Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15093 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24387-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A,

presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e difeso

dagli avvocati MASSIMO CASARETTI ed ENRICO CATALDO;

– ricorrente –

contro

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALDO

CAMPESAN;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 6196/2016 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale, che chiede, visti gli artt. 39, 32 e

47 c.p.c., dichiararsi l’accoglimento del ricorso e la competenza

del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro.

Fatto

RILEVATO

che M.M. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Serenissima Ristorazione a far data dal 1.9.2011 fino al 24.4.2015, della giusta causa delle dimissioni rassegnate con comunicazione del 24.4.2015, del diritto all’inquadramento del 5^ livello CCNL Turismo Pubblici Servizi e per la condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive, nonchè dell’indennità di mancato preavviso;

che la resistente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in favore di quella del Tribunale di Vicenza, o, in alternativa, di quello di Roma, in ragione dei criteri di radicamento della competenza territoriale, alternativamente concorrenti, di cui all’art. 413 c.p.c.;

che il Tribunale di Napoli adito ha declinato la propria competenza in favore dei Tribunali suindicati: del primo poichè nella relativa circoscrizione ricadeva il luogo di perfezionamento del contratto di lavoro (per effetto della ricezione della comunicazione di accettazione della proposta da parte del lavoratore) e del secondo per ricadere nella relativa circoscrizione il luogo in cui, al momento della cessazione del rapporto, era stato trasferito il dipendente;

che avverso la decisione del Tribunale di Napoli il M. ha proposto istanza di regolamento di competenza affidato a quattro motivi, cui ha opposto difese la spa Serenissima Ristorazione s.p.a., con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5;

che il P.G. presso la Corte di Cassazione ha espresso il proprio parere scritto.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 che, con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., nonchè dell’art. 413 c.p.c., comma 2, rilevandosi che il trasferimento disposto dall’azienda ad altra sede non aveva avuto materiale esecuzione, donde l’irrilevanza della mancata impugnazione del provvedimento datoriale posta dal Tribunale partenopeo a fondamento della declinatoria di competenza, e che l’atto unilaterale del datore di lavoro non poteva determinare effetti processuali in contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla competenza – tese a garantire una piena difesa ed un agevole accesso alla tutela giudiziaria del prestatore di lavoro – con incidenza anche sul piano sostanziale in relazione alla esigenza di più agevole accertamento dei fatti in relazione alla vicinanza al luogo della prestazione lavorativa;

1.2. che, con il secondo motivo, si rileva la nullità della sentenza per omesso esame della mancata esecuzione del trasferimento del ricorrente, ammessa dalla resistente, che ha ritenuto che lo stesso fosse ancora addetto presso la sede napoletana;

1.3. che, con il terzo, viene denunziata la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 3, sul rilievo che il trasferimento era motivato dalla cessazione della dipendenza aziendale alla quale il prestatore di lavoro – barista era addetto (chiusura del bar interno alla Città della scienza di Napoli), con conseguente applicabilità alla fattispecie della norma suindicata e quindi della “prorogatio” semestrale del foro della dipendenza aziendale;

1.4. che, con il quarto motivo, viene evidenziato che in ogni caso è stata omessa la valutazione del fatto che il trasferimento del ricorrente, piuttosto che in un trasferimento riguardante un singolo dipendente, è consistito nella cessazione della dipendenza aziendale napoletana;

2. che il ricorso è fondato, alla stregua dei rilievi contenuti nei motivi, da esaminarsi congiuntamente per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

3. che, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., competente per territorio per le controversie previste dall’art. 409 c.p.c. è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (comma 2) e che tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione (comma 3);

che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, “nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., comma 2, va riferito non all’atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima” con la conseguenza che anche per la individuazione del giudice competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può aversi riguardo al luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma deve farsi riferimento al luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza (cfr. Cass. 19.10.2011 n. 21690, con richiamo a Cass. n. 3584/2004; Cass. n. 10588/1993);

che, peraltro, anche a volere ritenersi diversamente, nel caso in esame, risulta pacifico, per stessa ammissione della resistente, che il M. come emerge dalla memoria: pagg. 6 e 7, punto 27, nonchè 13 e 14 al momento della fine del rapporto (dimissioni), non “prestava la sua opera” (riferimento al criterio alternativo di cui all’art. 413 c.p.c., comma 2) nella sede di Roma;

che tanto è sufficiente per ritenere che il giudizio è stato, in conformità all’indicato criterio, correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli (il M. aveva prestato servizio negli ultimi mesi presso il bar di (OMISSIS), località quest’ultima ricadente nel circondario del Tribunale anzidetto), valendo soltanto per l’altro criterio alternativamente previsto nello stesso comma dell’art. 413 c.p.c. (criterio del luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza) la nozione di adibizione del lavoratore, che potrebbe ritenersi rinviare all’atto datoriale di destinazione ad un luogo di lavoro;

che da quanto detto discende, in base all’applicazione dei predetti criteri, che deve ritenersi corretta, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., la competenza del Tribunale di Napoli, adito dal lavoratore in data 19.5.2015, nel termine previsto dal comma 3 stesso articolo, di sei mesi dalla chiusura di tale ultimo esercizio, asseritamente avvenuta due mesi prima delle dimissioni del 24.4.2015;

che il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e, per l’effetto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale va riassunto il giudizio, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;

che le spese del presente regolamento odono a carico della Serenissima Ristorazione s.p.a., nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro; assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Condanna la Serenissima Ristorazione s.p.a. al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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