Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15090 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7,

presso lo studio dell’avvocato RAGLIONE ROBERTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROCCANOVA NICOLA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’avvocato

ROCCHI ROSALDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5492/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

14/12/05, depositata il 31/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE;

– è presente il P.G. in persona del Dr. IANNELLI DOMENICO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, F.G., lamenta che il giudice di pace di Roma con la sentenza n. 5492 depositata 31 gennaio 2006, pur riconoscendo fondata e accogliendo la sua domanda, ha disposto la compensazione delle spese in violazione dei principi che regolano tale materia, nonchè per omessa insufficiente e contraddetto ria motivazione sul punto.

2.- Resiste con controricorso la parte intimata.

3. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

4. – Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1 – Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio d’opposizione all’ordinanza ingiunzione, salva l’applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l’onere delle spese processuali (Cass. 2000 n. 9446).

Conseguentemente nessun ostacolo si frappone all’adozione da parte del giudice del provvedimento di compensazione delle spese previste dall’art. 92 c.p.c. (vedi anche Cass. 2001 n. 5721).

4.2 – Occorre osservare anche che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., secondo la quale il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. La nuova disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, è stata introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, soltanto per i procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1^ gennaio 2006 e poi prorogata al 1^ marzo 2006.

4.3 – Occorre poi osservare che le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 2008 nn. 20598 e 20599 hanno composto il contrasto esistente, affermando il seguente principio di diritto: “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

4. 4 – Nel caso in questione, occorre rilevare che la formula usata dal Giudice di Pace, nel disporre la compensazione delle spese, a fronte dell’accoglimento dell’opposizione, e precisamente “per equità ed opportunità le spese vanno compensate”, si sostanzia in una formula di stile o comunque in una motivazione insufficiente, non fornendo alcuna indicazione in ordine ai motivi posti a fondamento della sua decisione.

5. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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