Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15092 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1122/2017 proposto da:

Azienda Speciale Consortile Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese,

in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via L. Andronico n. 24, presso lo studio

dell’avvocato Romagnoli Ilaria, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Trebeschi Francesco;

– ricorrente –

contro

Comunità (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 54 A-4,

presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Garancini Gianfranco;

– controricorrente –

e contro

Comune di Gravina di Puglia, in persona del sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Muzio Clementi n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Raguso Giuseppe, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gurrado Maria;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2091/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto;

udito l’Avvocato Ilaria Romagnoli, per la ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Maria Gurrado, per la città di Gravina di Puglia e

l’avvocato Emanuela Romanelli, per delega avvocato Gabriele Pafundi,

per la Comunità (OMISSIS), che hanno concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda Speciale Consortile – Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese (di seguito il Consorzio) ricorre avverso la sentenza n. 2091 del 27/05/2016 della Corte di Appello di Milano che respingendo l’impugnazione da essa proposta nei confronti della Comunità (OMISSIS) (di seguito la Comunità) e del Comune di Gravina in Puglia (di seguito il Comune) – ha integralmente confermato la sentenza n. 32 del 2015 del Tribunale di Como.

2. La controversia ha riguardato l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento della retta relativa alla minore M.M. (nata il (OMISSIS)), ospite della Comunità, in esecuzione del provvedimento 7/5/2013 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano (di seguito T.M.).

2. La controversia ha riguardato l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento della retta relativa alla minore M.M. (nata il (OMISSIS)), ospite della Comunità, in esecuzione del provvedimento 7/5/2013 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano (di seguito T.M.).

Con detto provvedimento il T.M., dato atto della separazione dei genitori della minore e degli episodi di violenza domestica dei quali la stessa pareva essere stata vittima, in attesa dei necessari approfondimenti, aveva limitato la potestà dei genitori ed aveva affidato M. “all’ente tenuto per legge agli interventi in favore di minori soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed ai relativi oneri” affinchè la mantenesse in comunità protetta.

Il Consorzio (del quale faceva parte il Comune di (OMISSIS), ove M.M. risiedeva con la madre all’atto dell’emissione del provvedimento del T.M.) aveva corrisposto il 50% delle rette, sulla base dell’assunto che, in base alla normativa regionale lombarda, dell’altro 50% doveva farsi carico il Comune di (OMISSIS), dove risiedeva il padre della minore (una volta allontanatosi dalla famiglia).

Al contrario, il Comune di Gravina aveva contestato di essere tenuto al pagamento di alcunchè, in quanto la normativa della Regione Puglia indicava quale soggetto tenuto al pagamento dell’intera retta il Comune, nel quale risiede il minore nel momento in cui si manifesta la necessità di intervento (e, dunque, il Comune di Binago; e, per esso, il Consorzio).

Era così accaduto che la Comunità con ricorso 25/3/2014, presentato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., si era rivolto al Tribunale di Como, chiedendo che fosse giudizialmente individuato l’ente tenuto a corrispondere ad essa la retta per il mantenimento della minore, con conseguente condanna di detto individuando ente a corrispondere l’intero dovuto (integrando altresì le somme non corrisposte dal maggio 2013).

Si erano costituiti in giudizio il Consorzio, che aveva preliminarmente eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo, ed il Comune di Gravina, che aveva preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Entrambi i convenuti avevano contestato la domanda attorea.

3. Il Tribunale di Como, disposto il mutamento del rito e respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa del Consorzio, in accoglimento della domanda proposta dalla Comunità, aveva condannato il Consorzio:

a) a corrispondere alla Comunità “tutta la parte non corrisposta e illegittimamente trattenuta (pari al 50%) delle rate mensili pregresse a far tempo dal maggio 2013 fino all’effettivo e completo soddisfo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo”, in relazione al mantenimento, all’accoglienza ed all’assistenza della minore M.M., collocata presso la comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano;

b) a pagare in futuro le rette mensili relative alla stessa minore ed a rifondere le spese processuali sostenute dalla Comunità;

c) a rifondere le spese processuali sostenute dal Comune di Gravina in Puglia, del quale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

In particolare, il giudice di primo grado, aveva individuato nel Comune di Binago il soggetto tenuto all’integrale pagamento della retta, in quanto: a) al momento dell’emissione del provvedimento del T.M. M.M. risiedeva a (OMISSIS); b) il Consorzio invocava l’applicazione della normativa della Regione Lombardia (che effettivamente prevedeva la ripartizione degli oneri per l’ospitalità di minore fra i comuni di residenza dei suoi genitori, ove diversi), ma detta normativa non era applicabile nel caso di specie, in quanto il padre di M.M. risiedeva (non in Lombardia, ma) in Puglia, e tale regione aveva adottato una normativa diversa, peraltro in linea con le disposizioni della Legge Statale 8 novembre 2000, n. 328; c) in considerazione del contrasto fra le normative regionali, si dovevano applicare le disposizioni della legge statale, in base alle quali l’ente tenuto al pagamento delle rette (per intero) era il Comune di (OMISSIS) (e, per esso, il Consorzio).

4. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il Consorzio, che: a) in primo luogo aveva riproposto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo e rilevando che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, era antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010; b) sempre in via di principalità, aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva; c) nel merito, aveva osservato di non essere tenuto al pagamento di alcunchè alla Comunità, dal momento che M.M. sino al (OMISSIS) (e dunque sino a data successiva l’emissione del provvedimento del T.M.) era residente in (OMISSIS), Comune che non faceva parte del Consorzio dell’Olgiatese, e solo in tale data (successiva al suo ingresso in comunità) si era trasferita a (OMISSIS); d) in via subordinata, aveva dedotto di avere in ogni caso assolto compiutamente l’obbligo di pagamento assunto con la dichiarazione di disponibilità inviata alla Comunità in data (OMISSIS), nella quale aveva chiarito che il Consorzio avrebbe pagato metà della retta (il che era puntualmente avvenuto) e che l’altra metà avrebbe dovuto essere richiesta al Comune di Gravina; e) in ogni caso aveva chiesto ordinarsi la restituzione delle somme da esso versate alla Comunità in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si erano costituiti gli appellati, che avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del grado.

5. La Corte territoriale, con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Consorzio, formulando sei motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi sia la Comunità che il Comune di Gravina di Puglia.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 03553 del 13/02/2020, a seguito dell’adunanza camerale del 09/10/2019 – in vista della quale la ricorrente e la Comunità (OMISSIS) avevano depositato memorie – la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, in quanto si rilevava che “la decisione del ricorso postula la disamina del rapporto esistente, nel vigente quadro costituzionale, tra competenza del legislatore statale e competenza del legislatore regionale nella materia ad esso sottesa”.

La ricorrente e la controricorrente Comunità (OMISSIS) depositavano memorie per l’udienza di discussione pubblica.

All’udienza del 21/02/2021 il ricorso era trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Tutti i motivi di ricorso, salvo il secondo, sono articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

8.1. Con il primo motivo, ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. numero 2 e lett. c), deducendo la natura autoritativa degli atti da esso posti in essere in relazione all’inserimento della minore in Comunità e comunque l’afferenza della materia alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Ha sostenuto detta afferenza: sia in considerazione dei compiti propri dei servizi sociali comunali (in relazione al mantenimento dei minori agli stessi servizi sociali affidati) derivanti dalla L. n. 328 del 2000, art. 6, comma 1; sia perchè la materia rientrerebbe nell’ambito dei servizi pubblici o comunque degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, pure inclusi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello II bis dell’atto di citazione in appello (con il quale si era lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto dei criteri di riparto, dettati dall’art. 117 Cost., al fine di individuare la legislazione, nazionale o regionale, da applicare nella specie). Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata impugnata per cinque motivi; in particolare, il motivo II evidenziava come anche la normativa statale dovesse essere intesa nel senso che Ct gli oneri del servizio gravano sul comune di residenza di ciascun genitore; il motivo II bis evidenziava che, in ogni caso, la scelta tra la normativa statale e quella regionale non potesse prescindere dai criteri adottati dall’art. 117 Cost. (in base al quale, come è noto, la materia dei servizi sociali rientra nell’ambito della competenza residuale regionale); il motivo III evidenziava come la scelta tra le diverse discipline regionali dovesse essere risolta a favore di quella lombarda in applicazione del principio di territorialità. Ha osservato che la Corte, considerando detti motivi come un unico articolato motivo, aveva finito con l’omettere di pronunciarsi su tutta la domanda, e, in particolare, sulla doglianza contenuta nel motivo II bis.

8.3. Con il terzo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 117 Cost., deducendo che il criterio (utilizzato nella sentenza impugnata) per cui la normativa statale dovrebbe essere applicata ogniqualvolta sussista contrasto fra le normative regionali astrattamente applicabili non soltanto non è previsto da alcuna norma, ma è anzi in contrasto con l’art. 117 Cost., che al comma 4, devolve la materia dei servizi sociali alla competenza residuale del legislatore regionale.

