Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15091 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 21/07/2016), n.15091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.S., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 505/2014,

depositato il 17 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Andrea Squaglia, per delega

dell’Avvocato Salvatore Coronas.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia il 27 aprile 2012, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio il 24 luglio 1996 e definito con sentenza di rigetto depositata in data 11 maggio 2010; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo del compenso per le ore settimanali obbligatorie aggiuntive di servizio nella tredicesima mensilità percepita a far data dal 1990, nonchè nella base contributiva dell’indennità di buonuscita, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze dovute;

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che il TAR aveva ritenuto la domanda palesemente infondata, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio, in quanto gli stessi non potevano avere maturato il diritto rivendicato dovendosi escludere, sulla base di un giurisprudenza formatasi sin dal 1999, che il lavoro straordinario prestato fosse riconducibile al concetto di stipendio e che quindi potesse essere base di computo a fini pensionistici, considerato nella tranne che per il periodo successivo al 1995, per il quale peraltro i ricorrenti stessi non avevano presentato domanda;

che, inoltre, il pregiudizio doveva escludersi in considerazione della minima entità della posta in gioco;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazione/falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e dell’art. 6 della CEDU”, censurando il decreto impugnato per avere ritenuto la insussistenza di un pregiudizio per la irragionevole durata del giudizio presupposto sulla base di elementi contrastanti con le richiamate disposizioni;

che, in particolare, non costituirebbe idonea giustificazione della esclusione denunciata la natura collettiva della controversia, così come non lo sarebbe la pretesa infondatezza della domanda sulla base di un giurisprudenza risalente al 1999, atteso che il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo a prescindere dall’esito della lite, a meno che la parte non abbia proposto una lite temeraria o abbia abusato del processo;

che con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato, nella sentenza del TAR si richiamano sentenze del Consiglio di Stato emesse nel 2005 e in anni successivi, sicchè sarebbe del tutto erroneo il convincimento espresso dalla Corte d’appello, che ha desunto la manifesta infondatezza della domanda e la consapevolezza di tale infondatezza in capo alle parti sulla base di un orientamento giurisprudenziale risalente al 1999; del pari sarebbe stato omesso l’esame del fatto decisivo costituito dalla durata del giudizio presupposto, avendo la Corte territoriale ritenuto che lo stesso non sarebbe durato per un tempo particolarmente elevato (tredici anni e nove mesi per un grado di giudizio);

che con il terzo motivo i ricorrenti de denunciano violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., deducendo la sostanziale erroneità della motivazione a sostegno del rigetto della domanda, che si risolverebbe in una motivazione inesistente o meramente apparente;

che il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato;

che questa Corte ha affermato che la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto e la consapevolezza di tale infondatezza non costituiscono, di per sè, condizioni idonee ad escludere il diritto all’indennizzo;

che, infatti, “in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’indennizzo è escluso per ragioni di carattere soggettivo nell’ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale, nonchè nelle alte situazioni elencate dal comma 2-quinquies, aggiunto all’art. 2 della L. n. 89 del 2001, del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), convertito in L. n. 134 del 2012. Nell’uno e nell’altro elenco non rientra il caso della manifesta infondatezza della domanda, la quale, ove non qualificata dall’ulteriore requisito di temerarietà o di abusività della lite, costituisce null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa” (Cass. n. 18834 del 2015);

che, d’altra parte, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la modificazione introdotta dalla L. n. n. 208 del 2015, nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, il quale ora prevede che “Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.; (…)”;

che, invero, l’art. 2, comma 2-quinquies, nel testo originario, era destinato ad essere applicato alle domande di equa riparazione introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (11 settembre 2012); e tale data deve ritenersi costituisca il limite per la possibile applicazione anche delle modificazioni introdotte dalle legge n. 208 del 2015 alle disposizioni della L. n. 89 del 2001 modificate nel 2012;

che, dunque, il presente giudizio, introdotto prima della indicata data, è soggetto all’applicazione delle disposizioni vigenti a quella data e tra queste non vi era della L. n. 89 del 2001, art. 2-quinquies nè nel testo originario, nè in quello modificato nel 2015;

che, nel caso di specie, dal decreto impugnato emerge che la Corte d’appello ha desunto la consapevolezza della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto facendo riferimento ad un elemento – orientamento giurisprudenziale maturato sin dal 1999 – nel mentre dalla sentenza del TAR che ha rigettato nel merito la domanda la infondatezza della domanda viene affermata facendo applicazione di decisioni del Consiglio di Stato, delle quali la più risalente è del 2005;

che del resto la stessa Corte d’appello riferisce di successive decisioni del Consiglio di Stato che si sono pronunciate sulla domanda, la quale, quindi, non poteva certamente essere ritenuta manifestamente infondata al momento della sua proposizione, dovendosi altresì dubitare sulla base dei soli elementi desumibili dalla sentenza emessa nel giudizio presupposto, della consapevolezza di tale infondatezza in capo ai ricorrenti, potendosi al più porre il problema della sopravvenuta consapevolezza della infondatezza;

che il ricorso va quindi accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda, alla Corte d’appello di Perugia che, pronunciando in diversa composizione, provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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