Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15091 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3569/2019 proposto da:

COSTRUZIONI GENERALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA CHIARIELLO;

– ricorrenti –

contro

CORAP CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO COLACI;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2240/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ing. O.M. s.p.a., quale aggiudicataria in gara indetta dal Consorzio per il Nucleo Industriale di Vibo Valentia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il Consorzio medesimo, le imprese subappaltatrici e fornitrici ditta R.A. e Aerreuno s.r.l., nonchè Reale Mutua Assicurazione che aveva rilasciato polizza fideiussoria, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Consorzio con la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno ed al pagamento della riserva formulata per complessive Lire 4.718.957.194 oltre accessori, la condanna di subappaltatrice e fornitrice alla restituzione delle somme incassate e l’accertamento di illegittimità dell’attivazione della polizza. Si costituì il Consorzio chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale, sulla base della disposta rescissione del contratto, di condanna alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione del contratto, oltre il pagamento della penale ed il risarcimento del danno. Si costituì la società assicuratrice chiedendo, per il caso di fondatezza delle ragioni del Consorzio, il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso da parte dell’impresa attrice di quanto eventualmente obbligata a corrispondere al committente. Anche la ditta R.A. e Aerreuno s.r.l. proposero domande riconvenzionali di condanna.

Con sentenza parziale il Tribunale adito rigettò le domande proposte nei confronti di subappaltatrice e fornitrice, e le domanda riconvenzionali proposte da queste ultime, rigettò la domanda proposta nei confronti della società assicuratrice e quella riconvenzionale proposta da quest’ultima.

Con distinto atto di citazione il Consorzio aveva convenuto in giudizio innanzi al medesimo Tribunale Reale Mutua Assicurazione e La Nazionale Assicurazioni chiedendo la condanna al pagamento degli importi dovute in base alle polizze. Le convenute avevano chiamato in causa Ing. O.M. s.p.a., che a sua volta aveva chiamato in causa subappaltatrice e fornitrice. Disposta CTU, e riunite le cause, il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda proposta in via riconvenzionale dal Consorzio, condannando Ing. O.M. s.p.a. al pagamento della somma di Euro 393.928,91 oltre interessi ed accolse la domanda proposta in via principale dal Consorzio, condannando Società Reale Mutua Assicurazioni al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 189.926,93 oltre interessi e Unipol Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di Euro 62.177,24 oltre interessi; accolse le domande proposte dalle due società assicuratrici nei confronti di Ing. O.M. s.p.a., condannando quest’ultima al pagamento in favore delle stesse degli importi dovuti nei confronti del Consorzio; infine rigettò le ulteriori domande proposte dalle parti.

2. Avverso detta sentenza propose appello Costruzioni Generali s.p.a. (già Ing. O.M. s.p.a.). Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello. Le società assicuratrici proposero appello incidentale.

3. Con sentenza di data 18 dicembre 2017 la Corte d’appello di Catanzaro rigettò gli appelli. Premise la corte territoriale la “inconferenza, ai fini del giudizio, delle argomentazioni spese dall’appellante nelle prime pagine della comparsa conclusionale, stante l’esposizione di dati di fatto non funzionali alla valutazione del merito della impugnazione”. Osservò quindi, premesso che l’appello non inficiava la valutazione del Tribunale basata sulla comparazione delle condotte delle parti al fine di stabilire quale di esse si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, che vi era stata la colpevole inadempienza dell’impresa aggiudicataria agli obblighi consapevolmente assunti ed ai numerosi ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori e che non veniva “in contestazione l’avvenuta sospensione dei lavori, bensì la tempestività della loro ripresa con connessa illegittimità della relativa mancata ottemperanza”, assumendo inoltre il significato di grave inadempimento l’omesso completamento dei procedimenti espropriativi, unitamente alla mancata custodia del cantiere (determinante era poi la mancata prosecuzione dei lavori a seguito dell’ultimo ordine di servizio). Osservò ancora che non valeva sostenere che la condotta della committente sarebbe stata caratterizzata da molteplici e non sempre lineari provvedimenti, essendo emerso con la prima CTU che l’appaltatrice era ben consapevole della peculiare situazione in cui avrebbe dovuto essere portata a compimento l’opera e che aveva espressamente accettato ogni richiesta, e che di maggior pregio era la prima CTU rispetto a quella redatta poi dall’ing. F., caratterizzata dalla mancata valutazione di tutta la documentazione e dalla mancata attivazione del contraddittorio.

Aggiunse che non era applicabile l’art. 1957 c.c., trattandosi quanto alle polizze di contratti autonomi di garanzia a prima richiesta perchè in ciascuna di esse si leggeva che la società garante ai sensi dell’art. 1944, non avrebbe goduto del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato e che il pagamento sarebbe avvenuto “dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”. Aggiunse ancora che l’inapplicabilità dell’art. 1957, non discendeva da una specifica previsione negoziale e che la menzione operata del dettato di tale norma all’interno delle condizioni di polizza si presentava in contraddizione con la previsione dell’insorgenza immediata dell’obbligo di pagamento “entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’ente garantito” e senza alcun obbligo di preventiva escussione della società garantita.

