni e comunque di analogo livello quantitativo o diritti di analoga consistenza per riprese televisive, seguito di tifoserie etc..

Senza contare che seguito di tifoseria, sponsorizzazioni etc., sono dati che costituiscono l’effetto dell’agire con una determinata identità, piuttosto che una connotazione di quest’ultima.

Concludendo, va pertanto qui ribadito il seguente principio di diritto: “Ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., non integra la fattispecie “trasferimento di azienda”, l’assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario il trasferimento dall’una all’altra società dell’organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, che dovrà procedere all’esame del motivo di appello ritenuto assorbito dalla Corte territoriale di Torino, relativo alla deduzione di instaurazione di fatto ex novo di un rapporto di lavoro tra l’appellante e la nuova società.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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