Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15090 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11463/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

223 (C/O STUDIO STRAMPELLI), presso lo studio dell’avvocato DETTORI

RAIMONDO, rappresentato e difeso dall’avvocato STARA Giuseppe giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 436/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 23/01/2007 r.g.n. 206/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, respingeva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da M.G., nato il (OMISSIS), in contraddittorio con l’INPS e il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’accertamento del diritto all’assegno di invalidità civile, denegato in sede amministrativa, con condanna alla corresponsione della prestazione.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– il primo giudice aveva accolto la domanda, alla stregua della consulenza tecnica che aveva ritenuto M. invalido al 75% da settembre 2005 e sul presupposto che, secondo la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, questi non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi dal 1996 al 2004, anno da prendere in considerazione ai fini della decorrenza della prestazione;

– l’INPS censurava la decisione del primo giudice per aver accolto la domanda esclusivamente sulla base dell’accertamento dei requisiti sanitario e reddituale, omettendo l’accertamento dell’inesistenza di cause ostative all’insorgenza del diritto, segnatamente Fincollocabilità, preliminare all’accertamento dello status di invalido, onde, in difetto di tale prova, la domanda andava respinta;

– M. deduceva, in sede di gravame, di non essere stato avvisato dall’Amministrazione del diritto ad essere iscritto nelle liste speciali di collocamento dei portatori di handicap e dell’obbligo di farlo, in caso di invalidità compresa fra il 74% e il 99%; che la certificazione del centro per l’impiego, da cui risultava l’iscrizione nelle liste di collocamento dal 1 agosto 2005 ed in quelle speciali dal 16 ottobre 2006, dimostrava l’incollocabilità successiva all’iscrizione; infine, di essere stato impossibilitato ad iscriversi nelle liste speciali da epoca antecedente, perchè ristretto in carcere fino ad agosto 2004 e con vincolo di non uscire dal comune di Sassari fino al novembre 2005 (mentre l’ufficio competente per l’iscrizione nelle liste speciali si trovava ai confini del territorio comunale).

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– l’INPS, in primo grado, aveva eccepito la necessità dell’iscrizione nelle liste speciali per gli invalidi, ma non vi era stata, al riguardo, nè produzione documentale, nè accertamento del giudice di primo grado;

– la documentazione, datata 22 novembre 2006, (prodotta in appello da M.) del centro per l’impiego di Sassari, da cui risultava l’iscrizione dal 16 ottobre 2006 nelle liste del collocamento mirato – ammissibile in sede di gravame perchè successiva alla conclusione del giudizio di primo grado (con sentenza 7/15 giugno 2006), era irrilevante perchè non riguardava l’iscrizione nelle liste speciali per gli inabili;

– irrilevante era anche la circostanza dedotta da M. di non essersi potuto recare presso la sede dell’ufficio competente per l’iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione;

– in realtà, M. risultava iscritto nelle liste di collocamento ordinario con decorrenza 1 agosto 2005 e in quelle di collocamento mirato dal 16 ottobre 2006:

– riconosciuto invalido solo dal settembre 2005, era irrilevante l’incollocabilità al lavoro nel periodo precedente;

– l’unica doglianza dell’INPS, incentrata sul mancato esame del requisito di incollocabilità, aveva reso inattaccabile la decisione che aveva separato, e risolto positivamente, la questione della sussistenza delle condizioni sanitarie da quella del possesso dei restanti requisiti.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.; art. 2697 c.c.; L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 18. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui i requisiti socio-economici (requisito reddituale e incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’interessato, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e i documenti atti a fornirne la prova devono essere indicati e prodotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo, onde la relativa produzione in appello è inammissibile. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che non riguardi il decisum della pronunzia impugnata.

7. Il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di legge con riferimento a produzione documentale ritenuta espressamente dal giudice del gravame “irrilevante perchè non riguarda l’iscrizione nelle liste speciali per gli inabili”, così formulando censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, non rientranti nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

8. Per converso, il ricorrente non ha censurato in maniera specifica, con vizio di motivazione, la ricostruzione dell’ iter logico seguito dal giudice del gravame per giungere alla statuizione secondo cui ” M. risultava iscritto, a quanto pare, nelle liste di collocamento ordinario con decorrenza 1 agosto 2005 e in quelle di collocamento mirato dal 16 ottobre 2006″, onde va ritenuta definitiva la decorrenza dell’iscrizione nelle liste sulla quale la corte territoriale si è pronunciata.

9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, per aver la corte di merito disatteso il principio per cui le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, unitamente al requisito sanitario, si sia verificato il requisito dell’incollamento al lavoro. Per il ricorrente la corte di merito ha errato perchè, pur avendo rilevato che il M. risultava iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio degli invalidi civili a far data dal 16 ottobre 2006, ha confermato la decorrenza stabilita dal primo giudice (dal settembre 2005, data di insorgenza dello stato invalidante), anzichè fissare la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il requisito costitutivo è venuto in essere. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

10. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Come questa Corte ha avuto modo di ribadire (v., in particolare, Cass. 28852/2008), le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 203/1992, seguita da numerose decisioni conformi, hanno stabilito il principio secondo cui ai fini del diritto all’assegno d’invalidità previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l’invalido è da ritenersi “incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili.

11. La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità l'”incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per beneficiare della prestazione in argomento).

12. Con riguardo ai primi, infatti, per incollocato al lavoro deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un’ occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, ma essendo comunque necessaria, in questo caso, la presentazione della domanda di iscrizione nelle predette liste, non potendosi supplire alla mancanza di tale elemento con la prova dello stato di disoccupazione).

13. Con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l'”incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinano.

14. La sentenza della Corte d’Appello nell’affermare che l’appellato, infracinquantacinquenne, è risultato iscritto nelle liste del collocamento ordinario con decorrenza 1 agosto 2005, da tale data emergendo il non collocamento al lavoro, ha fatto corretta applicazione della normativa di legge, confermando la decisione del primo giudice, nei limiti entro cui l’appello era stato devoluto, riconoscendo il beneficio dall’insorgenza dello stato invalidante e richiamandosi alla consulenza tecnica d’ufficio.

15. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizi della motivazione perchè errata e contraddittoria per non aver il giudice di merito spiegato le ragioni per cui al M., iscritto nelle liste di collocamento mirato dal 16 ottobre 2006, la prestazione deve essere riconosciuta dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il requisito costitutivo dell’incollocazione si è perfezionato.

16. Il motivo è inammissibile perchè non si informate alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Invero, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007). Il motivo è, nella specie, totalmente privo di tale indicazione.

17. Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, non potendo trovare applicazione l’esonero dalle spese processuali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il giudizio di primo grado è stato incardinato dopo il 2 ottobre 2003. Nulla spese per il Ministero non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore di M., liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali; nulla per le spese nei confronti del Ministero.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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