Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15092 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17796/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 746/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2006 r.g.n. 1052/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GIACOMO GIAMMARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per: rinvio (Ndr: testo originale non

comprensibile), e in subordine inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20.6.2006, rigettava l’appello proposto dalla società Poste Italiane p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale era stata ritenuta ingiustificata la causale apposta al contratto a termine stipulato con P.M. con decorrenza 7.6.1999 (“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ..” con richiamo all’art. 8 del ccnl 26.11.1994), ritenendosi che l’apposizione del termine a contratti stipulati anteriormente al gennaio 2001 fosse nulla, avendo gli accordi attuativi dell’art. 8 ccnl 26.11.1994 previsto quale termine finale per procedere alle assunzioni quello del 30.4.1998 ed essendo venuta meno successivamente la contrattazione autorizzatoria.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a tre motivi.

Il P. è rimasto intimato.

La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso dedotti sono la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ed infine, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione al combinato disposto degli artt. 414 e 434 c.p.c..

Si assume che erroneamente il giudice de gravame ha ritenuto, disapplicando la L. n. 56 del 1987, art. 23, che l’ipotesi eccezionale debba essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale e che gli accordi integrativi del 25.9.1997 e successivi abbiano una efficacia temporalmente limitata sino al 30.4.1998, escludendo che il verbale di riunione del 18.1.2001 fosse idoneo a sanare l’inesistenza di una valida fonte collettiva autorizzatola e si domanda se è vero che, in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello 25.9.1997 non hanno una natura negoziale ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

Con il secondo motivo si afferma che il procedimento interpretativo non può non tenere conto dei principi che regolano il rapporto tra legge e contratto collettivo come delineato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che esclude che l’autonomia sindacale trovi limiti nella legge per quanto riguarda la tipologia delle nuove ipotesi di contratti a termine da introdurre. Si evidenzia che il dato letterale degli accordi c.d. attuativi non è evidente ed univoco e che questi sono da interpretare nel senso di prese d’atto della permanenza della ristrutturazione in atto escludendosi l’intento di volere stabilire una termine all’accordo. Si sarebbe concretizzata, quindi, una violazione dei principi ermeneutici della contrattazione di diritto comune, in quanto le parti sociali non hanno mai pattuito un limite di validità temporale, ma hanno riconosciuto la persistenza delle esigenze aziendali retrostanti la causale in esame riconoscendo la necessità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato. Si domanda se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che la noi ima contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata.

Con il terzo motivo, si assume che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere determinato tenendo anche conto della possibilità che il lavoratore abbia espletato attività lavorativa retribuita da terzi, una volta cessato il rapporto con la società ricorrente, e si deduce la violazione del disposto di cui all’art. 210 c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c., oltre che la immotivata mancata considerazione, ai fini della relativa ammissione, delle istanze istruttorie avanzate. Si conclude la parte argomentativa domandando se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto.

Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione devono essere respinti.

Osserva il Collegio che la Corte di mento ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v Cass. 4-8-2008 n. 21063 v. anche Cass, 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n 4862, Cass. 26-7-2004 n 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra te altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994 e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre. Cass. 1/10/2007 n. 2.0608. Cass 28-1-2008 n. 28450: Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 27-3-2008 n 7979 Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr., Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità de termine apposto al contratto de quo.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, deve affermarsene la inammissibilità, atteso che il relativo quesito risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius supeivenieus, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo il P. rimasto intimato.

PQM

La Corte così provvede:

rigetta i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibile il terzo. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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