Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1509 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9874/2010 R.G. proposto da:
B.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Catarozzo
del Foro di Vigevano, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 34/5/09, depositata il 25/2/2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
novembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
DE MASELLIS Mariella, la quale ha concluso per l’estinzione per
intervenuto condono.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
In controversia relativa all’impugnazione proposta da B.E. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, aveva determinato un maggior imponibile ai fini Irpef e Irap per l’anno 2000, la C.T.R. della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’ammontare del reddito imponibile sinteticamente accertato.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
In data 8 novembre 2016 l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito della presentazione, da parte del contribuente, di domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (convertito nella L. n. 111 del 2011), e del versamento integrale delle somme dovute, come comunicato dalla Direzione Provinciale (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate di Milano con nota del 2/10/2012.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017