Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15088 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7547-2007 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato ALVANO CARLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNTBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 101656/06 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

9/01/06, depositata il 19/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore dott. Ippolisto PARZIALE;

– è presente il P.G. in persona del dott. Domenico IANNELLI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, A.R., lamenta che il giudice di pace di Napoli con la sentenza n. 101656/06 depositata 19 gennaio 2006, pur riconoscendo fondata e accogliendo la sua domanda, ha disposto la compensazione delle spese in violazione dei principi che regolano tale materia, nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.

2. – Resiste con controricorso la parte intimata.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

4. – Il ricorso è infondato e va respinto.

4.1 – Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio d’opposizione all’ordinanza ingiunzione, salva l’applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina e soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l’onere delle spese processuali (Cass. 2000 n. 9446). Conseguentemente nessun ostacolo si frappone all’adozione da parte del giudice del provvedimento di compensazione delle spese previste dall’art. 92 c.p.c. (vedi anche Cass. 2001 n. 5721).

4.2 – Occorre osservare anche che al provvedimento impugnato non resta applicabile, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. secondo la quale il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. La nuova disciplina, in materia di regolazione delle spese giudiziali, è stata introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 soltanto per i procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio 2006 e poi prorogata al 1 marzo 2006.

4.3 – Occorre poi osservare che le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 2008 nn. 20598 e 20599 hanno composto il contrasto esistente, affermando il seguente principio di diritto: “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione paratale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in se considerazioni, giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione densa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”.

4.4 – Nel caso in questione, occorre rilevare che il Giudice di Pace, nel disporre la compensazione delle spese, a fronte dell’accoglimento dell’opposizione, ha così motivato “La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione delle spese”. Nel fare riferimento alle “ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione giustificano la compensazione delle spese” il Giudice di Pace ha chiaramente fatto riferimento alla ritenuta “assenza … di prova sufficiente in ordine alla responsabilità dell’opponente” con conseguente accoglimento dell’opposizione “come previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12”. Seppure in modo succinto, il Giudice di Pace ha dato una motivazione, adeguata e sufficiente, alla sua decisione. Resta, quindi, esclusa la sussistenza dei denunciati vizi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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