Osservò infine che l’appellante non poteva far valere il giudicato di rigetto, costituito dalla sentenza parziale, della domanda riconvenzionale di rimborso delle somme corrisposte proposta da Società Reale Mutua di Assicurazioni, la quale il Tribunale aveva ritenuto priva di legittimazione in ordine a tale domanda per la mancanza di domanda di pagamento da parte del Consorzio nei confronti del garante e del pagamento operato dalla società garante, mentre nel giudizio per il quale era intervenuta la seconda sentenza vi era al contrario la domanda proposta direttamente nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, per cui vi era diversità di causa petendi fra le due istanze di rimborso indirizzate nei confronti della società garantita, e che il giudicato di rigetto aveva riguardo solo a quanto si era verificato al momento della decisione.

4. Ha proposto ricorso per cassazione Costruzioni Generali s.r.l. (già Costruzioni Generali s.p.a. e già Ing. O.M. s.p.a.) sulla base di sette motivi. Resistono con distinti controricorsi il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), Società Reale Mutua di Assicurazioni e Unipolsai Assicurazione s.p.a.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello avente ad oggetto la non eseguibilità del progetto iniziale e le svariate perizie in variante che avevano stravolto il progetto originario e che nei punti 7) e 8) era stato chiesto l’accertamento dell’inadempimento da parte del Consorzio.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che vi è omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria formulata al punto 9) delle conclusioni dell’atto di appello per le illegittime sospensioni disposte dal committente.

2.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili. Con riferimento alla violazione processuale la Corte di Cassazione è giudice del fatto processuale. E’ quindi consentito l’accesso al fascicolo del grado merito a condizione che sia rispettato quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. In particolare, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 4 marzo 2013, n. 5344). Con riferimento ai motivi in esame non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, mediante, se non la trascrizione del motivo di appello, quanto meno la sua specifica illustrazione e localizzazione nell’atto di appello. La parte si è limitata ad indicare quanto chiesto in sede di petitum, ma resta la carenza dell’indicazione al livello del contenuto specifico del motivo appello.

E’ tuttavia appena il caso di aggiungere che la valutazione della corte territoriale è stata nel senso che l’appello non era in grado di inficiare il giudizio del Tribunale in termini di maggior rilevanza della trasgressione imputabile all’appaltatrice sul piano della comparazione dei comportamenti delle parti. Il giudice di appello ha inoltre affermato che non valeva sostenere che la condotta della committente sarebbe stata caratterizzata da molteplici e non sempre lineari provvedimenti, essendo emerso con la prima CTU che l’appaltatrice era ben consapevole della peculiare situazione in cui avrebbe dovuto essere portata a compimento l’opera e che aveva espressamente accettato ogni richiesta.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e segg., artt. 1944 e 1957 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla polizza fideiussoria, che il giudice di appello non ha esaminato l’art. 1 delle condizioni generali, dove si legge che la “compagnia…si costituisce fideiussore”, nonchè la denominazione di “polizza fideiussoria”, e che non sono sufficienti, in assenza peraltro di espressioni quali “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, per la qualificazione di contratto autonomo di garanzia delle polizze la circostanza che il garante non può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, già prevista dall’art. 1944, e la circostanza che il pagamento avviene “dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”. Aggiunge che in due polizze risulta espressamente contemplata la decadenza prevista dall’art. 1957.

3.1. Il motivo è infondato. Deve essere data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 giugno 2016, n. 12152; 13 giugno 2019, n. 15868) che, in fattispecie analoga alla presente, ha affermato che in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell’accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l’effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunchè al garante in merito al pagamento stesso (esclusione che si ricava dalla previsione che il pagamento avviene “dopo un semplice avviso alla ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”). Entrambe le previsioni negoziali sono presenti nel caso di specie.

Quanto alla dedotta esistenza in due delle polizze del riferimento alla decadenza prevista dall’art. 1957, a parte il profilo di inammissibilità del motivo, in quanto muove da un presupposto di fatto non accertato dal giudice di merito (nè sul punto viene proposta una rituale denuncia di vizio motivazionale), va rammentato che la tendenziale incompatibilità della previsione di cui all’art. 1957, con il contratto autonomo di garanzia, salvo la diversa specifica pattuizione fra le parti (Cass. 28 marzo 2017, n. 7883), non esclude che l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., comma 1, debba intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; 21 maggio 2008, n. 13078). E’ stato in questo quadro affermato che la circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria (Cass. 5 aprile 2012, n. 5526).

4. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la corte territoriale non ha valutato una serie di documenti relativi alla carenza del progetto ed alla necessità di un nuovo progetto, da cui l’illegittimità delle sospensioni dei lavori e che la CTU redatta dall’ing. F., la quale, essendo in rinnovazione, non richiedeva la nuova apertura delle operazioni peritali, aveva evidenziato gli elementi dell’inadempimento del Consorzio.

