Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15091 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell’avvocato DAMADEI MICHELA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANTIN MARIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADOVA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 257, presso lo studio

dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MONTOBBIO ALESSANDRA, DE SIMONI CARLO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIPARTIMENTO DEI

TRASPORTI TERRESTRI UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 199/2006 del GIUDICE DI PACE di PADOVA del

19.10.04, depositata il 16/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – N.I. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 19 del 2006, depositata il 16 gennaio 2006 e mai notificata, che rigettava la sua opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Padova e immediatamente contestato, relativo alla violazione dell’art. 82 C.d.S., comma 8 e 10. Impugnava altresì la conseguente ordinanza del Dipartimento Trasporti Terrestri quanto alla disposta sospensione della carta circolazione.

2. – Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, richiamando esclusivamente l’efficacia probatoria privilegiata del verbale quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.

3. – L’odierno ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione. Osserva in fatto che egli si trovava alla guida di un ®autocarro per trasporto di cose uso proprio¯ a bordo del quale si trovavano la moglie sul sedile anteriore e il figlio di tre anni sul sedile posteriore.

Rileva che in tale situazione la contravvenzione subita per l’uso del veicolo per una diversa destinazione, ai sensi dell’art. 82 C.d.S., comma 8, deve essere annullata, per aver fatto gli agenti operanti erronea applicazione della normativa vigente. Deduce, altresì, che il provvedimento impugnato risulta del tutto privo di motivazione, perchè non dava alcun conto dei molteplici profili di opposizione avanzati.

4. Resiste con controricorso l’intimato.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

6. – Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste il denunciato profilo di vizio della motivazione in ordine alle censure avanzate dal ricorrente, avendo il Giudice di Pace di pace rigettato l’opposizione, richiamando esclusivamente l’efficacia probatoria privilegiata del verbale quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, senza esaminare in alcun modo le deduzioni del ricorrente.

8. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Padova), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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