Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15093 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15093 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11898-2014 proposto da:
ERGO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore e liquidatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MUSCIACCHIO CAMILLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO MIRABELLO, 25, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA RIBOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PASQUALE LONERO giusta mandato a margine del controricorso;
– contraricorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2015

pOP

avverso la sentenza n. 2527/2013 del TRIBUNALE di MONZA,
depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

È stata depositata la seguente relazione.
«1. La ERGO s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Desio, Camilla Musciacchio e, sulla premessa di
essere cessionaria di un credito nei confronti della medesima, chiese
che fosse condannata al pagamento della somma di euro 2.358,04.
Costituitasi la convenuta ed espletata istruttoria, il Giudice di pace
rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, condannando la
società attrice al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dalla ERGO s.r.l. e il Tribunale di
Monza, con sentenza del 22 ottobre 2013, ha respinto il gravame,
confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al
pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale ricorre la ERGO s.r.l. in
liquidazione, con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste Camilla Musciacchio con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 1264 e 2697 cod. civ., nonché mancata
applicazione del principio dell’affidamento.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Ric. 2014 n. 11898 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O

.

Il Tribunale, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ribadito
che il presunto diritto di credito azionato dalla società ERGO era
prescritto, in quanto non era stato dimostrato che l’unico atto
interruttivo indicato — ossia la lettera raccomandata del 4 dicembre
2000 — fosse realmente giunto a conoscenza della Musciacchio; ciò in
quanto tale lettera era stata recapitata nel luogo dove la convenuta
aveva un’attività commerciale ceduta in data antecedente, né la società
ERGO aveva chiesto di verificare la firma apposta sulla ricevuta, che la
Musciacchio aveva disconosciuto.
A fronte di simile motivazione, il ricorso si risolve nella prospettazione
di una serie di elementi di fatto il cui esame, attenendo al merito, è
precluso a questa Corte, nonché nella generica indicazione di una
lesione del principio di affidamento, che dovrebbe condurre a
considerare come valido l’atto di interruzione della prescrizione.
Si tratta, come facilmente si intuisce, di considerazioni di merito,
comunque non contenenti alcuna specifica indicazione di supporto alla
censura di violazione di legge.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55.

Ric. 2014 n. 11898 sei. M3 – ud. 11-06-2015
-3-

h-

*
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
curo 1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, 111 giugno 2015.

..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA