Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15093 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 32346 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERSA – GERINO E LIPPO

GERINI (C.F.: 80089890588), in persona del legale rappresentante pro

tempore, Don O.T.;

CASA GENERALIZIA SALESIANA denominata DIREZIONE GENERALE OPERE DON

BOSCO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’Economo Generale

M.J.P., rappresentante su autorizzazione del Rettore Maggiore della

Società di San Francesco di Sales, rappresentati e difesi, giusta

procura allegata al ricorso, dagli avvocati Valerio Tavormina,

(C.F.: TVRVLR47E03C286R), Gianpiero Basso (C.F.: BSSGPR57B01L219K) e

Roberto Rollero, (C.F.: RLLRRT65L26L219Q);

– ricorrenti – controricorrenti al ricorso incidentale –

nei confronti di:

S.C.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Pietro

Rescigno, (C.F.: RSCPTR28A15H703G), Claudio Consolo (C.F.:

CNSCLD55L24A794D) ed Enrico Scoccini (C.F.: SCCNRC51C06C770Z);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

4486/2018, pubblicata in data 16 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C.M. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 83.136.295,78 nei confronti della Fondazione ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini (“Fondazione Gerini”) e della Casa Generalizia Salesiana denominata Direzione Generale Opere Don Bosco (“Casa Salesiana”), sulla base di un contratto di transazione stipulato con i suddetti enti.

Gli enti ingiunti, nel proporre opposizione al suddetto decreto, hanno dedotto la nullità o l’annullabilità e, comunque, l’inefficacia della transazione ed hanno chiesto la condanna del Silvera a restituire le somme percepite in acconto. Quest’ultimo ha a sua volta chiesto, in caso di dichiarazione di invalidità della transazione, la condanna degli enti al risarcimento del danno subito. Nel giudizio sono intervenuti G.A., nonchè C.d.P.M., F.M. e G. e la società Sogesa S.r.l..

Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo (oltre alle domande del G., dichiarando inammissibili gli altri interventi); ha compensato per un quarto le spese di lite, condannando gli enti opponenti al pagamento del residuo.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale degli enti ingiunti che quello incidentale del S. (relativo alle spese del giudizio) e dichiarando inammissibile quello del G..

La decisione di secondo grado è stata oggetto di parziale cassazione con rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26826 del 14/11/2017, Rv. 646955 – 01).

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Milano ha confermato il rigetto dell’appello degli enti ingiunti.

Ricorrono la Fondazione G. e la Casa Salesiana, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il S., che propone ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e, dopo un rinvio della discussione, hanno depositato una “istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'”istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere” depositata dalle parti contiene la dichiarazione delle stesse di avere definito la controversia in via transattiva, a spese compensate, e di non avere più interesse ai rispettivi ricorsi, nonchè la richiesta di estinzione del presente procedimento, con compensazione delle spese.

Si tratta dunque di una dichiarazione di rinunzia ai ricorsi principale ed incidentale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, come tale, essa è regolare e tempestiva, in quanto proviene dai procuratori delle parti muniti dei necessari poteri ed è stata depositata prima dell’udienza di discussione orale.

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia;

– spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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