Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1509 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1509 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 23625-2016 proposto da:
MONTE GIUSEPPE, NIONTESANTO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROI\ L\, VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio
dell’avvocato SERENA MICELI, rappresentati e difesi dall’avvocato
VINCENZO SIRACUSA;

– ricorrenti contro
COMPAGNIA ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA LUPPINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente contro
MEO ANGELi

Data pubblicazione: 22/01/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1182/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 28/07/2015;
udita la relazione della ‘causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 23625 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

La Corte

23625/2016

rilevato che con atto notificato il 19 febbraio 2004 i coniugi Simone Monte e Maria Montesanto
convenivano davanti al Tribunale di Palermo Angela Meo e la sua compagnia assicuratrice
Fondiaria Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) per ottenerne il risarcimento del
danno subito da Simone Monte in un incidente stradale causato dall’auto condotta dalla

rilevato che il Tribunale, con sentenza del 18-23 aprile 2010, riteneva responsabile esclusiva
del sinistro la Meo, in solido condannando però i convenuti a risarcire i danni solo in parte,
ovvero solo nella misura di C 13.626,80 per una frattura all’omero sinistro subita da Simone
Monte, negando invece il nesso causale tra l’incidente e le fratture vertebrali che l’avevano poi
reso paraplegico;
rilevato che, avendo presentato appello principale Maria Montesanto e Giuseppe Monte, in
proprio e quali eredi del rispettivo coniuge e padre Simone Monte nelle more del giudizio
deceduto, e appello incidentale sulla responsabilità esclusiva attribuita alla Meo le controparti,
la Corte d’appello di Palermo rigettava entrambi i gravami con sentenza del 22 maggio-28
luglio 2015;
rilevato che Maria Montesanto e Giuseppe Monte, in proprio e quali eredi di Simone Monte,
hanno quindi presentato ricorso articolato in tre motivi, da cui si difende con controricorso
Unipolsai S.p.A.;
rilevato che i ricorrenti hanno altresì depositato memoria per illustrare i loro motivi di ricorso;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1223 c.c., 61, 112, 115 e 116 c.p.c.,
nonché, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo;
quest’ultimo consisterebbe nella c.t.u. disposta in grado di appello, che la corte territoriale
avrebbe appunto omesso di esaminare, e dalla quale risulterebbe il nesso causale della
sopravvenuta paralisi con il sinistro, nesso non interrotto da una successiva caduta di Simone
Monte in data 7 febbraio 2002, la quale anzi lo avrebbe manifestato, onde su di esso non vi
sarebbe incertezza alcuna;
rilevato che, benché nella rubrica vengano invocate le sopra riportate varie norme in relazione
alle quali sarebbe incorsa la corte territoriale in
decidendo,

error in iudicando e altresì in error in

il contenuto del motivo si appalesa manifestamente inammissibile, poiché si

impernia sulla esistenza o meno del nesso causale tra il sinistro cagionato da Angela Meo e le
fratture vertebrali che avevano poi reso paraplegico Simone Monte, ovvero su una questione di

proprietaria Angela Meo il 1 febbraio 2002;

merito, per di più qualificando fatto decisivo quella che altro non è che una valutazione peritale
di elementi fattuali;
rilevato che il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione
e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1223 c.c., 40 e 41 c.p., nonché dei
principi giurisprudenziali sulla regola probatoria in ordine al nesso di causalità; denuncia altresì
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 61, 112, 115, 116 c.p.c. e inoltre, ex articolo
360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi;

vertebrali non siano derivate dal sinistro, in quanto sarebbe altrettanto possibile che la loro
causa sia diversa, come l’evoluzione di una spondidilite anchilosante, una caduta successiva o
l’obesità del soggetto: la doglianza si sviluppa pertanto nell’esame di vari elementi probatori
per contrastare tale valutazione di merito della corte territoriale, incorrendo perciò nello stesso
genere di inammissibilità che affligge il motivo precedente;
rilevato che il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame
di fatti decisivi, ancora lamentando che non sarebbe stata valorizzata la c.t.u., e argomentando
mediante ulteriore esposizione di passi della c.t.u. ed elementi probatori: ne è pertanto
evidente la natura inammissibile al pari dei motivi precedenti;
rilevato, meramente

ad abundantiam

quindi, che la corte territoriale ha fornito una

interpretazione adeguatamente strutturata in riferimento alla questione del nesso causale tra il
sinistro e la paralisi subita da Simone Monte;
ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione delle
spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla
controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi C 2050, oltre a C 200 per gli
esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

rilevato che il motivo censura il giudice d’appello per avere ritenuto possibile che le fratture

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

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