Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15092 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7784-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., Società con socio unico – C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1528/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18.4.2015, confermando per il resto la decisione di primo grado che dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo subordinato in conseguenza della ritenuta illegittimità della somministrazione, condannava Poste Italiane al pagamento, in favore di S.M., dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, determinata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

che di tale decisione chiede la cassazione lo S., affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese la spa Poste Italiane, con controricorso, laddove Kelly Service spa ed ALI spa sono rimaste intimate;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo viene dedotta violazione a falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost.. e della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 nonchè violazione dell’art. 11 disp. gen. e delle clausole 4.1, 8.1 -2-3 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;

2.2. che, con il secondo mezzo, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

che, premessa la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza che “converte” il rapporto da tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e, quindi, della sua efficacia ” ex tunc”, si assume che l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, n. 5 se intesa a comprendere tutto il periodo dalla scadenza del contratto dichiarato nullo alla sentenza dichiarativa di detta nullità, sarebbe in chiaro contrasto con l’art. 111 Cost. che impone che sia consentito alla parte vittoriosa di ottenere una tutela ripristinatoria analoga a quella che avrebbe ottenuto ove avesse avuto ragione nel momento della proposizione del ricorso non potendo la durata del processo ridondare a danno della parte risultata vittoriosa;

che nei motivi viene chiesta anche la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia UE per la pronuncia pregiudiziale in ordine alla declaratoria di illegittimità dell’art. 32, commi 5, 6 e 7 cit. alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE del 12 dicembre 2013 causa c/361/12 (c.d. sentenza Carratù) in quanto la sua applicazione retroattiva (prevista dal settimo comma del citato art. 32) rappresenterebbe una patente violazione del principio di diritto eurounitario di cui alle clausole 4 punto 1 e 8 punto 1 della Direttiva Cee n. 70/1999, perchè capace di determinare la drastica riduzione, rispetto alla normativa previgente, dell’indennità risarcitoria nei casi di conversione del rapporto in virtù della conclamata illegittimità del termine;

3. che i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati;

4. che si ritiene di condividere integralmente il contenuto della pronuncia di questa Corte n. 8920/2016, intendendosi dare giuridica continuità ai principi nella stessa espressa, di seguito riportati;

che è stato evidenziato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303/2011, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sollevate con riferimento agli arti. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e art. 117, comma 1, rilevando, in particolare, l’applicabilità della novella “a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito, quanto in sede di legittimità” e che, quanto alla denunciata violazione delle sopra indicate norme dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, questa Corte (cfr.: Cass. 2 aprile 2014 n. 7685) ha già avuto modo di affermare che la dedotta riduzione del risarcimento non costituisce un effetto necessario ed ineludibile della normativa all’esame, ben potendo darsi il caso che l’indennità omnicomprensiva sia in concreto di ammontare maggiore della somma che, applicando le regole generali civilistiche, verrebbe ad essere liquidata, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove l’aliunde perceptum coprisse per intero l’ammontare delle retribuzioni astrattamente dovute a far tempo dalla costituzione in mora ovvero se comunque l’importo coacervato di tali retribuzioni fosse inferiore all’indennità liquidabile; che, anche al di là di tali considerazioni, è stato osservato che le statuizioni della sentenza Carratù non autorizzano le conclusioni che il ricorrente ne vorrebbe trarre (cfr., per le specifiche motivazioni, Cass. 8920/2016 cit., a sostegno dell’affermazione secondo cui non si può ritenere violata la parità di trattamento, perchè non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine (punti 44 e 45 della Sentenza), e di quella in forza della quale le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro a termine non trovano tutela sulla scorta della sola Clausola 4);

che, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 6 della CEDU, è stato affermato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, costituisce una disposizione della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la ragionevolezza siccome “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi” (cfr, Corte Costituzionale, n. 303/2011, Corte Costituzionale, n. 257/2011 e, per il richiamo a tali principi, Cass. 21.3.2014 n. 6735);

che deve ritenersi, conformemente a quanto già rilevato da questa Corte, che nel caso in esame la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non incide, con efficacia retroattiva, su diritti di natura retributiva e previdenziale già acquisiti dal lavoratore, essendo destinata ad operare in relazione a situazioni processuali ancora sub iudice, per le quali deve quindi essere esclusa l’avvenuta formazione del giudicato, onde risultano manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità svolte al riguardo (cfr. Cass. 6735/14 cit.);

che, sulla base dei principi richiamati nelle pronunce menzionate, neanche possono ravvisarsi dubbi di costituzionalità con riferimento alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, poichè esso: – costituisce una disposizione di carattere generale, che non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perchè le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine; – ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, già accolta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr, Corte Costituzionale, n. 303/2011, cit., secondo cui “Un’interpretazione costituzionalmente orientata della novella, però, induce a ritenere che il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapportò) e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., un. 3056/2012; 9023/2012); – ha superato una situazione di oggettiva incertezza derivante dal suo ambiguo tenore, evidenziata dai diversi indirizzi interpretativi tra una parte della giurisprudenza di merito e quella di legittimità; – non ha inciso situazioni giuridiche, di natura retributiva e previdenziale, definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali che le abbia riconosciute; – non ha inteso realizzare una illecita ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, allo scopo d’influenzare la risoluzione di controversie, posto che, in realtà, ha fatto propria una soluzione già adottata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale e di legittimità; non è dato ravvisarvi profili di irragionevolezza, posto che, nell’esercizio del potere discrezionale in via di principio spettante al legislatore, la finalità di superare un conclamato contrasto di giurisprudenza, destinato peraltro a riproporsi in un gran numero di giudizi, essendo diretta a perseguire un obiettivo d’indubbio interesse generale qual’è la certezza del diritto, configurabile come ragione idonea a giustificare l’intervento di interpretazione autentica (così Cass. 6735/2014 cit.);

5. che, sulla base delle svolte argomentazioni, deve essere condivisa la proposta del relatore, risultando coerente con le prime il rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza;

6. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, in favore della spa Poste Italiane, unica parte costituita;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della spa Poste Italiane, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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