8.4. Con il quarto ed il quinto motivo, ha denunciato la violazione del principio di territorialità, nonchè della L.R. Lombardia n. 19 del 2013, L.R. Lombardia n. 3 del 2008, art. 8 e L.R. Lombardia n. 34 del 2004, art. 4. Ha dedotto che – una volta accertato che la fattispecie va inquadrata nell’ambito della legislazione regionale in quanto afferente alla materia dei servizi sociali – la scelta tra le diverse normative regionali va operata sulla base del principio di territorialità, con la conseguenza che, in materia di servizi sociali, tra le diverse normative regionali si deve applicare quella che regola la prestazione (cioè, nel caso di specie, la normativa regionale lombarda). Ha sostenuto che la normativa regionale lombarda ha sempre imposto il principio in base al quale gli oneri delle prestazioni residenziali a favore dei minori debbano gravare sui Comuni di residenza dei genitori, e, conseguentemente, quando gli stessi siano residenti in Comuni diversi, vanno ripartite in ragione del 50% per ciascun Comune.

8.5. Con il sesto ed ultimo motivo, ha denunciato falsa applicazione dei seguenti articoli di legge: della L. n. 328 del 2000, art. 6,L. n. 6972 del 1890, art. 73,L. n. 151 del 1975, art. 210,D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 105. Ha rilevato che anche la normativa statale (e segnatamente della L. n. 328 del 2000, art. 6, in base al quale i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini), come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi, faccia coincidere la residenza del minore con quella dei genitori, così come previsto dalla L. n. 6972 del 1890, art. 73, che non si può ritenere abrogato per il solo fatto che faccia riferimento all’ormai superato concetto di “patria potestà”, da intendersi ora quale “responsabilità genitoriale”, ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 210 e D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 105.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La questione di giurisdizione, per la cui soluzione è stata ritenuta competente questa Sezione semplice, giusta il provvedimento dell’Ufficio preparatorio del procedimento per le Sez. U. civili del 1314/05/2019, è infondata: la materia delle prestazioni assistenziali in favore di soggetti deboli non implica l’esercizio di potestà autoritativa, come già affermato dalle pronunce in tema di regolamento di giurisdizione da questa Corte (Sez. U. n. 18978 del 31/07/2017 Rv. 645034 – 01 e n. 12923 del 09/06/2014 Rv. 631199 – 01), nè il quadro normativo di riferimento risulta mutato, nel senso prospettato dalla ricorrente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, che regola il processo amministrativo, non avendo, detta normativa, inciso sul precedente assetto della giurisdizione in tema di prestazioni assistenziali, posto che nel detto ambito non viene in rilievo alcun esercizio di discrezionalità della P.A. e ciò non solo per la specificità di detta materia, nella quale la posizione soggettiva rilevante è costantemente individuata in un diritto soggettivo, ma anche in relazione alla peculiarità del caso, che vede il Consorzio chiamato a provvedere sulla base di specifico ordine di altra pubblica autorità, il Tribunale per i minorenni.

La questione di giurisdizione, peraltro, risulta già essere stata decisa, in passato, nel senso sopra prospettato con specifico riferimento alla legislazione regionale lombarda (Sez. U. n. 20586 del 30/07/2008 Rv. 604918 – 01 e n. 20114 del 18/10/2005 Rv. 583519 – 01), nè, come detto, la prospettazione di sopravvenienza legislativa assume rilievo decisivo.

Da ultimo, e per mera completezza argomentativa: la giurisprudenza richiamata in memoria da parte ricorrente (Sez. U. n. 20401 del 26/07/2019 Rv. 654841 – 01) riguarda controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici. La detta pronuncia ha, peraltro, ritenuto che la controversia rientrasse nella del giudice ordinario: “atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge”. La richiamata decisione, che la difesa della ricorrente evidenzia in quanto ha affermato che per le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione la ASL tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, (secondo quanto affermato da Cass. n. 19353 del 03/08/2017 Rv. 645493 – 03) non può essere ritenuta dirimente nel caso di specie, nel quale la legge regionale sarebbe chiamata ad incidere, con imposizione di prestazioni patrimoniali, nei confronti di enti non posti nel suo ambito territoriale di vigenza, quale il Comune di Gravina di Puglia.

9.1. Il primo motivo deve, pertanto, essere disatteso.

10. Il secondo motivo di ricorso, laddove il Consorzio ricorrente lamenta la omessa pronuncia sul motivo II bis dell’appello è inammissibile, in quanto non risulta riportato il testo del detto motivo di impugnazione di merito, nè il ricorrente indica esattamente l’ubicazione dell’atto di appello nel fascicolo e la pagina dell’atto ove reperire il motivo. L’illustrazione del motivo si fonda su uno specifico atto processuale, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto, se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte; c) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in copia.

