Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15089 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28772-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., già titolare della omonima ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO FRANCESCO NICOLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Enna,con sentenza n 534/14,sez 3,accoglieva il ricorso proposto da G.S. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef e Iva 2007.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 1137/2018, lo rigettava confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, sostenendo che nel caso di accesso breve presso il contribuente, finalizzato alla sola acquisizione di documenti, come avvenuto nel caso di specie, non risultano applicabili le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in particolare, non sarebbe stata necessaria la notifica di un apposito processo verbale di constatazione a seguito della conclusione degli accertamenti dell’Ufficio con successivo termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Va preliminarmente precisato che le circostanze di fatto sono pacifiche tra le parti.

In particolare, le stesse concordano sulla circostanza che,in data 27.5.11, veniva redatto un verbale di accesso breve per richiesta ed acquisizione di documentazione da parte di funzionari dell’Agenzia delle entrate ove si dava atto,tra l’altro che era stata acquisita documentazione relativa agli anni d’imposta 2006,2007 e 2008 per i successivi controlli da svolgersi presso l’Amministrazione, a seguito dei quali, in data 5.12.12, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento per cui è causa.

Ciò posto, il ricorso risulta fondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicchè, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale

di contestazione delle violazioni successivamente

riscontrate. (Cass. 12094/19 vedi in precedenza Cass. n. 3060/2018) In particolare la citata sentenza ha precisato con chiarezza che “”in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7″ (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17 aprile 2015); ne consegue che, in caso di accesso mirato, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurato dalla concessione del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna, senza che possa, invece, ritenersi che lo stesso debba ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica ove le stesse non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari”.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sul merito, si rigetta il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento.

La peculiarità della questione, oggetto solo molto di recente del citato chiarimento giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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