4.1. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata nei termini della nullità della sentenza per omessa valutazione di prove documentali, che è vizio integrante non un’ipotesi di nullità della sentenza, ma eventualmente di vizio motivazionale, alle condizioni però enunciate dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolate, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Anche ipotizzando che il fatto storico non sia stato preso in considerazione dal giudice di merito (ma deve rammentarsi che la corte territoriale ha affermato che non valeva sostenere che la condotta della committente sarebbe stata caratterizzata da molteplici e non sempre lineari provvedimenti), la ritualità della denuncia del vizio motivazionale richiede che nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). In relazione ai documenti indicati nel motivo, la ricorrente si è limitata ad indicare il numero dell’allegato nel fascicoletto depositato con il ricorso, ma non ha indicato in modo specifico la sede processuale del giudizio di merito nel quale tali documenti abbiano fatto ingresso.

Non comprensibile è infine, a proposito del rilievo del giudice di merito di mancato rispetto del contraddittorio da parte della CTU F., l’affermazione secondo cui la CTU disposta in rinnovazione sia esonerata dal rispetto delle regole del rito processuale in materia di consulenza.

5. Con il quinto motivo si denuncia omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonchè erroneo apprezzamento delle prove, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha del tutto tralasciato di valutare la responsabilità del Consorzio per la non eseguibilità del progetto originario e per avere disposto, al fine di sopperire alle gravi inadempienze, illegittime sospensioni dei lavori.

5.1. Il motivo è inammissibile. La censura, formulata in rubrica come denuncia di vizio motivazionale, costituisce in realtà una confutazione del giudizio di fatto del giudice di merito, il quale, contrariamente alla valutazione della parte ricorrente, ha ritenuto che l’appello non era in grado di inficiare il giudizio del Tribunale in termini di maggior rilevanza della trasgressione imputabile all’appaltatrice sul piano della comparazione dei comportamenti delle parti e ha rilevato che non valeva sostenere che la condotta della committente sarebbe stata caratterizzata da molteplici e non sempre lineari provvedimenti.

Quanto al riferimento all’erroneo apprezzamento delle prove, è sufficiente rammentare che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass. Sez. U., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi).

6. Con il sesto motivo si denuncia nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, benchè il Tribunale abbia disposto la condanna al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 383.928,91, l’impresa ha subito nelle more esecuzioni per oltre Euro 1.000.000,00, considerato che le società assicuratrici avevano agito esecutivamente per la restituzione delle somme corrisposte in base alle polizze ed il Consorzio aveva agito esecutivamente per la somma di cui sopra. Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di accertare che le somme richieste dalle compagnie a titolo di surroga rientrano in quella spettante al Consorzio di Euro 383.928,91. Osserva inoltre che le somme già incassate dal Consorzio, in virtù dell’escussione delle polizze, rientrano in quelle che l’impresa dovrebbe pagare al Consorzio medesimo.

7.1. Il motivo è inammissibile. Alla luce del dispositivo del Tribunale, in base al quale l’impresa è stata condannata sia al pagamento della somma di Euro 393.928,91 in favore del Consorzio, che a tenere indenni le due società assicuratrici di quanto corrisposto al medesimo Consorzio, il contenuto della censura non appare comprensibile. Risulta perciò violato il precetto in base al quale i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa e che ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. 2 agosto 2002, n. 11530; 29 novembre 2016, n. 24298).

Per il resto deve essere confermata la valutazione della corte territoriale di estraneità al giudizio “delle argomentazioni spese dall’appellante nelle prime pagine della comparsa conclusionale, stante l’esposizione di dati di fatto non funzionali alla valutazione del merito della impugnazione”. Si tratta invero di questioni afferenti al processo esecutivo e da far valere con i rimedi apprestati dall’ordinamento processuale con riferimento all’esecuzione forzata.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la domanda proposta dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nella causa riunita era identica a quella in relazione alla quale era intervenuto il giudicato di rigetto. Aggiunge che al momento della costituzione di Società Reale Mutua di Assicurazioni in entrambi i giudizi mancava il fatto costitutivo rappresentato dall’avvenuto pagamento.

7.1. Il motivo è inammissibile. La diversità di causa petendi fra le domande è stata colta dalla corte territoriale sulla base della mancanza di domanda di pagamento da parte del Consorzio nei confronti del garante (a parte la circostanza del pagamento operato dalla società garante) nel giudizio per il quale sarebbe intervenuto il giudicato, mentre nel giudizio per il quale era intervenuta la seconda sentenza vi era la domanda proposta direttamente nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Tale ratio decidendi non è stata criticata nel motivo di censura, da cui la non decisività di quest’ultimo. La diversità delle domande secondo la corte territoriale, sul punto non censurata nel motivo di ricorso, risiede quindi nel fatto che nel secondo giudizio la domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicurativa presupponeva l’esistenza della domanda del Consorzio proposta nei suoi confronti.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese spettano anche in favore di Unipolsai Assicurazione s.p.a., la quale ha proposto controricorso deducendo la mancata notifica del ricorso, ma nei confronti della quale in realtà il ricorso è stato proposto.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Unipolsai Assicurazione s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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