Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15093 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.A., TOTI TRANS SRL in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AURPXIANA 63, presso lo studio dell’avvocato MASSARO GIOVANNI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURO GIULIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETTO DI UDINE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2006 del GIUDICE DI PACE di LATISANA del

24.1.06, depositata il 07/02/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Z.A., (quale conducente) e TOTI TRANS SRL (quale società proprietaria del veicolo) impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Latisana n. 77 del 2006 con la quale veniva respinta la loro opposizione al verbale di contestazione della Polizia stradale di Udine del (OMISSIS) n. (OMISSIS) per la violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 14. Impugnavano altresì il provvedimento di sospensione della patente e di decurtazione 10 punti.

2. – Il Giudice di Pace respingeva il ricorso ritenendo provata, sulla base della testimonianza resa dall’agente verbalizzante, l’infrazione contestata e corretta la decurtazione 10 punti della patente per essere applicabile il terzo periodo del sedicesimo comma dell’art. 148 C.d.S..

3. – Gli odierni ricorrenti articolano due motivi di ricorso. Col primo deducono violazione degli art. 148 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 23, nonchè vizi di motivazione. Non vi era prova della violazione contestata in relazione alla dichiarazione contraddittoria resa dall’agente operante. Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 126 bis in relazione all’art. 148 C.d.S., e vizi di motivazione. La decurtazione di 10 punti della patente non era prevista per la violazione contestata.

4. – Nessuna attività ha svolto in questa sede l’amministrazione intimata, Prefettura di Udine. La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta e non è stato depositato l’avviso di ricevimento.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine di disporne la trattazione in pubblica udienza;

6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica e non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’articolo 291 c.p.c. (Cass. SU 2008 n. 627).

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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