Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15092 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MIELE NAZZARENO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTE PAONE

MARTA ROSARIA ANNA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, GESTLINE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 103650/2006 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

18.1.06, depositata il 25/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – E.A. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 103650 del 2006, depositata il 25 gennaio 2006 e non notificata, che rigettava la sua opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), perchè il verbale di contravvenzione indicato in cartella era relativo ad un’autovettura alienata prima della data di accertamento della violazione.

2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso così motivando: “La legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A.”, dopo aver controllato “l’intrinseco fondamento sia sul piano dell’esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all’opponente sia sul piano della qualificazione giuridica”.

3.-Il ricorrente articola due motivi di ricorso con i quali deduce:

“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 C.d.S., nonchè vizio di motivazione”. Lamenta il ricorrente di aver depositato in giudizio la documentazione relativa alla vendita dell’autoveicolo in questione avvenuta il 30 novembre 2000, nonchè la documentazione successiva relativa alla richiesta al PRA di aggiornamento della variazione di proprietà (19 dicembre 2000) e alla registrazione del trasferimento.

4. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto le parti intimate.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del secondo motivo del ricorso per la sua manifesta fondatezza con assorbimento del primo.

6. – La richiesta della Procura Generale può essere accolta.

Sussiste il denunciato vizio di motivazione, non avendo il Giudice di Pace detto alcunchè in ordine ai motivi di opposizione ed alla pertinente documentazione prodotta dal ricorrente.

Il primo motivo resta assorbito.

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Napoli), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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