10.1. Il secondo mezzo è, pertanto, inammissibile.

11. I motivi dal quarto al sesto possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

La Corte di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie la L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 6, comma 4, in quanto:

a) il richiamo all’art. 73 Legge c.d. Crispi (L. 17 luglio 1890, n. 6972) era inconferente, non foss’altro che per l’abolizione, ormai risalente, della “patria potestà”;

b) era condivisibile il principio, affermato nella sentenza impugnata, a tenore del quale deve essere applicata la legge statale (nella specie L. n. 328 del 2000, art. 6) ogniqualvolta sussista contrasto fra le normative regionali astrattamente applicabili;

c) nel caso di specie, in cui si discute (non della prestazione erogata, ma) dell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento, non veniva in rilievo soltanto la normativa della Regione Lombardia (regione nella quale ha sede la Comunità che ha erogato la prestazione) ma anche la normativa della Regione Puglia (nella quale si trova il Comune di Gravina, in ipotesi tenuto al pagamento della prestazione); orbene, in base ai principi generali, era da escludersi che una Regione, con la propria legislazione, potesse imporre ad un comune, compreso in altra regione, oneri economici, che la legge di quella regione, invece, esclude; tanto più che la L.R. Lombarda n. 19 del 2013, richiamata dal Consorzio a sostegno delle sue ragioni, aveva ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale”, e come tale era necessariamente circoscritta all’ambito della Regione Lombardia;

d) anche nel caso in cui fosse nella specie applicabile la legge regionale 19 del 2013, non era per nulla certo che il Comune di Gravina fosse tenuto al pagamento del 50% della retta: sia perchè la L.R. Lombardia n. 19 del 2013 (l’unica che contiene una disposizione che espressamente suddivide le spese fra i due comuni di residenza dei genitori, ove diversi) era successiva al provvedimento del T.M., e, pertanto non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame; sia perchè la ripartizione delle spese fra i diversi Comuni di residenza dei genitori è limitata all’ipotesi in cui al minore sia stato nominato un tutore, circostanza questa che nella specie non ricorreva;

e) tutte le altre disposizioni regionali richiamate anche dal Consorzio facevano riferimento, per l’imputazione della spesa, al Comune (uno solo) di residenza del minore, chiarendo che esso si identifica con la residenza dei genitori esercenti la potestà (ora responsabilità) genitoriale: ciò sull’evidente presupposto che i genitori abbiano la stessa residenza; mentre nel caso in cui tale presupposto non ricorre (come per l’appunto nel caso in esame, nel quale la madre risiedeva a (OMISSIS) ed il padre a (OMISSIS)), si deve avere riguardo al Comune di residenza del minore (nella specie il Comune di Binago), e non alle due diverse residenze dei suoi genitori (facendo riferimento infatti le norme richiamate “a” Comune ed “alla” residenza dell’assistito, e non potendo essere quest’ultima che una sola);

f) la normativa regionale, laddove ha inteso suddividere le spese fra due Comuni (e cioè nell’ipotesi di nomina del tutore a minore i cui genitori risiedano in due Comuni diversi), lo ha espressamente previsto.

11.1. La richiamata motivazione della Corte territoriale necessita di una correzione, che non implica, tuttavia, una modifica della statuizione di rigetto adottata dalla stessa Corte.

La questione dirimente è quella della preclusione a che una legge regionale, adottata in materia rientrante nell’ambito della legislazione regionale, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 4, imponga prestazioni patrimoniali, quali, appunto, il pagamento di una retta per il ricovero in struttura protetta, a carico di soggetti, pubblici o privati, non e soggetti al suo ambito di vigenza in base a criteri quali quello di residenza o di domicilio o di sede. La giurisprudenza costituzionale ha, da tempo, affermato che il principio di territorialità della legislazione regionale va inteso (anche) come limite di efficacia della stessa (Corte Costituzionale, sentenza n. 68 del 22/09/1990).

In siffatta ipotesi deve ritenersi che la legislazione statale abbia funzione di normativa di carattere generale e, quindi, anche, di chiusura, atteso che la L. n. 328 del 2000, è denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e contiene disposizioni di immediata applicazione (in tema si veda Cass. n. 19036 del 03/09/2010 Rv. 614800 – 01), e, oltre che principi generali, come all’art. 1, comma 7: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost.. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti” detta anche norme di immediata applicazione.

L’art. 6 della detta Legge, al comma 4, prevede che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.”.

A tanto consegue che, essendo M.M. residente in (OMISSIS), comune ricadente nell’ambito di competenza dell’Azienda consortile, a questa deve essere imputata per intero la spesa per il pagamento della retta per il soggiorno in Comunità (OMISSIS).

In applicazione, pertanto, della L. n. 328 del 2000, art. 6, comma 4, soggetto obbligato deve essere ritenuta l’Azienda Speciale Consortile – Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

12) Il ricorso è, pertanto, rigettato.

13) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle controricorrenti, come in dispositivo.

14) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nella dichiarazione di integrale rigetto, o d’integrale inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

15) Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge per la Comunità (OMISSIS), e in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge in favore del Comune di Gravina di Puglia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone oscuramento dati personali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA