Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15090 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15090 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PETITTI STEFANO

spese di
giustizia

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIAMBRUNO Cinzia, rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Ernesto
Pecora, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO;
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA;
– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio
depositata in data 21 luglio 2004 (R.G. V.G. n. 253/04).

Data pubblicazione: 02/07/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25 marzo 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avvocato Cinzia Giambruno, quale difensore di
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un
procedimento penale, con atto depositato il 7 aprile 2004
presso il Tribunale di Busto Arsizio, proponeva
opposizione avverso il decreto emesso dal GIP del medesimo
Tribunale, di liquidazione dei compensi dovuti per
l’attività svolta nell’ambito del procedimento iscritto al
n. 4243/02 R.G. G.I.P.
ricorso veniva assegnata

La trattazione del

all’Ufficio volontaria giurisdizione del Tribunale.
All’udienza fissata, l’Avvocato Giambruno compariva e
chiedeva la trasmissione del fascicolo alla competente
sezione penale e di essere rimessa in termini ai fini
della notificazione della opposizione alla Intendenza di
finanza e al P.M.
Il Giudice designato si riservava di decidere; quindi,
con ordinanza depositata il 21 luglio 2004, rilevato che
all’udienza fissata con il decreto del 22 aprile 2004
2

generale dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto la

l’opponente non era comparsa; che il GOT che aveva tenuto
la detta udienza non aveva dichiarato l’estinzione del
procedimento per la mancata notifica del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza, rinviando la causa ad

parte; che la richiesta di rimessione in termini formulata
dalla ricorrente era tardiva, atteso che la stessa avrebbe
dovuto essere proposta alla prima udienza utile successiva
all’omesso adempimento, dichiarava estinto

il

procedimento.
Avverso questo provvedimento l’Avvocato Giambruno ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il ricorso è stato notificato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e alla
Direzione regionale delle imposte della Lombardia.
Il ricorso veniva assegnato alla Quarta sezione penale
di questa Corte, la quale disponeva la trasmissione alla
cancelleria centrale civile.
Veniva quindi fissata la trattazione per l’udienza del
25 marzo 2014, in vista della quale la ricorrente ha
depositato istanza di rimessione in termini ai fini della
notificazione del ricorso al Ministero della giustizia, da
ritenersi legittimato passivo nei giudizi in materia di
liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse
al patrocinio a spese dello Stato.
3

altra udienza, della quale veniva data comunicazione alla

MOTIVI DELLA DECISIONE.
l. Deve preliminarmente rilevarsi che non può essere
condivisa la richiesta del P.M. in udienza, di
dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul rilievo

processo adottato da giudice monocratico – avente valore
di sentenza il rimedio proponibile sarebbe stato
l’appello e non anche il ricorso straordinario per
cassazione.
Invero, il provvedimento di estinzione adottato nel
procedimento di opposizione a decreto di liquidazione
degli onorari in favore del difensore della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi non
appellabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111,
settimo comma, Cost.
È ben vero che avverso l’ordinanza di estinzione
pronunciata dal giudice monocratico di tribunale, avente
valore di sentenza giacché definisce il giudizio in rito,
vi è giurisprudenza costante di questa corte nel senso che
occorre proporre appello e non ricorso in cassazione (in
questo senso, tra le varie, Cass. n. 6023 del 2007,
secondo cui «il provvedimento dichiarativo dell’estinzione
del processo adottato dal giudice monocratico del
tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia
pronunciato in forma di decreto; pertanto, quando sia
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che, avverso l’ordinanza dichiarativa della estinzione del

stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con
l’appello»; nello stesso senso, v. Cass. n. 14592 del
2007; Cass. n. 8002 del 2009).
Tuttavia, nel caso di specie l’ordinanza di estinzione

unico grado, che si definisce con ordinanza non
appellabile ed in relazione al quale anche l’eventuale
provvedimento di estinzione non può che seguire il regime
di impugnazione del procedimento all’interno del quale si
inserisce.
1.1. L’art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, all’art.
84, dispone che «avverso il decreto di pagamento del
compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai
sensi dell’articolo 170». L’art. 170, a sua volta, nel
testo

ratione

temporis applicabile prima delle

modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011, a sua
volta dispone che «avverso il decreto di pagamento emesso
a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e
delle imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le
parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono
proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta
comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario
competente» (comma 1), e stabilisce che «il processo è
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è stata emessa all’interno di un procedimento speciale in

quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e
l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica»
(comma 2).
Il procedimento applicabile è quindi quello

Tale procedimento ha subito una nuova regolamentazione
normativa con l’art. 15 del d.lgs. l ° settembre 2011, n.
150, rubricato “Dell’opposizione a decreto di pagamento di
spese di giustizia, che prevede che a tali controversie si
applichi il rito sommario di cognizione, ed al comma 6
dispone espressamente che l’ordinanza che definisce il
giudizio non è appellabile. Il citato d.lgs. n. 150 del
2011 è entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e tuttavia
contiene una norma transitoria, l’art. 36, in base alla
quale le norme del suddetto decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di
entrata in vigore dello stesso, e che le norme abrogate o
modificate dal decreto continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore di
esso. Poiché nella specie il procedimento di opposizione è
stato instaurato nel 2004, esso continua quindi ad essere
disciplinato dall’art. 170 nella sua originaria
formulazione, che non indica espressamente che il
provvedimento conclusivo del procedimento non sia
appellabile, pur prevedendo che il procedimento sia quello
6

disciplinato dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942.

speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato.
Orbene, l’art. 29 della legge n. 794 del 1942, nella sua
versione originaria (anche questo procedimento è stato
infatti modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del

procedimento semplificato e reso in unico grado (tanto che
perfino se l’avvocato sceglie la strada “ordinaria” di
richiedere nei confronti del cliente che non lo ha pagato
un decreto ingiuntivo, l’eventuale opposizione a decreto
ingiuntivo è decisa non con sentenza ma con ordinanza che
la legge dispone non sia impugnabile: art. 30 della legge
n. 794 del 1942). Pertanto, l’ordinanza di liquidazione
degli onorari al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non è appellabile, sia che
essa sia disciplinata dall’art. 29 vecchio testo della
legge n. 794 del 1942, sia che essa sia disciplinata
dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del l ° settembre 2011
(applicabile solo ai procedimenti instaurati dopo la sua
entrata in vigore), e quindi avverso di essa, poiché
definisce il giudizio, è ammissibile il ricorso in
cassazione ex art. 111 Cost.
1.2. La giurisprudenza della Corte, del resto, è
costante nel ritenere che il provvedimento di liquidazione
degli onorari agli avvocati abbia natura sostanziale di
ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con
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2011), che è anche nella sua versione originaria un

il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma,
Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti
stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni
giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di

Ugualmente, non è impugnabile in appello ma con
ricorso per cassazione il provvedimento di estinzione
adottato all’interno del medesimo procedimento di
opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
spettanti ai difensori (e, in genere, ai soggetti indicati
dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002), in quanto esso
definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà
allo stesso regime di impugnazione del provvedimento che
definisce il provvedimento nel merito. Non può infatti
essere imposto un grado di giudizio in più avverso il
provvedimento che nega la decisione perché definisce il
giudizio su una questione di rito rispetto a quanto è
previsto per il provvedimento che definisce anche il
merito del giudizio.
Quindi, l’ordinanza di estinzione del giudizio di
opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., e
non appellabile.
2. Si può quindi procedere all’esame dell’unico motivo
di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione
8

questo (Cass. n. 6225 del 2010)

e falsa applicazione degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115
del 2002, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel
dichiarare l’estinzione del procedimento – adottando un
provvedimento abnorme in quanto ai fini della

citato, ciò che rileva è il deposito del ricorso in
opposizione e non anche la data della notificazione dello
stesso. Inoltre, erroneamente il ricorso è stato deciso da
un magistrato della sezione Volontaria giurisdizione
anziché da un magistrato delle sezioni penali.
3. Il secondo profilo del motivo di ricorso, da
esaminare preliminarmente, è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il
principio per cui «il procedimento di opposizione, ex art.
170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di
liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del
giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli
onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del
patrocinio a spese dello Stato), introduce una
controversia di natura civile, indipendentemente dalla
circostanza che il decreto di liquidazione sia stato
pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere
trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la
conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni
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proposizione dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R.

civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora
l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da
un giudice addetto al servizio penale, si configura una
violazione delle regole di composizione dei collegi e di

questione di competenza né una nullità, ma può
giustificare esclusivamente conseguenze di natura
amministrativa o disciplinare» (Cass., S.U., n. 19161 del
2009).
Nella

specie,

si deve quindi

ritenere che

correttamente l’opposizione, inerente soltanto alla
liquidazione del compenso, sia stata trattata dalle
sezioni civili del Tribunale.

4. E’ invece fondato il primo profilo di ricorso.
Nella citata sentenza si è precisato che «il
procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del
2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti
ad attività espletate ai fini di giudizio penale,
carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad
oggetto controversia di natura civile incidente su
situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto
soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti
suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del
rapporto di debito oggetto del procedimento».

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assegnazione degli affari che non determina né una

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si è poi
precisato che, «nei procedimenti di opposizione a
liquidazione inerenti a giudizi civili e penali
suscettibili di restare a carico dell’uerarion, anche

è parte necessaria» (Cass., S.U., n. 8516 del 2012).
Stabilito, dunque, che il procedimento di liquidazione
degli onorari al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato è assoggettato al rito
civile e che di tale procedimento sono parti necessarie le
parti del procedimento e il Ministro della giustizia, deve
rilevarsi che, come già affermato dalle sezioni penali di
questa Corte e ribadito in sede civile, «la mancata
notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di
fissazione della comparizione delle parti (…) dà luogo non
all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo
deposito dell’atto introduttivo realizza l’aditi° actionis
necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda
fase processuale, ma alla nullità del successivo
procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed
adottatasi l’altra a contraddittorio non integro» (Cass.
n. 4697 del 1999; Cass. n. 7528 del 2006; Cass. n. 24786
del 2010).
4.1. Il Tribunale di Busto Arsizio, dichiarando
l’estinzione del procedimento di opposizione perché non
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quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia,

notificata ad alcuno, si è quindi discostato dall’indicato
principio, con la conseguenza che il decreto impugnato
deve essere cassato, con rinvio al medesimo Tribunale, in
persona di altro magistrato, il quale procederà a nuovo

contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia
e delle altre parti del procedimento.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
impugnato e

accoglie il ricorso,

rinvia

cassa il provvedimento

la causa, anche per le spese del

giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio in
persona di diverso magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile in data 25 marzo 2014.

esame dell’opposizione previa integrazione del

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