Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15088 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15088 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7979-2014 proposto da:
DELLE MONACHE ANTONIO, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della società SOLEADO BEACH SNC di ANTONIO
DELLE MONACHE e BOLSI IVANA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE PARIOLI, 74, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO CICLARELLI, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
RIZZI CARMELA FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 39, presso lo studio dell’avvocato
AMEDEO GAGLIARDI, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;

– controricorrente
C,S5i

i \A) 2j

Data pubblicazione: 17/07/2015

nonché contro

,

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 18779/2013 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Carmela Federica Rizzi convenne in giudizio, davanti al Giudice di
pace di Roma, la Fondiaria SAI s.p.a., la società Badia autonoleggi
s.p.a. e la società Soleado Beach di Antonio Delle Monache per
chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel
quale la vettura da lei condotta era stata tamponata, mentre era ferma
ad un semaforo, da una vettura condotta dal Delle Monache.
La società di assicurazione non si costituì; la società Badia autonoleggi
eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, come anche la
società Soleado Beach, per cui il contraddittorio fu esteso al Delle
Monache, il quale si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado fu estromessa la società Badia
autonoleggi, mentre l’attrice diede atto di aver raggiunto un accordo
transattivo con la società di assicurazione, per cui sollecitò una
pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tale decisione,
tuttavia, non fu assunta per l’opposizione del Delle Monache, che
chiese che il giudizio procedesse anche per la liquidazione delle spese.

Ric. 2014 n. 07979 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-2-

.

Il Giudice di pace dichiarò cessata la materia del contendere in ordine
alla domanda risarcitoria e, applicando il principio della soccombenza
virtuale, condannò la Rizzi al pagamento delle spese processuali.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla Rizzi e il Tribunale di Roma,

riconducibilità dell’incidente alla colpa esclusiva del convenuto Delle
Monache, riformò la sentenza del Giudice di pace e condannò
quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti
della Rizzi, compensando integralmente le stesse tra la Rizzi e la
società Soleado Beach.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Antonio Delle Monache, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. Soleado
Beach, con atto affidato a tre motivi.
Resiste Carmela Federica Rizzi con controricorso.
La società assicuratrice UNIPOL SAI non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo ed il secondo motivo si lamentano, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., sotto differenti profili; col terzo, invece, si lamenta, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4), e 156, secondo
comma, del codice di procedura civile.
5.1. Il primo ed il secondo motivo, quando non inammissibili, sono
comunque infondati.

Ric. 2014 n. 07979 sez. M3 ud. 11-06-2015
-3-

con sentenza del 23 settembre 2013, ritenendo provata la

Trattandosi, infatti, di impugnazione di una sentenza d’appello
pubblicata dopo 1’11 settembre 2012, all’odierno ricorso si applica il
regime di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Ne consegue

omessa, insufficiente e coniraddittotia motivazione, mentre il testo dell’art. 360,
primo comma, n. 5) applicabile nella fattispecie prevede il vizio di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti.
Il motivo in esame, d’altra parte, non risulta formulato secondo i criteri
indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite 7 aprile 2014, n. 8053, alla
quale si intende prestare piena adesione (v. altresì la sentenza 9 giugno
2014, n. 12928, di questa stessa Sezione).
Quanto alla censura di violazione di legge, invece, i motivi in esame
sono infondati, poiché si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere
da questa Corte una nuova e non consentita valutazione del merito
della controversia, mettendo in discussione il giudizio di credibilità
delle deposizioni testimoniali compiuto dal Tribunale.
5.2. Il terzo motivo — nel quale si censura la pretesa nullità della
sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla
regolazione delle spese — è privo di fondamento.
Secondo i ricorrenti, la sentenza sarebbe nulla perché, mentre in
motivazione ha disposto la compensazione delle spese tra la Rizzi e la
società Soleado Beach, nel dispositivo quest’ultima è stata condannata
alla spese medesime, sicché sarebbe impossibile accertare la reale
volontà del giudice.
Come questa Corte ha già riconosciuto, nell’ordinario giudizio di
cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata
tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della
Ric. 2014 n. 07979 sez. M3 – ud. 11-06-2015
-4-

l’evidente inammissibilità del motivo formulato ancora in termini di

motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra
dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione
contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in
base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene (sentenze 18

motivazione della sentenza impugnata contiene una chiara distinzione,
per cui il Tribunale ha ritenuto di dover condannare alle spese del
doppio grado il solo Antonio Delle Monache, proprietario del mezzo
investitore, compensando le spese tra la Rizzi e la società Soleado
Beach, della quale il medesimo Delle Monache è amministratore. Nel
dispositivo c’è, in effetti, un contrasto rispetto alla motivazione, perché
la condanna non è posta a carico del Delle Monache, bensì della
società Soleado Beach; ma si tratta di un evidente /apsus, perché nello
stesso dispositivo il Tribunale ha anche compensato le spese tra la
Rizzi e la società Soleado Beach, per cui la volontà del giudicante è
facilmente deducibile dal confronto tra dispositivo e motivazione, nel
senso che la condanna alle spese è posta a carico del solo Delle
Monache.
Non è quindi ravvisabile l’invocata nullità.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Ric. 2014 n. 07979 sez. M3 – ud. 11-06-2015

-5-

aprile 2007, n. 9244, e 11 luglio 2007, n. 15585). Nel caso di specie, la

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi

spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui
curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, 1’11 giugno 2015.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA