Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15089 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CICOGNE GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

emessa 14/01/06;

– udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE;

– è presente il P.G. in persona del dott. Domenico IANNELLI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – V.A. impugna la sentenza n. 67 del 2006 del Tribunale di Reggio Calabria, depositata il 17 gennaio 2006, che dichiarava improcedibile il suo appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1009 del 2001. Tale ultima sentenza aveva rigettato la sua domanda avverso la Delib.

condominiale del 28 maggio 1998, che gli aveva addebitato le spese di riscaldamento senza tener conto che egli non aveva fruito del servizio, perchè durante i lavori di rifacimento delle colonne montanti dell’impianto erano stati esclusi dall’allaccio tre termosifoni della sua abitazione.

2. – Il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per mancata costituzione dell’appellante nel termine di 10 giorni dalla notifica all’appellato dell’atto di citazione. La notifica dell’appello era stata effettuata il 14 novembre 2002 e la costituzione era avvenuta il 25 novembre 2002, 11 giorni dopo.

3. – L’odierno ricorrente lamenta l’errore in cui è incorso il Tribunale, che non ha considerato che la costituzione era avvenuta tempestivamente, in quanto il decimo giorno scadeva il 24 novembre, giorno festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo 25 novembre 2002, ai sensi dell’art. 155 c.p.c..

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

5. – Il ricorso appare fondato. Il termine di 10 giorni scadeva il 24 novembre 2002, domenica. Conseguentemente la costituzione, avvenuta il giorno successivo, 25 novembre 2002 deve ritenersi tempestiva.

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Reggio Calabria), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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