Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15091 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15091 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10398-2014 proposto da:
TIRALONGO GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MICHELE DI LANDO, 104, presso lo studio dell’avvocato
LAURA VILLIRILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTA DI GIULIOMARIA giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO SPADAFORA giusta procura speciale in calce
al controricorso;

– controricorren te-

Data pubblicazione: 17/07/2015

avverso la sentenza n. 1268/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6/03/2013, depositata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;

Giorgio) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Gioacchino Tiralongo e Graziella Caricai convennero in giudizio,
davanti al Tribunale di Velletri, la società cooperativa Seven, Massimo
Della Vecchia e la Allianz s.p.a. chiedendo che fossero condannati in
solido al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale,
avvenuto in data 29 luglio 2002, tra il furgone di proprietà della Cadetti
e condotto dal Tiralongo e l’autocarro di proprietà della cooperativa
convenuta, condotto nell’occasione dal Della Vecchia.
Si costituì solo la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, sul rilievo che l’incidente era da
ricondurre a responsabilità esclusiva del Tiralongo.
2. La pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte degli attori
soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 marzo
2013, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia del Tribunale
e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del
grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Gioacchino Tiralongo con atto
affidato a cinque motivi.
Resiste la Allianz s.p.a. con controricorso.

Ric, 2014 n. 10398 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

udito l’Avvocato Spas ari Maria Letizia (delega avvocato Spadafora

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione

comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
116 cod. proc. civ. e dell’art. 143 del codice della strada; il terzo, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.; il quarto, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2700 cod. civ.; il quinto, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per
mancanza di motivazione.
5.1. Tali motivi, che sono in ampia misura ripetitivi, sono tutti privi di
fondamento.
5.2. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di
merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,
all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla
sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro
eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., – tra le
altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n.
1028).
Ric. 2014 n. 10398 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-3-

dell’art. 2054 cod. civ.; il secondo, in riferimento all’art. 360, primo

Nel caso di specie la Corte d’appello, con accertamento di merito non
sindacabile in questa sede, ha ricostruito le modalità dell’incidente e,
sulla base del verbale redatto dai Carabinieri, dei rilievi foto
planimetrici e del tipo di danni riportati dai veicoli coinvolti, ha
concluso nel senso che la responsabilità integrale dell’incidente era da

marcia, con una manovra repentina ed imprevedibile; mentre il Della
Vecchia marciava regolarmente alla propria destra.
La sentenza impugnata, quindi, ha positivamente aifribuito le colpe, senza
fare ricorso alla presunzione di cui all’art. 2054 del codice civile.
5.3. A fronte di simili argomentazioni, le censure del ricorso odierno
contestano l’errata applicazione dell’art 2054 cod. civ., mentre è
evidente che la positiva attribuzione delle responsabilità fa cadere ogni
censura su questo punto; oppure lamentano che la Corte d’appello non
abbia adeguatamente valutato la posizione del mezzo condotto dal
Della Vecchia — che, asseritamente, non teneva strettamente la destra e
marciava a velocità non adatta alla situazione dei luoghi — oppure
censurano la mancata ammissione di una c.t.u. per la ricostruzione del
sinistro o lamentano il presunto riconoscimento di prova legale al
verbale dei Carabinieri.
Tutte queste censure — le quali tendono in modo evidente a sollecitare
questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito — non
colgono la ratio decidendi della sentenza; in particolare, è infondata la
censura relativa all’art. 2700 cod civ., poiché la Corte d’appello ha
compiuto una valutazione complessiva delle prove, senza riconoscere
di per sé valore di prova legale al verbale dei Carabinieri, ma
semplicemente inserendolo nel contesto di un giudizio di merito più
ampio.

Ric. 2014 n. 10398 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-4-

ricondurre a colpa del Tiralongo, che aveva invaso l’altrui corsia di

Quanto alla c.t.u, è pacifico che, non costituendo essa un mezzo di
prova, il giudice di merito è libero di valutarne l’ammissibilità e l’utilità,
né la mancata ammissione implica alcuna violazione di legge.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
società controricorrente, la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Il ricorrente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato. Ciò, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo di condanna dello
stesso al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai
sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (v. ordinanza 19 giugno 2012, n.
10053 ed altre conformi).
Pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, tale obbligo va escluso in considerazione
dell’ammissione al patrocinio di cui sopra.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.500, di cui
euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, l’i i giugno 2015.

1. È stata depositata memoria alla precedente relazione da parte della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA