Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15090 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15090 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10352-2014 proposto da:
TASSI MASSIMO LUCA MARCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO MUGNAI, (Studio Valentino), che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RAFFAELLA BONSANGUE giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
UNIPOLASAI ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante di Unipos
Assicurazioni Spa, Compagnia di Assicurazioni di Milano Spa e
Premafin Finanziaria Spa, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e

kt\osi

Data pubblicazione: 17/07/2015

difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGI giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 217/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Caroli Letizia (delega avvocato Enrico Caroli)
difensore della controricorrente che si riporta al controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Massimo Luca Marco Tassi convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Grosseto, Giuseppe De Luca, Rosina Iuele e la UNIPOL
Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al
sinistro stradale, avvenuto lungo la SS Aurelia, fra la vettura condotta
dall’attore e l’autoarticolato condotto dal De Luca.
Il Tribunale rigettò la domanda.
2. La sentenza è stata appellata dal De Luca e la Corte d’appello di
Firenze, con sentenza del 5 febbraio 2013, ha respinto il gravame,
confermando la pronuncia del Tribunale e condannando l’appellante al
pagamento delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre Massimo
Luca Marco Tassi, con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la UNIPOL Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Rosina Iuele, Rita Forcini, Annette De Luca e Antonio De Luca, questi
ultimi nella qualità di eredi del defunto Giuseppe De Luca, non hanno
svolto attività difensiva in questa sede.
Ric. 2014 n. 10352 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

FIRENZE del 10/01/2013, depositata il 05/02/2013;

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
5. Si rileva preliminarmente, infatti, che la sentenza impugnata è stata
depositata in data 5 febbraio 2013 e che il presente ricorso è stato

applicando il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella
versione ratione temporis vigente, e pur prorogando detto termine di
ulteriori quarantasei giorni per la sospensione feriale, l’odierno ricorso
è comunque tardivo, siccome proposto fuori termine.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

J.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi

Ric. 2014 n. 10352 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-3-

spedito per la notifica in data 18 aprile 2014. Ne consegue che, anche

euro 8.200, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1. quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’11 giugno 2015.

quello dovuto per il ricorso.

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