Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15089 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2256/2018 proposto da:

P.E., S.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 67, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CAF s.p.a., quale procuratrice e mandataria di GEMINI SPV SRL,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MALIZIA, ed

elettivamente domiciliata in Roma alla via Vittorio Veneto n. 108;

– controricorrente –

e contro

MINERVA SRL IN LIQUIDAZIONE, SA.RO., D.M.,

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4571/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

S.E. ed P.E. ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4571 del 2017, formulando due motivi, esponendo che:

– si erano opposti a due esecuzioni immobiliari riunite – promosse rispettivamente dall’Istituto San Paolo di Torino e dal Condominio di (OMISSIS) – in cui erano intervenuti Sa.Ro., D.M., la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e, successivamente, la Minerva s.r.l. quale cessionaria del credito dell’istituto bancario;

– avevano dedotto l’impignorabilità dell’immobile staggito, conferito in fondo patrimoniale annotato e trascritto prima della trascrizione del pignoramento;

-a fondamento della domanda avevano eccepito la prescrizione dell’azione revocatoria dei creditorie e la piena consapevolezza di questi ultimi in ordine all’estraneità dei crediti rispetto ai bisogni familiari;

– avevano chiesto anche il conseguente risarcimento dei danni;

– erano rimasti contumaci Sa.Ro. e D.M., poi desistenti nella procedura a seguito di accordo transattivo;

– era intervenuta volontariamente B.A., quale aggiudicataria, per sostenere il rigetto dell’opposizione e l’accertamento del proprio diritto di proprietà, nonchè il risarcimento in suo favore dei danni correlati;

– il Tribunale aveva rigettato l’opposizione;

-il giudice di appello aveva dichiarato tardivo il gravame osservando che si trattava di opposizione esecutiva non soggetta alla sospensione feriale dei termini;

resistono con controricorso CAF, s.p.a., quale mandataria della Gemini SPV s.r.l., e B.A..

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, in relazione al R.D. n. 12 del 1942 e all’art. 104 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le domande cumulate, di risarcimento, dei danni nonchè di accertamento del diritto di proprietà dell’aggiudicataria, escludevano l’applicabilità della sospensione feriale non potendo procedersi a scissione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, R.D. n. 12 del 1941, art. 92, in relazione agli artt. 113 e 327, c.p.c., poichè la Cqrte, di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione nella fase di pieno merito, stante la natura bifasica di tale giudizio, non poteva ragionevolmente essere soggetta al medesimo regime dei termini proprio della fase sommaria e, come tale, propriamente urgente;

Rilevato che:

il ricorso, da scrutinare nel suo complesso stante la connessione dei motivi in cui si articola, è inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

va premesso che il gravame è innervato anche da profili d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 3, posto che:

– si discorre di creditori intervenuti senza specificare quali fossero i procedenti (indicati dai controricorrenti) e perchè non risultino parti essendo litisconsorti necessari di un giudizio di opposizione all’esecuzione;

– non si specifica quali fossero le ragioni del rigetto pronunciato in prime cure;

nel merito, in ogni caso, la fondatezza delle censure è smentita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a fronte della quale non si offre alcun elemento per una sua eventuale rivisitazione;

le domande di risarcimento dei danni meramente accessorie e consequenziali rispetto ai motivi di opposizione all’esecuzione non sono logicamente idonee a spostare il regime processuale di esclusione della sospensione feriale dei termini proprio di quelle (cfr., di recente, Cass., 28/09/2020, n. 20354, che ha ricondotto alla previsione dell’art. 96 c.p.c., la richiesta, avanzata dalla parte opponente contro l’agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da un’illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all’esecuzione, concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta);

del resto, i medesimi ricorrenti nel riportare le proprie domande, peraltro non compiutamente e dunque in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, rendono palese, anche letteralmente, che la questione della revocatoria era allegata solo quale fatto costitutivo della fondatezza della domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all’esecuzione forzata (pag. 13 del ricorso) e la domanda risarcitoria era stata formulata in chiave meramente consequenziale (pag. 7);

parimenti, le domande dell’aggiudicataria risultano formulate in funzione del rigetto dell’opposizione e, in ottica accessoria, quella di risarcimento (pagg. 8 e 9 del ricorso) (cfr., utilmente, Cass., 12/02/2015, n. 2750, in cui si chiarisce che nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, qualora alla domanda dell’opponente si cumuli quella dell’aggiudicatario, promossa in via subordinata ai sensi dell’art. 2921 c.c., nei confronti del creditore procedente per ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno in caso di evizione del bene aggiudicato, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini solo se la sentenza di primo grado accolga l’opposizione con statuizione sulle domande cumulate, e il processo, senza impugnazione del capo di accoglimento dell’opposizione, definita, prosegua per la sola, scissa e infine autonoma decisione sulla responsabilità del creditore procedente; nella stessa logica, più di recente, Cass., 21/07/2020, n. 15449, secondo cui nel giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate – fino a che il giudizio d’impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante – resta soggetto interamente all’esclusione della sospensione stessa: e in applicazione del principio, è stata confermata la sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il gravame, ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini non solo con riguardo all’opposizione all’esecuzione, ma anche alle domande di restituzione delle somme riscosse in ragione dell’esecuzione stessa, e di responsabilità aggravata derivante dall’aver proceduto “in executivis” illegittimamente);

quanto alla questione della natura bifasica dell’opposizione, è sufficiente osservare che la “ratio” di accelerazione sottesa all’esclusione della sospensione feriale sussiste, all’evidenza, in ogni fase o grado del giudizio, fino in Corte di cassazione (Cass., 28/02/2020, n. 5475, in coerenza con la giurisprudenza sopra citata), stante la relazione con il processo esecutivo, senza alcuna irragionevolezza” che, anzi, sarebbe stata, in tesi, ipotizzabile in caso contrario;

spese secondo soccombenza; raddoppio c.u..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in Euro 3.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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