Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15093 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 21/07/2016), n.15093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso27793/2014 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4,
presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SABINO ANTONINO SARNO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PORTICI, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 14684/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del
26/10/2014, depositata il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il comune di Portici ed Equitalia sud spa, che non resistono con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’appello avverso la sentenza del GP che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta avverso un estratto ruolo contenente cartelle di pagamento.
La sentenza richiama Cass. 15.3.2013 n. 6610 e Cass. n. 6395/20914 in ordine all’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto ruolo per carenza di interesse.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., essendosi negata l’esperibilità dell’azione di accertamento negativo; 2) in subordine violazione dell’art. 100 c.p.c., per la ritenuta non impugnabilità dell’estratto ruolo.
Le censure meritano accoglimento.
In astratto, solo avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l’opposizione ex lege n. 689 del 1981, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, quella all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., od agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che presuppongono l’instaurazione di un giudizio di opposizione nelle forme e con le modalità del codice di rito (Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc.) con la conseguente inammissibilità di diverse e tardive censure.
L’interesse ad agire va verificato non in astratto e sul piano squisitamente soggettivo ma in concreto in relazione ai rimedi predisposti dall’ordinamento.
L’estratto ruolo di per sè, a differenza del preavviso di fermo o di ulteriori atti interruttivi dopo la notifica della cartella, non è preordinato all’esecuzione ma la recente decisione delle S.U. 2.10.2015 n. 19704, non escludendo la possibilità di far valere l’invalidità di un atto prima che lo stesso sia notificato, legittima l’esperibilità dell’azione di accertamento negativo superando la giurisprudenza applicata con la sentenza impugnata.
In definitiva il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, anche per spese, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016