Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1509 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35022/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, con cui si chiede che

la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti i primi due

motivi di ricorso ed accolga il terzo, con le conseguenze di legge.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;

considerato che il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati, in quanto la decisione impugnata, in ordine alla ricostruzione della fattispecie astratta relativa all’individuazione dei redditi imponibili ai fini IRAP si rivela in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007);

ritenuto che, invece, si rivela manifestamente fondato il terzo motivo, dato che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata rispetto agli elementi di fatto, indicati nell’atto di appello e riproposti nel ricorso per cassazione, che smentirebbero la tesi del contribuente in ordine al decisivo punto dell’assenza dell’autonoma organizzazione (specie il rilevante valore dei beni strumentali impiegati e la costituzione nel 2001 di una società tra professionisti: su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. n. 13570/07);

che l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata; poichè sono necessarie ulteriori indagini di fatto – in ordine alla verifica in concreto del dedotto difetto di autonoma organizzazione dell’attività professionale in lite, dovendosi indagare sulle modalità concrete di esercizio della stessa (Cass. n. 3678/07) – la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R., la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i primi due; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. dell’Umbria.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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