Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15089 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15089 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9741-2014 proposto da:
FERRARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANO MENNA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GENERALI ITALIA SPA, nella qualità di impresa designata per la
Regione Campania del Fondo Garanzia Vittime della Strada, a mezzo
della propria mandataria GENERALI BUSINESS SOLUTIONS
SCPA, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa

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Data pubblicazione: 17/07/2015

dall’avvocato OTTAVIO ALBIO DE MAFFUTIIS giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

– intimatoavverso la sentenza n. 2757/2013 del TRIBUNALE di NOLA,
depositata il 11/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Mariano Menna difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Salvatore Ferrara convenne in giucli7io, davanti al Giudice di pace
di Noia, Francesco Lettieri e le Generali Assicurazioni s.p.a., quale
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada,
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale
nel quale la vettura condotta dal Lettieri, risultata priva di
assicurazione, non rispettando l’obbligo di precedenza aveva urtato la
vettura dell’attore.
Si costituì la società di assicurazione, contestando il presupposto stesso
della citazione, ossia la mancanza di copertura assicurativa del veicolo
del Lettieri, e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò il solo Lettieri al
pagamento della somma di curo 2.500, con il carico delle spese di
giudizio
Ric. 2014 n. 09741 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

LITTIERI FRANCESCO;

2. La sentenza è stata appellata da Salvatore Ferrara e da Francesco
Lettieri e il Tribunale di Noia, con sentenza dell’il novembre 2013, ha
respinto entrambi gli appelli, compensando le spese di lite e
condannando il Ferrara alle spese nei confronti delle Assicurazioni
generali.

affidato a due motivi.
Resiste la s.p.a. Generali Italia con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. e dell’art. 283 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in ordine alla sussistenza della legittimazione
passiva dell’impresa designata.
5.1. Il motivo non è fondato.
In relazione alla prova richiesta per l’affermazione della responsabilità
dell’impresa designata, si tratta evidentemente di una prova negativa,
consistente nella dimostrazione che il veicolo coinvolto nel sinistro
non era coperto da assicurazione. Per costante giurisprudenza di
questa Corte, l’onere probatorio gravante su chi intende far valere in
giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad
oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei farti oggetto della
prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur
sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo,
ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale
dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser
data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
Ric. 2014 n. 09741 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-3-

3. Contro la sentenza d’appello ricorre Salvatore Ferrara con atto

o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto
negativo (così, fra le altre, le sentenze 11 gennaio 2007, n. 384, 9
giugno 2008, n. 15162, e 13 giugno 2013, n. 14854).
A tale principio, sia pure non espressamente enunciato, si è attenuto il
Tribunale di Noia, affermando che non sussisteva la legittimazione

strada, non avendo l’attore provato che il veicolo condotto dal
convenuto Lettieri fosse privo di copertura assicurativa; ed ha ritenuto
insufficiente, al riguardo, la sola prova testimoniale (teste Canto),
aggiungendo che doveva prodursi o una dichiarazione proveniente
dall’ISVAP o, almeno, il rapporto della Polizia municipale attestante
l’assenza di copertura assicurativa. Si tratta, come facilmente si
comprende, di prove positive o per presunzioni, la cui valutazione
spetta al giudice di merito.
A fronte di tale decisione, il motivo di ricorso in esame osserva che alla
dichiarazione testimoniale doveva essere aggiunto il contenuto della
comparsa di risposta del Lettieri, che aveva confermato la circostanza
della mancanza di copertura assicurativa. Ma è evidente che in questo
modo il motivo si risolve in una richiesta di diversa valutazione
complessiva delle prove, finendo col sollecitare questa Corte ad un
nuovo e non consentito esame del merito.
6. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 cod. civ., in ordine al
profilo del risarcimento del danno da fermo tecnico.
6.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, infatti — nel dare atto dell’esistenza di una
giurisprudenza non uniforme sull’argomento — ha ritenuto di dare
seguito all’orientamento di cui alla sentenza 19 novembre 1999, n.
Ric. 2014 n. 09741 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-4-

passiva dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della

:

12820, secondo cui il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e richiede
una prova per poter essere risarcito, senza che si possa fare ricorso alla
liquidazione equitativa.
Obietta il ricorrente che tale orientamento sarebbe superato, nella
giurisprudenza di questa Corte, da quello opposto, secondo cui tale

impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua
riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova
specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia
stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere
dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche
durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto
a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di
assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di
valore (così, da ultimo, l’ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22867, in linea,
fra le altre, con le sentenze 9 novembre 2006, n. 23916, e 13 luglio
2004, n. 12908).
Si rileva che la sentenza impugnata, pur dando seguito ad un
orientamento minoritario, ha tuttavia correttamente deciso la causa in
relazione al caso concreto. Il Tribunale, infatti, ha avuto cura di
specificare che l’appellante non aveva in alcun modo dimostrato né di
aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né
fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio del
quale chiedeva il risarcimento (costi assicurativi, tassa di circolazione
etc.); di talché non era possibile liquidare il danno neppure in via
equitativa.
Ora la liquidazione equitativa attiene pur sempre al quantum del
risarcimento e non all’an, per cui ad essa si può fare ricorso in presenza
della sicura esistenza dell’an. In altre parole, il fatto che un soggetto sia
Ric. 2014 n. 09741 sez. M3 – ud, 11-06-2015
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danno, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della

stato privato della vettura per un certo periodo di tempo comporta, in
astratto, la ragionevole probabilità che un danno vi sia stato; ma non
comporta anche che tale danno sia da ritenere per ciò solo dimostrato,
perché altrimenti si tratterebbe di un danno in re ipsa, con una sorta di
capovolgimento dell’onere della prova. Ben si può, invece, fare ricorso,

piena dignità di prova che questa Corte ha riconosciuto alle
presunzioni, proprio ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un
danno risarcibile (v. Sezioni Unite, sentenza 24 marzo 2006, n. 6572,
nonché sentenza 16 giugno 2014, n. 13665).
Ne consegue che la sentenza impugnata è andata oltre il generico
richiamo ad un orientamento giurisprudenziale, dando positivo
riscontro dell’assenza di ogni prova circa la sussistenza del danno da
fermo tecnico; e ciò comporta l’infondatezza del motivo in esame.
7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2014 n. 09741 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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ai fini della dimostrazione del danno, ai criteri presuntivi, stante la

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui
curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile 3, 1’11 giugno 2015.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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